CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 37362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 novembre 2022 della Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni è inammissibile per le ragioni di seguito enunciate. Il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 337 cod. pen. per insussistenza dell'elemento materiale del reato, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con le risultanze probatorie, dalle quali correttamente è desunto il carattere effettivamente e concretamente impeditivo della condotta posta in essere dal ricorrente rispetto all'azione dei pubblici ufficiali. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 582 cod. pen. sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, dell'insussistenza delle aggravanti (teleologica ex art. 576 cod. pen. e del fatto commesso ai danni di pubblici ufficiali ex art. 61, n. 2, cod. pen.) e della conseguente mancanza di querela, è del pari manifestamente infondato. Non soltanto, infatti, risulta pienamente giustificato il dolo di fattispecie, ma - come correttamente affermato dal giudice di merito - entrambe le aggravanti risultano integrate, con la conseguenza che il reato di lesioni è procedibile d'ufficio, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 155/2022 (c.d. riforma Cartabia). Con il terzo e quarto motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Sul punto occorre osservare che la mancanza di motivazione deriva dal fatto che in sede di appello la dosimetria della pena non è stata impugnata dalla difesa (cfr. l'atto di appello, pp. 6-7, che impugna soltanto il punto della sentenza relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche), precludendo - alla luce dell'effetto devolutivo dell'appello - una pronuncia da parte del giudice di secondo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere este