Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19244/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 06/11/2020, depositata il 10/12/2020, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso, Sezione di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 07/07/2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione, commesso in luogo sconosciuto in epoca novembre-dicembre 2009.

In particolare, il delitto era consistito nell'avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, un assegno bancario proveniente dal delitto di furto commesso ai danni del titolare del relativo conto corrente.

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti due motivi: a) con il primo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «carenza motivazionale».

Questo per avere la Corte d'appello motivato sul motivo d'appello avente a oggetto l'ordinanza con la quale il Tribunale di Treviso, Sezione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la richiesta, fatta dal Limongelli ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di disporre una perizia calligrafica, limitandosi a rinviare, per relationem, alla sentenza di primo grado, senza considerare la doglianza, avanzata col suddetto motivo d'appello, che «la consulenza tecnica, disposta dal P.M., su cui il giudicante ha basato la sua decisione di condanna, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e non equiparabile alla perizia»; b) con il secondo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «violazione degli artt. 530, comma 1^, 2^ cod. proc. pen. ed erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 648 c.p.

Carenza motivazionale».

La Corte d'appello non avrebbe «spiega[to], in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, quale per esempio, l'aver indicato la teste [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] la persona che le ha consegnato l'assegno e non il Limongelli». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello, nel pronunciarsi sul motivo d'appello avente a oggetto l'ordinanza con la quale il Tribunale di Treviso, Sezione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la richiesta del Limongelli di disporre una perizia calligrafica, ha legittimamente fatto proprie, ritenendole «esaurient[i]», le argomentazioni del suddetto Tribunale, in quanto questo aveva spiegato «che le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico [del pubblico ministero] dovevano ritenersi convincenti e condivisibili, giacché fondate su di una disamina dettagliata delle scritture oggetto di accertamento tecnico [quelle con le quali era stato compilato l'assegno] e sulla loro comparazione con quelle di sicura provenienza dall'imputato», così che si rendeva superflua la nomina di un perito, richiesta dall'imputato ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen.

La mancata esplicita considerazione della doglianza, avanzata con il motivo d'appello, che «la consulenza tecnica, disposta dal P.M. [...] costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e non equiparabile alla perizia», non è suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

La sentenza di condanna può infatti ben fondarsi sulla sola consulenza tecnica di parte, con l'onere, in questo caso, per il giudice, di dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta, da parte dell'imputato, di una perizia, gli esiti di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili (Sez. 4, n. 28102 del 21/03/2019, Hannouche, Rv. 277474-01, relativa a una sentenza di condanna fondata sulla sola consulenza tecnica di parte civile).

La Corte d'appello di Venezia ha sostanzialmente assolto tale onere, avendo adeguatamente evidenziato - come si è visto sopra - che il Tribunale aveva fornito una «esauriente spiegazione, osservando che le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico dovevano ritenersi convincenti e condivisibili, giacché fondate su di una disamina dettagliata delle scritture oggetto di accertamento tecnico e sulla loro comparazione con quelle di sicura provenienza dall'imputato».

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Venezia, nel richiamare la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale, ritenuta «condivisibile», ha fornito una motivazione del tutto logica dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza trascurare alcun fatto rilevante.

Essa ha anzitutto evidenziato come l'assegno provento del furto fosse, in quanto «sicuramente firmato e in parte compilato» dal Limongelli (sulla scorta, come si è detto, delle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero) «passa[to] nelle mani dell'imputato», il quale lo aveva, quindi, certamente ricevuto, e che non poteva non essere consapevole che si trattasse di un titolo di credito relativo a un conto corrente non proprio ma di altri.

Circostanze, queste, già di per sé sole sufficienti, in effetti, a ritenere la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Inoltre, la stessa Corte d'appello ha ritenuto l'attendibilità della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] (persona che si era recata in banca a incassare l'assegno) nel corso delle indagini preliminari secondo cui l'assegno le era stato consegnato dal Limongelli - e, quindi, implicitamente, l'inattendibilità della dichiarazione successivamente resa dalla stessa Furio nel corso del dibattimento secondo cui l'assegno de quo le sarebbe stato consegnato da tale [OSCURATO:PERSONA] - alla luce, oltre che delle circostanze sopra menzionate, anche della circostanza che il fatto che il Limongelli accompagnasse la Furio in occasione delle sommarie informazioni da questa rese alla polizia giudiziaria costituiva conferma della veridicità di quanto la stessa Furio stava affermando circa i rapporti tra essa e il Limongelli in ordine all'assegno in questione.

Si tratta, come anticipato, di una motivazione del tutto logica dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non trascura alcuno dei fatti rilevanti, alla valutazione dei quali, operata dalla Corte d'appello, non è producente opporre una diversa ricostruzione, dato che, in tale caso, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567-01).

