CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 8 settembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, finisce per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, operazione evidentemente estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e, in particolare, dalla Corte territoriale (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) che ha difatti sottolineato come la colpevolezza del prevenuto emergesse con logica evidenza dalla riconducibilità a questi della carta su cui era stato versato l'ingiusto profitto della truffa, e dalla impossibilità di percorrere la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal Cerioli; considerato che la seconda doglianza, inerente al trattamento sanzionatorio, con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale (cfr., ivi, pag. 8), da un lato, congruamente motivato sul primo aspetto, valorizzando, correttamente, la gravità del fatto e l'assenza di segnali di resipiscenza da parte del prevenuto (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02), e, per altro verso, sul secondo profilo, evidenziato come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità criminale, alla luce dei plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa indole, tale da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il