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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07865/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22469/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] MATTIA, E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -avverso la sentenza n. 1356/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

Il giorno 11.09.2011, verso le ore 22, [OSCURATO:PERSONA], alla guidadi un motociclo, nel percorrere via dell’Autostrada in Comune di Thiene,impattò contro un’aiuola spartitraffico in cemento sita in prossimità diuna rotatoria, cadde e riportò gravissime lesioni personali.I genitori del danneggiato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo anche nella qualità di amministratore di sostegno diMattia di Nunzio) domandarono giudizialmente la condanna delComune di Thiene e della compagnia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alristoro integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti,prospettando la responsabilità dell’ente comunale ex art. 2051 cod. civ.quale custode della strada teatro dell’occorso.Opposero resistenza ambedue i convenuti.2.

All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Vicenzarigettò la domanda, ritenendo l’incidente causalmente ascrivibile in viaesclusiva alle condizioni psico-fisiche del motociclista (in stato diebbrezza e sotto l’effetto di oppiacei e cannabinoidi), ed alla suacondotta di guida gravemente imprudente.3.

La decisione in epigrafe ha disatteso l’appello interposto dallaoriginaria parte attrice.4.

Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (anche nellasopra menzionata qualità) e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resistono, con unitario controricorso, il Comune di Thiene e lacompagnia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e degliartt. 101 e 183 cod. proc. civ..Parte ricorrente deduce che la sentenza di prime cure sia fondatasu documentazione (la acquisizione della notizia di reato trasmessa allar.g. n. 22469/2022 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/2026Procura della Repubblica di Vicenza ed i relativi allegati) prodotta daiconvenuti successivamente alla precisazione delle conclusioni.Rileva poi come la Corte d’appello, su specifico motivo di gravamesollevato al riguardo, abbia erroneamente ritenuto i documenti acquisitiirrilevanti ai fini della decisione.1.1.

Il motivo è inammissibile.L’impugnata sentenza ha dichiarato il primo motivo di appello(relativo alla pretesa violazione del principio del contraddittorio)inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. per difetto di specificità (sulrilievo che l’appellante non aveva precisato «quali atti o documenti deiprocedimenti penali prodotti dopo l’udienza di precisazione delleconclusioni di primo grado» fossero stati «utilizzati nella motivazionedella sentenza»), a ciò aggiungendo che «gli atti dei procedimentipenali» erano stati «semplicemente richiamati» nella sentenza di primecure, fondata invece su altre risultanze istruttorie.La doglianza di parte ricorrente non rivolge alcun appunto criticoalla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, che anziignora radicalmente: essa, pertanto, non reca una censura precisa,puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza(Cass., Sez.

U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).Del pari inammissibile il motivo in scrutinio là dove discetta dellavalenza determinante dei documenti acquisiti ai fini del convincimentodel giudice: in tale parte, esso attinge un’argomentazione svolta adabundantiam dal giudice territoriale, cioè a dire priva di decisività,dunque tale da non radicare un interesse all’impugnazione (cfr. Cass.,Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155).2.

Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.2051 e 2697 cod. civ., afferma i presupposti della responsabilità percose in custodia del Comune, evincibili dalle condizioni del luogo teatror.g. n. 22469/2022 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/2026del sinistro, in ricorso descritto come «una strada non illuminata discorrimento, tangenziale di una cittadina» sulla quale era presentel’«aiuola spartitraffico non illuminata e non presegnalata» contro cui siè verificato l’urto del motociclo.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, innanzitutto, prospetta la violazione dell’art. 2051 cod. civ. invia asseritamente consequenziale a quella dell’art. 2697 cod. civ.:quest’ultima, tuttavia, è dedotta in maniera non conforme ai criteriindicati dal giudice di nomofilachia.Per fermo orientamento di questa Corte, infatti, l’inosservanzadell’art. 2697 cod. civ. abilita all’impugnazione di legittimità soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto).Nella specie, l’intera argomentazione di parte ricorrente si risolve(e, ad un tempo, si esaurisce) nel prospettare una ricostruzionedell’andamento fattuale della vicenda diversa da quella posta a basedella decisione gravata, desunta, in via mediata, da una personalevalutazione delle emergenze istruttorie di cui, al fondo, si richiede allaCorte un nuovo apprezzamento: attività, tuttavia, del tutto estranee,per natura e per funzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, si veda,anche per ulteriori richiami, Cass. 23/04/2024, n. 10927).3.

Il terzo motivo, rubricato «illegittimità derivata», reca, «qualoravenga accolto uno dei primi due motivi di ricorso per cassazione», lariproposizione del terzo e del quarto motivo di appello, afferenti laquantificazione del danno e la disciplina delle spese di lite, il cui esameè stato considerato assorbito nella sentenza gravata.r.g. n. 22469/2022 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/20263.1.