3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore ella cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 06/11/2020, depositata il 10/12/2020, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso, Sezione di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 07/07/2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione, commesso in luogo sconosciuto in epoca novembre-dicembre 2009. In particolare, il delitto era consistito nell'avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, un assegno bancario proveniente dal delitto di furto commesso ai danni del titolare del relativo conto corrente. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti due motivi: a) con il primo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «carenza motivazionale». Questo per avere la Corte d'appello motivato sul motivo d'appello avente a oggetto l'ordinanza con la quale il Tribunale di Treviso, Sezione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la richiesta, fatta dal Limongelli ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di disporre una perizia calligrafica, limitandosi a rinviare, per relationem, alla sentenza di primo grado, senza considerare la doglianza, avanzata col suddetto motivo d'appello, che «la consulenza tecnica, disposta dal P.M., su cui il giudicante ha basato la sua decisione di condanna, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e non equiparabile alla perizia»; b) con il secondo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «violazione degli artt. 530, comma 1^, 2^ cod. proc. pen. ed erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 648 c.p. Carenza motivazionale». La Corte d'appello non avrebbe «spiega[to], in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, quale per esempio, l'aver indicato la teste [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] la persona che le ha consegnato l'assegno e non il Limongelli». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello, nel pronunciarsi sul motivo d'appello avente a oggetto l'ordinanza con la quale il Tribunale di Treviso, Sezione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la richiesta del Limongelli di disporre una perizia calligrafica, ha legittimamente fatto proprie, ritenendole «esaurient[i]», le argomentazioni del suddetto Tribunale, in quanto questo aveva spiegato «che le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico [del pubblico ministero] dovevano ritenersi convincenti e condivisibili, giacché fondate su di una disamina dettagliata delle scritture oggetto di accertamento tecnico [quelle con le quali era stato compilato l'assegno] e sulla loro comparazione con quelle di sicura provenienza dall'imputato», così che si rendeva superflua la nomina di un perito, richiesta dall'imputato ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. La mancata esplicita considerazione della doglianza, avanzata con il motivo d'appello, che «la consulenza tecnica, disposta dal P.M. [...] costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e non equiparabile alla perizia», non è suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata. La sentenza di condanna può infatti ben fondarsi sulla sola consulenza tecnica di parte, con l'onere, in questo caso, per il giudice, di dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta, da parte dell'imputato, di una perizia, gli esiti di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili (Sez. 4, n. 28102 del 21/03/2019, Hannouche, Rv. 277474-01, relativa a una sentenza di condanna fondata sulla sola consulenza tecnica di parte civile). La Corte d'appello di Venezia ha sostanzialmente assolto tale onere, avendo adeguatamente evidenziato - come si è visto sopra - che il Tribunale aveva fornito una «esauriente spiegazione, osservando che le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico dovevano ritenersi convincenti e condivisibili, giacché fondate su di una disamina dettagliata delle scritture oggetto di accertamento tecnico e sulla loro comparazione con quelle di sicura provenienza dall'imputato». 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Venezia, nel richiamare la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale, ritenuta «condivisibile», ha fornito una motivazione del tutto logica dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza trascurare alcun fatto rilevante. Essa ha anzitutto evidenziato come l'assegno provento del furto fosse, in quanto «sicuramente firmato e in parte compilato» dal Limongelli (sulla scorta, come si è detto, delle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero) «passa[to] nelle mani dell'imputato», il quale lo aveva, quindi, certamente ricevuto, e che non poteva non essere consapevole che si trattasse di un titolo di credito relativo a un conto corrente non proprio ma di altri. Circostanze, queste, già di per sé sole sufficienti, in effetti, a ritenere la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Inoltre, la stessa Corte d'appello ha ritenuto l'attendibilità della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] (persona che si era recata in banca a incassare l'assegno) nel corso delle indagini preliminari secondo cui l'assegno le era stato consegnato dal Limongelli - e, quindi, implicitamente, l'inattendibilità della dichiarazione successivamente resa dalla stessa Furio nel corso del dibattimento secondo cui l'assegno de quo le sarebbe stato consegnato da tale [OSCURATO:PERSONA] - alla luce, oltre che delle circostanze sopra menzionate, anche della circostanza che il fatto che il Limongelli accompagnasse la Furio in occasione delle sommarie informazioni da questa rese alla polizia giudiziaria costituiva conferma della veridicità di quanto la stessa Furio stava affermando circa i rapporti tra essa e il Limongelli in ordine all'assegno in questione. Si tratta, come anticipato, di una motivazione del tutto logica dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non trascura alcuno dei fatti rilevanti, alla valutazione dei quali, operata dalla Corte d'appello, non è producente opporre una diversa ricostruzione, dato che, in tale caso, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567-01). 3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore ella cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/20
Sentenza Cassazione n. 19244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris