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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09143/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97° [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 17 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. nonché all'art. 4 L. n. 110/1975.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata la rapina in luogo del favoreggiamento personale, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni del Collegio del merito, che, in particolare alle pagine 3 e 4, ha individuato plurimi elementi, atti a fondare la penale responsabilità del ricorrente quale concorrente nella rapina, e ha sottolineato il suo contributo già nella fase realizzativa della stessa e non solo in quella successiva di agevolazione della fuga del correo, a nulla rilevando le dichiarazioni rese a propria discolpa, poiché prive di riscontro; Considerato che la seconda doglianza, con cui si lamenta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, non è consentita, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270450 - 01), certamente sussistente nel caso di specie, in cui il secondo giudice ha ritenuto congruo il bilanciamento solo in termini di equivalenza, in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97° [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 17 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. nonché all'art. 4 L. n. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata la rapina in luogo del favoreggiamento personale, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni del Collegio del merito, che, in particolare alle pagine 3 e 4, ha individuato plurimi elementi, atti a fondare la penale responsabilità del ricorrente quale concorrente nella rapina, e ha sottolineato il suo contributo già nella fase realizzativa della stessa e non solo in quella successiva di agevolazione della fuga del correo, a nulla rilevando le dichiarazioni rese a propria discolpa, poiché prive di riscontro; Considerato che la seconda doglianza, con cui si lamenta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, non è consentita, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270450 - 01), certamente sussistente nel caso di specie, in cui il secondo giudice ha ritenuto congruo il bilanciamento solo in termini di equivalenza, in ragione della gravità dei fatti e dell'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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