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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43822/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ro:-dinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato av• alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] il 'ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza territoriale a decidere su istanza del Pubblico ministero in materia di revoca della sospensione condizionale e applicazione dell'indulto, con trasmissione dell'istanza medesima al giudice ritenuto competente.

Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc.

Crispino, Rv. 274362-01). • Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere. dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 01/07/2021 Il Consi0-ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ro:-dinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato av• alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] il 'ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza territoriale a decidere su istanza del Pubblico ministero in materia di revoca della sospensione condizionale e applicazione dell'indulto, con trasmissione dell'istanza medesima al giudice ritenuto competente. Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362-01). • Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere. dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01/07/2021 Il Consi0-ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncec