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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure afferenti al trattamento punitivo che, in quanto rimesso all'esclusiva valutazione del giudice di merito, non è suscettibile, in assenza di apprezzamenti manifestamente illogici o arbitrari, di sindacato nella presente sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato non solo che il ricorso non fornisce alcuna evidenza del fatto che i precedenti penali dell'imputato, indicati dalla sentenza impugnata come plurimi, si limitassero a due fattispecie delittuose depenalizzate, con conseguente difetto di autosufficienza della stessa impugnativa, ma che in ogni caso la dispiegata censura non vale a superare la preclusione sancita dall'art. 62 bis terzo comma cod. pen.; rilevato peraltro che la difesa, non costituendo le attenuanti generiche un diritto automatico in assenza di elementi negativi, presupponendo al contrario il loro riconoscimento l'esistenza di fattori favorevoli che rendano l'imputato meritevole di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, non oppone elementi di segno positivo indebitamente pretermessi o trascurati dalla Corte distrettuale che ha coerentemente escluso il riconoscimento del beneficio non solo ravvisando la mancanza di ragioni atte a giustificarne l'applicazione, ma ha altresì valorizzato il contesto di costante irregolarità fiscale caratterizzante la gestione della società da parte di costui, profilo con il quale il ricorso omette ogni confronto; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure afferenti al trattamento punitivo che, in quanto rimesso all'esclusiva valutazione del giudice di merito, non è suscettibile, in assenza di apprezzamenti manifestamente illogici o arbitrari, di sindacato nella presente sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato non solo che il ricorso non fornisce alcuna evidenza del fatto che i precedenti penali dell'imputato, indicati dalla sentenza impugnata come plurimi, si limitassero a due fattispecie delittuose depenalizzate, con conseguente difetto di autosufficienza della stessa impugnativa, ma che in ogni caso la dispiegata censura non vale a superare la preclusione sancita dall'art. 62 bis terzo comma cod. pen.; rilevato peraltro che la difesa, non costituendo le attenuanti generiche un diritto automatico in assenza di elementi negativi, presupponendo al contrario il loro riconoscimento l'esistenza di fattori favorevoli che rendano l'imputato meritevole di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, non oppone elementi di segno positivo indebitamente pretermessi o trascurati dalla Corte distrettuale che ha coerentemente escluso il riconoscimento del beneficio non solo ravvisando la mancanza di ragioni atte a giustificarne l'applicazione, ma ha altresì valorizzato il contesto di costante irregolarità fiscale caratterizzante la gestione della società da parte di costui, profilo con il quale il ricorso omette ogni confronto; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris