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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28705/2023

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pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.24778/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],Faelux di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., L upino s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] raldi, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello di Brescia n. 10 7 /202 0 depositato il22/02/2021.

Udito ilconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023.

Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento durato dal 1995 al 2019.

Il processo di equa riparazione èstato instaurato da creditori ammessi al passivo, lamentandosi 17 anni di irragionevole durata del giudizio 2di 3 – 24778 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. presupposto.

Nella fase ingiuntiva veniva riconosciuto un indennizzo di € 5.232,00 per ciascuno dei ricorrenti (ad esclusione di uno d i loro, indennizzato con € 3.332,00).

Su opposizione del Ministero, le domande sono state integralmente rigettate poiché la particolare complessità del fallimento nel caso di specie ha indotto la Corte di appello ad escludere il diritto all’equa ri- parazione.

Ricorronoin cassazione i soccombenti con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero della giustizia con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - I l primo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in rela- zione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., che si sia ritenuta la sussistenza di circostanze tali da escludere l’equo indennizzo per ladu- rata non ragionevole del processo di fallimento, individuandole nella sua complessità e nella scarsa o nulla possibilità di soddisfacimento del credito ammesso.

Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo.

Il terzo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., nonché ex art. 2697 c.c.,che i ricorrenti siano stati onerati della prova del danno non patrimoniale.

Il quarto motivo censura ex artt. 5ter l. 89/2001; 112 e 125 c.p.c.che l’opposizione dell’Avvocatura dello Stato sia stata accolta sulla base di argomenti esposti in un motivo ritenuto in motivazione come infondato.

Il quinto motivo, infine,censura ex artt. 91 e 92 c.p.c.; 2 co. 2 d.m. 55/2014che si sia accordato alla parte vittoriosa il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonostante che l’Avvocatura dello Stato in quanto tale non abbia sostenuto tali spese. 3di 3 – 24778 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. –I primi quattro motivi condividono la sostanza, fatta valere sotto diversi profili.

Essi sono fondatie vanno accolti.

La motivazione del provvedimento impugnato collide apertamente conla giurisprudenza di questa Corte, ove si prendono certamente in considerazione complessità particolari delle procedure fallimentari, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie,beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità diprocedure concorsuali interdipendenti.

Tuttavia, la presenza di tali even ienze consente di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liqui- dazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr. Cass. 26289/2023, 22353/2023, 22340/2023, 16753/2022, 20508/2020)è così non consente di escludere l’indennizzo ove il pro- cesso si protragga al di là di questo termine massimo.

Resta logicamenteassorbito il quinto motivo, sulle spese .

3. - I l ricorso è accolto , il provvedimento impugnato è cassa to, la causa è rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composi- zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso e dichiara assorbito il quinto;cassa il provvedimento impugnato e rinviala causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.24778/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],Faelux di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., L upino s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] raldi, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello di Brescia n. 10 7 /202 0 depositato il22/02/2021. Udito ilconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento durato dal 1995 al 2019. Il processo di equa riparazione èstato instaurato da creditori ammessi al passivo, lamentandosi 17 anni di irragionevole durata del giudizio 2di 3 – 24778 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. presupposto. Nella fase ingiuntiva veniva riconosciuto un indennizzo di € 5.232,00 per ciascuno dei ricorrenti (ad esclusione di uno d i loro, indennizzato con € 3.332,00). Su opposizione del Ministero, le domande sono state integralmente rigettate poiché la particolare complessità del fallimento nel caso di specie ha indotto la Corte di appello ad escludere il diritto all’equa ri- parazione. Ricorronoin cassazione i soccombenti con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso. Ragioni della decisione 1. - I l primo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in rela- zione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., che si sia ritenuta la sussistenza di circostanze tali da escludere l’equo indennizzo per ladu- rata non ragionevole del processo di fallimento, individuandole nella sua complessità e nella scarsa o nulla possibilità di soddisfacimento del credito ammesso. Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo. Il terzo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., nonché ex art. 2697 c.c.,che i ricorrenti siano stati onerati della prova del danno non patrimoniale. Il quarto motivo censura ex artt. 5ter l. 89/2001; 112 e 125 c.p.c.che l’opposizione dell’Avvocatura dello Stato sia stata accolta sulla base di argomenti esposti in un motivo ritenuto in motivazione come infondato. Il quinto motivo, infine,censura ex artt. 91 e 92 c.p.c.; 2 co. 2 d.m. 55/2014che si sia accordato alla parte vittoriosa il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonostante che l’Avvocatura dello Stato in quanto tale non abbia sostenuto tali spese. 3di 3 – 24778 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. –I primi quattro motivi condividono la sostanza, fatta valere sotto diversi profili. Essi sono fondatie vanno accolti. La motivazione del provvedimento impugnato collide apertamente conla giurisprudenza di questa Corte, ove si prendono certamente in considerazione complessità particolari delle procedure fallimentari, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie,beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità diprocedure concorsuali interdipendenti. Tuttavia, la presenza di tali even ienze consente di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liqui- dazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr. Cass. 26289/2023, 22353/2023, 22340/2023, 16753/2022, 20508/2020)è così non consente di escludere l’indennizzo ove il pro- cesso si protragga al di là di questo termine massimo. Resta logicamenteassorbito il quinto motivo, sulle spese . 3. - I l ricorso è accolto , il provvedimento impugnato è cassa to, la causa è rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composi- zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso e dichiara assorbito il quinto;cassa il provvedimento impugnato e rinviala causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione
Decreto Cassazione n. 28705/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris