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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26821/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteYsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] si da atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposita all'odierna udienza motivi nuovi e documentazione non presenti sulla piattaforma TEAMS.

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 10/06/21 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

Detta ordinanza, per quanto di interesse in questa sede, respingeva l'istanza di declaratoria di inefficacia, ex artt. 294 comma 2, 302 e 391 cod. proc. pen., della misura degli arresti domiciliari originariamente applicati con il titolo genetico del 9.4.2021 (in ordine ai delitti di partecipazione alla famiglia mafiosa di Pagliarelli e ai delitti-fine di sequestro di persona, lesioni personali ed intestazione fittizia di beni, tutti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e, in via derivata, della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del suddetto con ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen.; nonché di inefficacia in via autonoma di tale ultima misura cautelare e per l'effetto di ripristino della misura degli arresti domiciliari originariamente applicata.

2. Avverso l'ordinanza summenzionata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa lamenta violazione degli artt. 294, comma 2„ 125, comma 3, e 302 cod. proc. pen., nonché vizio/mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate al primo motivo dell'atto di appello con riguardo all'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'8/04/21.

Rileva il difensore che: - il G.i.p., sia nel verbale di udienza di convalida che a p. 10 dell'ordinanza menzionata, si è limitato a prendere atto della positività al Covid-19 dell'indagato e dunque dell'impossibilità di questi a comparire, ma non ha adottato l'autonomo decreto motivato accertativo dell'impedimento assoluto di cui all'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., né conseguentemente ha disposto il differimento dell'interrogatorio di garanzia che comporta, per l'effetto, l'interruzione del termine per l'espletamento dell'atto; - il Tribunale del riesame, ritenendo equipollenti l'ordinanza di non convalida del fermo e contestuale applicazione di misura cautelare e il decreto motivato di cui all'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., diversi per natura, forma, contenuto e finalità, ha tentato di ovviare a detta mancata adozione e, nel contempo, non ha risposto al primo motivo dell'appello, nel quale si evidenziava che, non essendo stato disposto il differimento dell'interrogatorio per non essere stato adottato tale decreto, la cessazione dell'efficacia della misura cautelare, travolgente anche quella in atto, doveva ritenersi avvenuta il 15 aprile 2021, decorsi dieci giorni dall'esecuzione della misura cautelare.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'individuazione del dies a quo del termine entro il quale espletare l'interrogatorio di garanzia a seguito di ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa in data 8/05/21.

Il difensore rileva che, pure ad ammettere che l'ordinanza del 9/04/21 abbia funto da provvedimento accertativo dell'impedimento assoluto dell'indagato a comparire per rendere l'interrogatorio, si sarebbe dovuta ritenere accertata la cessazione di tale impedimento in data 8 maggio 2021, all'atto dell'emissione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare e quindi intempestivo l'interrogatorio di garanzia, avvenuto solo in data 9 giugno 2021.

Osserva che sul punto la motivazione è mancante, laddove non spiega le ragioni per cui il dies a quo, da individuarsi in dieci giorni, concernendo la misura cautelare iniziale degli arresti domiciliari e non in cinque come da ordinanza impugnata, non possa ritenersi decorso dalla suddetta data, a cui deve ricondursi la piena conoscenza del giudice circa la cessazione dell'impedimento, e illogica, laddove afferma che detta ordinanza viene emessa senza contraddittorio con la difesa.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono rilevati vizio di motivazione, in relazione al motivo n. 1, sub 1), relativo al mancato ricorso da parte del G.i.p. alle modalità alternative ex art. 83, comma 12, dl. n. 18 del 2020, per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, nonché inosservanza dell'art. 302 cod. proc. pen.

Osserva il difensore che, dovendosi ritenere, alla data dell'emissione dell'ordinanza di aggravamento, senza dubbio accertata da parte del G.i.p., che aveva inizialmente applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari e veniva poi notiziato dell'aggravamento (tanto da emettere in data 20/05/21 avviso di deposito dell'ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen. e degli atti a sostegno), la cessazione dell'impossibilità dell'indagato a comparire per rendere interrogatorio, il suddetto avrebbe dovuto procedere, sempre nel termine di dieci giorni da detta emissione (e quindi entro il 18 maggio 2021) all'espletamento dell'interrogatorio in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata mediante le modalità della normativa emergenziale (attraverso collegamento da remoto), non ostandovi l'isolamento sanitario per giorni 14 cui veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] all'ingresso in carcere.

Rileva, quindi, la difesa che, non avendo detto giudice proceduto entro tale termine a detto atto, andava dichiarata l'inefficacia della misura cautelare custodiale ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. (sia degli arresti domiciliari che della custodia cautelare in carcere applicata in aggravamento della prima misura).

2.4. Col quarto motivo di impugnazione viene denunciata illogicità della motivazione in relazione sia all'individuazione dell'ultimo giorno utile di decorrenza del termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., evidenziato col motivo n. 1, sub 2), dell'atto di appello, che in ordine al funzionamento del TIAP.

Osserva la difesa che, pure a volere considerare quale termine ultimo di cessazione dell'impedimento assoluto la data del venir meno dell'isolamento sanitario (24.5.21, coincidente col primo colloquio con i familiari), l'interrogatorio, anche da remoto, andava espletato entro il

3.6.19. Lamenta il difensore che l'ordinanza di riesame trascura che l'autorizzazione all'effettuazione dei colloqui in carcere con i familiari viene rilasciata dall'autorità giudiziaria e che, comunque, sussiste una presunzione ex lege di conoscenza da parte del giudice degli atti inseriti nel TIAP, tra cui le autorizzazioni ai colloqui carcerari.

Risulta, secondo la difesa, pertanto, illogica l'ordinanza impugnata laddove individua quale data di conoscenza della cessazione dello stato di impedimento dell'indagato quella della presentazione dell'istanza difensiva volta alla caducazione della misura cautelare.

2.5. Col quinto motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 302 e 294 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui all'ordinanza di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. emessa in data 8/05/21 eccepiti al secondo motivo dell'atto di appello.

Rileva il difensore che se nel procedimento di riesame, secondo la giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte cause di estinzione della misura cautelare estranee al procedimento medesimo, ciò vale a maggior ragione per il procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza di aggravamento della misura, ove lo scrutinio del giudice è limitato alla verifica dei presupposti per l'aggravamento della misura; e che pertanto è illogica la motivazione dell'ordinanza di appello sulla possibilità di dedurre l'omissione dell'interrogatorio di garanzia per l'aggravamento nell'atto di appello (t)-1 3 avverso l'ordinanza di aggravamento.

Aggiunge, inoltre, che nel caso in esame, non avendo avuto luogo il primo interrogatorio di garanzia, il G.i.p. avrebbe dovuto procedere all'espletamento dell'atto entro i termini previsti dal codice di rito dalla data di esecuzione della misura ex art. 276 cod. proc. pen., ossia dalla data dell'8 maggio 2021.

Rileva, inoltre, che, seppure non esista nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali l'obbligo ex lege di procedere all'interrogatorio di garanzia, laddove, come nel caso di specie (p. 2 del verbale di interrogatorio), il giudice esprima una valutazione di opportunità al compimento dell'atto in relazione ai fatti giustificativi dell'aggravamento, l'espletamento dell'interrogatorio, anche da remoto, deve avvenire entro e non oltre i termini di legge.

Osserva che, non essendo intervenuto detto atto entro il 15 maggio 2021, la custodia cautelare in carcere applicata quale effetto dell'aggravamento disposto ha perso efficacia ex art. 302 cod. proc. pen.; e che, pertanto, l'accoglimento del predetto motivo di gravame avrebbe comportato la reviviscenza dell'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha presentato memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in cui, ripercorrendo i motivi di impugnazione ed esaminandoli, insiste per il rigetto del ricorso.

4. La difesa ha presentato motivi nuovi, nei quali insiste sulla mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in carcere per tardivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia.

5. La difesa ha, infine, depositato all'odierna udienza i documenti richiamati nei motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, l'ordinanza impugnata ampiamente motiva in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici su tutte le questioni che vengono, altresì, riproposte in questa sede.Il Tribunale del riesame rileva, quanto al rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia, ex artt. 294 comma 2, 302 e 391 cod. proc. pen., della misura cautelare degli arresti domiciliari originariamente applicati con il titolo genetico del 9/04/21 e, in via derivata, della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del suddetto con ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen, che il G.i.p. ha fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 294, comma 2, 302 e 391 cod. proc. pen.

Osserva che detto Giudice ha regolarmente dichiarato nell'ordinanza di non convalida di fermo e di contestuale applicazione della misura custodiale (a p.10) l'assoluto impedimento a comparire dell'indagato per l'interrogatorio di garanzia in quanto in isolamento domiciliare presso la sua abitazione a seguito di accertata positività al Covid-19 (rimarcando l'impossibilità di procedere mediante video- conferenza da un ufficio di polizia giudiziaria).

Aggiunge, inoltre, che il dies a quo del termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. non può individuarsi né nell'8 maggio 2021, data di emissione dell'ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen. di aggravamento dell'originaria misura, né nel 24-25 maggio 2021, data di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] ai colloqui in carcere con i familiari; date alle quali non può ritenersi che il G.i.p. abbia preso conoscenza effettiva della cessazione dell'impedimento, risultando l'ordinanza di aggravamento pronunziata dal medesimo in assenza di contraddittorio con la difesa (non essendo richiesto per detto aggravamento l'espletamento dell'interrogatorio del sottoposto a misura cautelare), e non potendo inoltre esigersi dal G.i.p. un obbligo di verifica, officiosa e giornaliera, di tutti gli atti inseriti al TIAP.

Rileva, inoltre, detto Tribunale che, essendo il G.i.p. venuto a conoscenza effettiva della cessazione del suddetto impedimento a comparire dell'indagato solo con l'istanza difensiva del 7 giugno 2021, l'interrogatorio di garanzia intervenuto due giorni dopo era tempestivo, in quanto non risultava ancora spirato il termine di cinque giorni.

Quanto all'inefficacia, in via autonoma, della misura della custodia cautelare in carcere disposta ex art. 276 cod. proc. pen., per tardivo interrogatorio di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], invocata dalla difesa e non ritenuta dal G.i.p., osserva il Tribunale del riesame, in primo luogo che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è richiesto detto interrogatorio quando l'aggravamento risulta disposto per violazione alle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, come nel caso in esame (reiterate trasgressioni del divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi); in secondo luogo, che detta eccezione doveva essere tempestivamente formulata con l'appello avverso l'ordinanza di aggravamento, che invece non era stato proposto dalla difesa, con conseguente stabilizzazione dei relativi effetti.

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e pertanto insindacabili in questa sede, infondate, ai limiti dell'inammissibilità, sono le censure difensive che insistono in modo del tutto aspecifico: a) sulla mancata adozione di un formale decreto di accertamento dell'impedimento assoluto di cui all'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., e di un'esplicita disposizione di differimento dell'interrogatorio di garanzia, e sulla conseguente cessazione dell'efficacia della misura cautelare decorsi dieci giorni (trattandosi di arresti domiciliari) dall'esecuzione della stessa; b) sulla cessazione di tale impedimento all'atto dell'emissione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (e sulla consapevolezza di tale cessazione da parte del G.i.p.) e sulla conseguente intempestività dell'interrogatorio di garanzia relativo all'originaria applicazione degli arresti domiciliari (che poteva essere svolto anche da remoto in base alla normativa emergenziale), avvenuto successivamente (solo in data 9.6.21); c) sullà decorrenza del termine per l'interrogatorio dal primo colloquio svolto dal detenuto con i familiari e sulla presunzione ex lege della conoscenza, da parte del G.i.p., di tutti gli atti del procedimento (ivi comprese le autorizzazioni ai colloqui in carcere) attraverso il TIAP; d) sull'impossibilità di dedurre con l'appello cautelare avverso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare l'omissione dell'interrogatorio di garanzia, sul fatto che nel caso di specie sarebbe stato opportuno un interrogatorio anche se non previsto per legge, e sulla conseguente perdita di efficacia della misura per non avervi il giudice provveduto nel termine di legge, con reviviscenza della misura precedentemente applicata.

O, ancora, che insistono, con i motivi nuovi, sul fatto che agli atti del procedimento, consultati dalla difesa a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, vi fosse sia l'esito negativo del tampone molecolare espletato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 maggio 2021, sia la relativa comunicazione a mezzo pec effettuata nella stessa data al P.m. procedente e .avente ad oggetto l'avvenuta negativizzazione (documenti, prodotti dalla difesa all'odierna udienza, che però non riportano un'attestazione di ricezione con indicazione della relativa data).

E ciò nonostante, quanto a quest'ultimo profilo, sia la stessa difesa a rilevare che il Tribunale del riesame, adito ex art. 310 cod. proc. pen., non aveva, al suo pari "conoscenza della suindicata documentazione".

Orbene, la questione della decorrenza del termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia (avuto riguardo all'ordinanza genetica in relazione alla quale andava svolto e non a quella di aggravamento per il quale in casi come quello in esame, come ammesso dalla stessa difesa, non è previsto) è senza dubbio una questione di fatto su cui il Tribunale del riesame offre un'ampia e logica motivazione allo stato degli atti.

Si veda al riguardo Sez. 6, n. 1824 del 22/05/1992, Fiore, Rv. 191316, nella quale, nel sottolineare che il decreto con il quale il giudice dà atto dell'assoluto impedimento a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 294, comma ottavo, nuovo cod. proc. pen.) non può essere di per sé oggetto di impugnazione in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, si evidenzia, da un lato, che la sottoponibilità a censura di tale provvedimento non potrebbe farsi discendere dall'art. 111 Cost., non essendo l'obbligo di motivare il differimento dell'interrogatorio funzionale all'attribuzione di una legittimazione al gravame, collegandosi piuttosto esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo "interno", al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere.

E, dall'altro, che la funzione di garanzia assegnata all'interrogatorio previsto dal citato art. 294 (e, conseguentemente, al suo differimento) non implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell'area dell'art. 13 Cost., non derivando dall' espletamento di esso alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto soltanto l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni e non pure il mancato espletamento di esso in conseguenza del provvedimento motivato di differimento comporta la cessazione dello status custochae.

Il ricorrente col primo motivo di ricorso reitera aspecificamente il primo motivo di appello, glissando sul dato testuale, di cui all'ordinanza di non convalida del fermo (p.11), dell'avere dato atto il G.i.p. dell'assenza all'udienza di convalida di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'impedimento assoluto integrato dal contagio per Covid-19, e di essere successivamente ritornato su tale contagio e sul conseguente isolamento domiciliare, che impediva anche l'interrogatorio da remoto, nel motivare sull'applicazione della detenzione domiciliare.

Correttamente il Tribunale del riesame evidenzia che il dies a quo per procedere all'interrogatorio di garanzia non può farsi decorrere dall'emissione dell'ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen. (sulla quale ritorna il secondo motivo di ricorso), in considerazione del fatto che qualora il giudice provveda alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, che è richiesto solo in caso di prima applicazione della misura (ex plurimis Sez. 6, n. 7460 del 19/01/2017, Fraietta, Rv. 269056).

Motivo per cui è infondata anche la questione sull'inefficacia autonoma della misura cautelare come aggravata (di cui al quinto motivo di impugnazione; circa, poi, la tardività dell'eccezione evidenziata dall'ordinanza impugnata si veda Sez. 2, Ordinanza n. 7925 del 03/02/2017, Giordano, Rv. 269577, secondo cui il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra più grave ex art. 276 cod. proc. pen., non è immediatamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, dello stesso codice, ma è impugnabile solo con l'appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310).

E corretta risulta, altresì, la motivazione al riguardo dell'ordinanza impugnata, che fa leva appunto su una conoscenza effettiva della cessazione dell'impedimento quale presupposto per la decorrenza del termine.

Conoscenza effettiva, che necessita anche per l'interrogatorio di garanzia da remoto (su cui insiste il terzo motivo di ricorso).

Va, inoltre, evidenziato che in sede di esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare la Direzione della Casa circondariale di Pagliarelli disponeva l'isolamento sanitario di [OSCURATO:PERSONA], confermando in tal modo l'attualità dell'impedimento assoluto a comparire per rendere interrogatorio del suddetto a causa del protrarsi dell'isolamento (questa volta carcerario), con impossibilità anche di interrogatorio da remoto.

Dato non contestato dalla difesa, che senza dubbio rende irrilevante quanto argomentato con i motivi nuovi di ricorso sul decorso del termine a seguito della negativizzazione del ricorrente che sarebbe stata accertata all'atto dell'aggravamento della misura cautelare.

Né può ritenersi, come da quarto motivo di ricorso, che, cessato l'isolamento sanitario disposto in carcere, in coincidenza, quindi, col primo colloquio in carcere del detenuto con i familiari, andasse espletato l'interrogatorio anche da remoto (nei dieci giorni dal 24 maggio 2021 e, quindi, entro il 3 giugno 2021).

