CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 29981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 4 aprile 2022 ha parzialmente confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione ad associazione ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), e per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), fatti contestati come commessi, rispettivamente, dall'ottobre 2019 all'agosto 2020, e da gennaio a settembre 2020, la misura cautelare della custodia in carcere: ha annullato il provvedimento genetico quanto al capo B), confermando nel resto. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 2.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe omessa ovvero inadeguata quanto ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al residuo capo A) della rubrica. Richiamata la motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si censura la stessa poiché quelli che il Tribunale per il riesame stima essere "indizi" sarebbero meri sospetti investigativi non probanti. L'indagato, che da più di venti anni ha preso le distanze da ambienti criminali, sarebbe del tutto estraneo ai fatti, come dallo stesso dichiarato in interrogatorio. Si procurerebbe infatti da vivere raccogliendo materiale ferroso e, talvolta, occupandosi di compravendita di autovetture, come dimostrato dalla documentazione contrattuale prodotta in sede di riesame e che non sarebbe stata adeguatamente valutata dai decidenti. Si evidenzia inoltre come l'indagato non sia mai stato visto nella zona dello spaccio di via Ustica di Catania, che dello stesso non si parli mai nelle - pur numerosissime - intercettazioni effettuate, che non emergano contatti né telefonici né personali né riunioni tra il ritenuto capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], e gli altri vertici, da un lato, e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'accusa a quest'ultimo di essere il custode della cassa comune del gruppo. Né sarebbe logica la giustificazione che si rinviene al riguardo alla p. 10 dell'ordinanza impugnata, ove si accenna alla riservatezza in ordine alla figura del detentore della cassa comune, poiché tale pretesa riservatezza verrebbe, invece, contraddittoriamente meno allorché gli affiliati discutono di droga, di denaro e di strategie. In realtà, i contatti con il ricorrente che sono stati video-ripresi dagli investigatori e il rinvenimento di somme di denaro in due occasioni (230,00 euro il 14 aprile 2020 e 400,00 euro il 2 settembre 2020) sarebbero giustificati quale corrispettivo, dilazionato nel tempo, del prezzo della vendita dì due ciclomotori, come documento dai contratti prodotti al Tribunale per il riesame; ed anche la somma di denaro contante di 3.100,00 euro rinvenuta in occasione della perquisizione domiciliare in data 2 settembre 2020 sarebbe il corrispettivo della vendita di automobili e di moto, come ulteriormente già documentato. Al riguardo il Tribunale per il riesame si sarebbe limitato a parlare di "suggestione difensiva" da disattendere, senza però adeguatamente argomentare. Inoltre, si evidenzia criticamente come non frequentemente [OSCURATO:PERSONA] (cognato dell'odierno ricorrente) [OSCURATO:PERSONA] (fratello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Carmelo e nipote di Consoli) si siano recati presso l'abitazione del ricorrente, peraltro spesso in giorni in cui non avevano spacciato, e come le somme di denaro di cui si discute siano modeste e, dunque, logicamente incompatibili con gli introiti di un'articolata associazione volta al narcotraffico, pur se già decurtati "a monte" delle retribuzioni dei sodali. Tali circostanze sarebbero, ad avviso del ricorrente, dirimenti «per far deflagrare l'impianto accusatorio», avendo erroneamente il Tribunale per il riesame sostenuto (alla p. 9 dell'ordinanza) che gli indagati si recassero da [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli i proventi della giornata «quasi quotidianamente», fatto che appare smentito. L'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 274, 275, comma e 275-bis cod. proc. pen. e di difetto di motivazione, che sarebbe apparente ed in contrasto con le emergenze istruttorie, che risulterebbero addirittura travisate, quanto alla valutazione sulla misura da applicare in concreto, con particolare riferimento alla richiesta di arresti domiciliari, anche con applicazione del c.d. braccialetto elettronico, essendosi trascurata la risalenza nel tempo dei fatti (un anno e mezzo prima dell'emissione dell'ordinanza), la mancata commissione di reati in tale arco temporale, la lontananza cronologica dei precedenti penali dell'indagato (l'ultimo delitto è del 1997, l'ultima contravvenzione del 2001) e la distanza spaziale tra la sua abitazione (Misterbianco) ed il luogo di commissione dei fatti (Catania). 2.3. Infine, con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta omissione di pronunzia rispetto alla richiesta, subordinatamente avanzata, di applicazione degli arresti domiciliari, anche con strumenti elettronici di controllo ed al tema dell'adeguatezza in concreto, attese le plurime circostanze di fatto già sottolineate con il precedente motivo di ricorso, della misura prescelta, con conseguente violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 26 giugno 2022 ha chiesto dichiararsi' inammissibile il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente con memoria del 5 luglio 2022 ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo (con il quale si contesta il profilo indiziario), osserva il Collegio come, in realtà, il ricorso, in parte costruito in fatto, sia affidato a tesi meramente avversative rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito, che, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si sia prestato in più occasioni a custodire consapevolmente denaro proveniente dal traffico di droga, come si desume dall'esito di appostamenti, di videoriprese e di sequestri di cui si dà atto nel provvedimento impugnato. In realtà, risultano già affrontate e risolte nell'ordinanza impugnata tutte le questioni che vengono poste nel ricorso, che mira peraltro ad una parcellizzazione delle emergenze istruttorie complessivamente valutate in maniera non illogica né incongrua alle pp. 9-10 del provvedimento impugnato. Ed è appena il caso di osservare che, come correttamente sottolineato dal P.G., «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; nello stesso senso, tra le numerose, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565).3. In tema di esigenze cautelari, trascura il ricorrente che, essendo contestata all'indagato l'appartenenza ad associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, opera la doppia presunzione (sia pure relativa) di pericolosità e di idoneità della custodia in carcere e che non •sono emerse circostanza che consentano di escludere il periculum libertatis sotto il profilo del rischio di recidiva (come si legge alla p. 11 del provvedimento impugnato. Quanto al tema dell'adeguatezza della misura, sempre alla p. 11 dell'ordinanza si rinviene sufficiente spiegazione circa il perché della stimata inidoneità, in concreto, degli arresti domiciliari presso l'abitazione da parte di persona che - informano i Giudici di merito - ha già più volte violato le prescrizioni connesse alla sorveglianza di pubblica sicurezza. 4.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria