CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21742/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];2505 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 9813/2023avverso la sentenza n. 3485/2022 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 21742/2026ROMA, depositata il 19/10/2022 R.G.N. 858/2020;Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di AntonellaCaringi e altri litisconsorti, dipendenti di Accenture HR Servicespa, confermando, sia pure con diversa motivazione, lasentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda voltaal riconoscimento di un rapporto di lavoro dei predetti alledipendenze della committente [OSCURATO:SOCIETA], sulpresupposto di una illecita interposizione di manodopera.2. Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso percassazione con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA], anche qualeincorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito concontroricorso. È stata depositata memoria nell’interesse deiricorrenti.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, (comemodificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma911), nonché dell’art. 1655 c.c., in combinato disposto con l’art.2721, co. 1, c.c., in tema di distribuzione dell’onere probatorioe della sua portata. I ricorrenti criticano la decisione d'appelloperché basata sul mero dato formale di esistenza di regolaricontratti di appalto e regolamenti operativi, neppure allegati inversione integrale ma solo attraverso stralci, in assenza di proveNumero registro generale 9813/2023Numero sezionale 2505/2026Data pubblicazione 25/06/2026di una interposizione di manodopera, risultando le e-mailprodotte dalla società di difficile comprensione, oltre che relativead un limitato arco temporale, e quindi prive di rilievoprobatorio.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle provetestimoniali richieste in primo grado e in appello, indispensabilia dimostrare l’interposizione illecita nell’intero arco temporale didurata dei rapporti per cui è causa.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.3.1. Nell’interpretare ed applicare l’art. 29, d.lgs. 276 del 2003,la Corte d’appello si è attenuta ai principi enunciati da questaCorte secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, haconsentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiaritàdell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizionedell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacitàorganizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dallaproprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenutoimprescindibile, ai fini della configurabilità di un appalto lecito,che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivocon impiego di manodopera propria, esercitando nei confrontidei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e nonmeramente formale. Ne discende che, anche per gli appaltistipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, operail principio per cui si configura intermediazione illecita ogni qualvolta l'appaltatore metta a disposizione del committente unaprestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo almedesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestioneNumero registro generale 9813/2023amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazioneN umero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 21742/2026delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione),Data pubblicazione 25/06/2026senza tuttavia una reale organizzazione della prestazionestessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass.7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n.23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n.27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013).3.2. La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha anzituttoaccertato, in base agli elementi di prova documentale,“l’esistenza di un regolare ed effettivo contratto di appalto -invero mai negato dagli originari ricorrenti -tra [OSCURATO:SOCIETA]e la società datrice di lavoro dei predetti, contratto contenentela disciplina minuziosa delle modalità di svolgimento dei servizi,delle procedure operative e dell’attività di verifica del risultato”(p. 14, § 10.5.).3.3. Ha poi ricostruito l’organizzazione del lavoro, il contenuto ele modalità di esecuzione della prestazione resa dagli attualiricorrenti, avvalendosi di alcuni elementi di conoscenzadichiarati pacifici, come la proprietà, in capo alla datrice dilavoro Accenture, dei locali, degli arredi e della strumentazioneinformatica in uso ai dipendenti. Ha poi analizzato e interpretatoil contenuto delle e-mail acquisite in atti, in gran partescambiate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di HRService, con i dipendenti Monanni e Rossi, referenti del contrattodi appalto per conto di Accenture, e ne ha tratto la convinzioneche non vi fosse stata “alcuna eterodirezione dell’attività deilavoratori dipendenti di Accenture da parte della [OSCURATO:SOCIETA],bensì unicamente la mera verifica del risultato finale delledell’attività oggetto di appalto ed il necessario coordinamentodelle attività lavorative, intercorso, tra l’altro, tra i referentiNumero registro generale 9813/2023dell’appalto e non direttamente nei confronti dei singolNi umero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 21742/2026lavoratori” (p. 15, § 10.9).Data pubblicazione 25/06/20263.4. La pronuncia d’appello ha, infine, evidenziato la“contraddittorietà del comportamento processuale di taluni degliodierni appellanti” (p. 15-16) che, nel separato procedimento,deciso in primo grado con la sentenza n. 8201/2019 delTribunale di Roma, hanno dedotto “di essere addetti ad unautonomo ramo di azienda gestito fin dal 2002 da [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione del contratto di appalto dell’attivitàdi amministrazione del personale [OSCURATO:PERSONA] e società collegate”ed hanno invece sostenuto, nella presente causa, l’incapacitàdella società appaltatrice di produrre un servizio autonomomediante la propria organizzazione.3.5. Quanto finora riportato comprova come il giudizio dellaCorte territoriale sia stato condotto enucleando e verificando glielementi tipologici rivelatori, in base alla giurisprudenza dilegittimità, di un appalto genuino. A fronte di ciò, le censuremosse col primo motivo di ricorso, se pure formulate comedenuncia di violazione di plurime disposizioni di legge, silimitano a contrapporre alla ricostruzione in fatto eall’apprezzamento dei dati probatori come eseguiti dalla Cortedi merito una diversa e alternativa lettura, che non solo sicolloca all’esterno del vizio denunciato ma rispetto alla qualeneppure può proficuamente invocarsi l’art. 360 n. 5 c.p.c.,operando la disciplina della cd. doppia conforme di cui all’art.348 ter c.p.c., ora art. 360, comma 4, c.p.c.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Questa Corte ha statuito che il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni oNumero registro generale 9813/2023decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità deNl umero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 21742/2026mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazioneData pubblicazione 25/06/2026della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenzache è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività delmezzo di prova di cui si denuncia la mancata ammissione (cosìCass. n. 30810 del 2023).4.2. Con specifico riferimento al vizio di motivazione per omessaammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso puòessere denunciato per cassazione solo nel caso in cui investa unpunto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass.n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024).4.3. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello hagiudicato irrilevanti le prove testimoniali alla luce delleacquisizioni documentali e del comportamento processuale degliappellanti (“della mancata contestazione delle argomentazioniin fatto di controparte”, p. 17). Tale valutazione compiuta daigiudici di merito non può fondare un error in procedendo, nonsolo perché sorretta da una motivazione rispettosa dei requisitinormativi e costituzionali ma anche per la mancata deduzionedi decisività delle circostanze oggetto della prova non ammessa,il che porta ad escludere ogni violazione del diritto alla prova(su cui v. Cass. 18285 del 2021 e numerosi precedenti ivi citati).5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.Numero registro generale 9813/2023La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue iNl umero sezionale 2505/2026Numero di raccolta generale 21742/2026criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Data pubblicazione 25/06/2026Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]