La reiezione dei primi due motivi esime dal vaglio del terzo,expresse articolato in via condizionata all’accoglimento degli altri.4.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 16 dicembre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 22469/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22469/2022 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] MATTIA, E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -avverso la sentenza n. 1356/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Il giorno 11.09.2011, verso le ore 22, [OSCURATO:PERSONA], alla guidadi un motociclo, nel percorrere via dell’Autostrada in Comune di Thiene,impattò contro un’aiuola spartitraffico in cemento sita in prossimità diuna rotatoria, cadde e riportò gravissime lesioni personali.I genitori del danneggiato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo anche nella qualità di amministratore di sostegno diMattia di Nunzio) domandarono giudizialmente la condanna delComune di Thiene e della compagnia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alristoro integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti,prospettando la responsabilità dell’ente comunale ex art. 2051 cod. civ.quale custode della strada teatro dell’occorso.Opposero resistenza ambedue i convenuti.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Vicenzarigettò la domanda, ritenendo l’incidente causalmente ascrivibile in viaesclusiva alle condizioni psico-fisiche del motociclista (in stato diebbrezza e sotto l’effetto di oppiacei e cannabinoidi), ed alla suacondotta di guida gravemente imprudente.3. La decisione in epigrafe ha disatteso l’appello interposto dallaoriginaria parte attrice.4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (anche nellasopra menzionata qualità) e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resistono, con unitario controricorso, il Comune di Thiene e lacompagnia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e degliartt. 101 e 183 cod. proc. civ..Parte ricorrente deduce che la sentenza di prime cure sia fondatasu documentazione (la acquisizione della notizia di reato trasmessa allar.g. n. 22469/2022 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/2026Procura della Repubblica di Vicenza ed i relativi allegati) prodotta daiconvenuti successivamente alla precisazione delle conclusioni.Rileva poi come la Corte d’appello, su specifico motivo di gravamesollevato al riguardo, abbia erroneamente ritenuto i documenti acquisitiirrilevanti ai fini della decisione.1.1. Il motivo è inammissibile.L’impugnata sentenza ha dichiarato il primo motivo di appello(relativo alla pretesa violazione del principio del contraddittorio)inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. per difetto di specificità (sulrilievo che l’appellante non aveva precisato «quali atti o documenti deiprocedimenti penali prodotti dopo l’udienza di precisazione delleconclusioni di primo grado» fossero stati «utilizzati nella motivazionedella sentenza»), a ciò aggiungendo che «gli atti dei procedimentipenali» erano stati «semplicemente richiamati» nella sentenza di primecure, fondata invece su altre risultanze istruttorie.La doglianza di parte ricorrente non rivolge alcun appunto criticoalla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, che anziignora radicalmente: essa, pertanto, non reca una censura precisa,puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza(Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).Del pari inammissibile il motivo in scrutinio là dove discetta dellavalenza determinante dei documenti acquisiti ai fini del convincimentodel giudice: in tale parte, esso attinge un’argomentazione svolta adabundantiam dal giudice territoriale, cioè a dire priva di decisività,dunque tale da non radicare un interesse all’impugnazione (cfr. Cass.,Sez. U, 20/02/2007, n. 3840; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.2051 e 2697 cod. civ., afferma i presupposti della responsabilità percose in custodia del Comune, evincibili dalle condizioni del luogo teatror.g. n. 22469/2022 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/2026del sinistro, in ricorso descritto come «una strada non illuminata discorrimento, tangenziale di una cittadina» sulla quale era presentel’«aiuola spartitraffico non illuminata e non presegnalata» contro cui siè verificato l’urto del motociclo.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso, innanzitutto, prospetta la violazione dell’art. 2051 cod. civ. invia asseritamente consequenziale a quella dell’art. 2697 cod. civ.:quest’ultima, tuttavia, è dedotta in maniera non conforme ai criteriindicati dal giudice di nomofilachia.Per fermo orientamento di questa Corte, infatti, l’inosservanzadell’art. 2697 cod. civ. abilita all’impugnazione di legittimità soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto).Nella specie, l’intera argomentazione di parte ricorrente si risolve(e, ad un tempo, si esaurisce) nel prospettare una ricostruzionedell’andamento fattuale della vicenda diversa da quella posta a basedella decisione gravata, desunta, in via mediata, da una personalevalutazione delle emergenze istruttorie di cui, al fondo, si richiede allaCorte un nuovo apprezzamento: attività, tuttavia, del tutto estranee,per natura e per funzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, si veda,anche per ulteriori richiami, Cass. 23/04/2024, n. 10927).3. Il terzo motivo, rubricato «illegittimità derivata», reca, «qualoravenga accolto uno dei primi due motivi di ricorso per cassazione», lariproposizione del terzo e del quarto motivo di appello, afferenti laquantificazione del danno e la disciplina delle spese di lite, il cui esameè stato considerato assorbito nella sentenza gravata.r.g. n. 22469/2022 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22469/2022Numero sezionale 4859/2025Numero di raccolta generale 7865/2026Data pubblicazione 31/03/20263.1. La reiezione dei primi due motivi esime dal vaglio del terzo,expresse articolato in via condizionata all’accoglimento degli altri.4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 16 dicembre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 22469/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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