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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10579/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG . ()L& („£ ecyckeLki D-D aerc 1‘.9 -)(%, p2s70 (LO c_o)v›-D [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 22 marzo 2022 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'atto di opposizione (in tema di confisca) introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Occorre precisare che : a) [OSCURATO:PERSONA] è destinataria di una statuizione di confisca (preziosi ed altro) emessa a seguito di sentenza di assoluzione del 14 dicembre 2011, irrevocabile il 31 ottobre del 2012 ; b) la parte sfavorevole di detta decisione, ossia la confisca, non è stata impugnata dalla Benevieri; c) il coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato con la medesima decisione, ha proposto appello e successivamente ricorso per cassazione; d) la decisione emessa in sede di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha ritenuto in parte fondato il ricorso ed in parte estinti per prescrizione i reati giudicati, con revoca della confisca nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA].

2. Tanto premesso, la Corte di Appello nel rigettare la opposizione evidenzia che la Benevieri, a suo tempo, non ha proposto alcuna impugnazione e che non può realizzarsi, rispetto alla posizione del coimputato, alcun effetto estensivo ai sensi dell'art.587 cod.proc.pen. trattandosi dell'avvenuto accoglimento di motivi esclusivamente personali.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell'art.587 cod.proc.pen. . 3.1 Secondo la ricorrente, l'accusa rivoltale era quella di concorrente nella attività criminosa dello [OSCURATO:PERSONA], dunque si sarebbe dovuto realizzare l'effetto estensivo della impugnazione accolta .

Si sostiene che la Benettieri, assolta, non avrebbe potuto impugnare la decisione di primo grado. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione degli articoli 6 e 7 Conv.

Edu e vizio di motivazione.

La confisca senza condanna, si afferma, non sarebbe compatibile con i principi fondamentali consacrati nel testo convenzionale.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, quanto all'invocato effetto estensivo va rilevato che per condivisibile approdo interpretativo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. (v.

Sez.

U n. 3391 del 26.10.2017, dep.2018).

Si tratta, infatti, di una conseguenza della prosecuzione del giudizio derivante da una opzione personale.

Né è esatto affermare che, in quanto assolta, la attuale ricorrente fosse priva - a suo tempo - della facoltà di impugnare la statuizione di confisca.

Va infatti rilevato che ai sensi dell'art.579 comma 3 cod.proc.pen. è espressamente prevista la facoltà della parte (come era la Benevieri) di impugnare la sola statuizione di confisca. 4.2 Si è dunque formato un giudicato non rivedibile nei confronti della Benevieri e la mancata impugnazione rende non valutabile il secondo motivo di ricorso, trattandosi di questioni che, al più, potevano essere sottoposte al giudice della impugnazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seatite le conclusioni del PG . ()L& („£ ecyckeLki D-D aerc 1‘.9 -)(%, p2s70 (LO c_o)v›-D [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 22 marzo 2022 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'atto di opposizione (in tema di confisca) introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Occorre precisare che : a) [OSCURATO:PERSONA] è destinataria di una statuizione di confisca (preziosi ed altro) emessa a seguito di sentenza di assoluzione del 14 dicembre 2011, irrevocabile il 31 ottobre del 2012 ; b) la parte sfavorevole di detta decisione, ossia la confisca, non è stata impugnata dalla Benevieri; c) il coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato con la medesima decisione, ha proposto appello e successivamente ricorso per cassazione; d) la decisione emessa in sede di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha ritenuto in parte fondato il ricorso ed in parte estinti per prescrizione i reati giudicati, con revoca della confisca nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tanto premesso, la Corte di Appello nel rigettare la opposizione evidenzia che la Benevieri, a suo tempo, non ha proposto alcuna impugnazione e che non può realizzarsi, rispetto alla posizione del coimputato, alcun effetto estensivo ai sensi dell'art.587 cod.proc.pen. trattandosi dell'avvenuto accoglimento di motivi esclusivamente personali. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell'art.587 cod.proc.pen. . 3.1 Secondo la ricorrente, l'accusa rivoltale era quella di concorrente nella attività criminosa dello [OSCURATO:PERSONA], dunque si sarebbe dovuto realizzare l'effetto estensivo della impugnazione accolta . Si sostiene che la Benettieri, assolta, non avrebbe potuto impugnare la decisione di primo grado. 3.2 Al secondo motivo si deduce violazione degli articoli 6 e 7 Conv. Edu e vizio di motivazione. La confisca senza condanna, si afferma, non sarebbe compatibile con i principi fondamentali consacrati nel testo convenzionale. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, quanto all'invocato effetto estensivo va rilevato che per condivisibile approdo interpretativo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. (v. Sez. U n. 3391 del 26.10.2017, dep.2018). Si tratta, infatti, di una conseguenza della prosecuzione del giudizio derivante da una opzione personale. Né è esatto affermare che, in quanto assolta, la attuale ricorrente fosse priva - a suo tempo - della facoltà di impugnare la statuizione di confisca. Va infatti rilevato che ai sensi dell'art.579 comma 3 cod.proc.pen. è espressamente prevista la facoltà della parte (come era la Benevieri) di impugnare la sola statuizione di confisca. 4.2 Si è dunque formato un giudicato non rivedibile nei confronti della Benevieri e la mancata impugnazione rende non valutabile il secondo motivo di ricorso, trattandosi di questioni che, al più, potevano essere sottoposte al giudice della impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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