E ciò non solo per quanto logicamente argomentato dal Tribunale del riesame circa la mancata prova di una conoscenza effettiva da parte del G.i.p. in ordine ad una cessazione dell'impedimento che non gli sarebbe stata comunicata.

Deve, invero, osservarsi che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera anche con riferimento a quelli previsti per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, poiché il procedimento incidentale ex art. 294 cod. proc. pen. non rientra tra quelli "ad urgenza assoluta", di cui all'art. 83, comma 3, lett. c), del d.l. citato; ne consegue che detta sospensione ex lege viene meno soltanto qualora la persona sottoposta a misura cautelare o il suo difensore abbiano espressamente richiesto di procedere (Sez. 2, n. 28936 del 04/09/2020, Frattari, Rv. 279808 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari, per espletamento dell'interrogatorio oltre il termine di dieci giorni, in assenza di richiesta di parte, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), n.2 dl. n. 18 del 2020).

Allo stesso modo si osserva che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, lett. c), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non include l'interrogatorio di garanzia tra gli atti comunque adottabili nel periodo di sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, in quanto, rimettendo la decisione di espletare detto incombente alla insindacabile richiesta della persona sottoposta a misura cautelare o al suo difensore, realizza un ragionevole contemperamento tra le concorrenti esigenze, potenzialmente in conflitto, sia di assicurare il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, nei tempi rapidi di cui all'art. 294 cod. proc. pen., sia di contenere la mobilità delle persone per ragioni di tutela della salute pubblica (Sez. 2, n. 28936 del 04/09/2020, Frattari, Rv. 279808 - 02).

Nel caso in esame nessuna formale richiesta di parte è stata formalizzata, neppure ad isolamento cessato, e la comunicazione della cessazione dell'impedimento a rendere l'interrogatorio di garanzia avveniva solo con l'istanza difensiva del 7 giugno 2021, per cui correttamente il Tribunale del riesame ritiene tempestivo, al pari del primo Giudice, l'interrogatorio svolto il 9 giugno 2021.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteYsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] si da atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposita all'odierna udienza motivi nuovi e documentazione non presenti sulla piattaforma TEAMS. Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 10/06/21 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Detta ordinanza, per quanto di interesse in questa sede, respingeva l'istanza di declaratoria di inefficacia, ex artt. 294 comma 2, 302 e 391 cod. proc. pen., della misura degli arresti domiciliari originariamente applicati con il titolo genetico del 9.4.2021 (in ordine ai delitti di partecipazione alla famiglia mafiosa di Pagliarelli e ai delitti-fine di sequestro di persona, lesioni personali ed intestazione fittizia di beni, tutti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) e, in via derivata, della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del suddetto con ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen.; nonché di inefficacia in via autonoma di tale ultima misura cautelare e per l'effetto di ripristino della misura degli arresti domiciliari originariamente applicata. 2. Avverso l'ordinanza summenzionata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa lamenta violazione degli artt. 294, comma 2„ 125, comma 3, e 302 cod. proc. pen., nonché vizio/mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate al primo motivo dell'atto di appello con riguardo all'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'8/04/21. Rileva il difensore che: - il G.i.p., sia nel verbale di udienza di convalida che a p. 10 dell'ordinanza menzionata, si è limitato a prendere atto della positività al Covid-19 dell'indagato e dunque dell'impossibilità di questi a comparire, ma non ha adottato l'autonomo decreto motivato accertativo dell'impedimento assoluto di cui all'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., né conseguentemente ha disposto il differimento dell'interrogatorio di garanzia che comporta, per l'effetto, l'interruzione del termine per l'espletamento dell'atto; - il Tribunale del riesame, ritenendo equipollenti l'ordinanza di non convalida del fermo e contestuale applicazione di misura cautelare e il decreto motivato di cui all'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., diversi per natura, forma, contenuto e finalità, ha tentato di ovviare a detta mancata adozione e, nel contempo, non ha risposto al primo motivo dell'appello, nel quale si evidenziava che, non essendo stato disposto il differimento dell'interrogatorio per non essere stato adottato tale decreto, la cessazione dell'efficacia della misura cautelare, travolgente anche quella in atto, doveva ritenersi avvenuta il 15 aprile 2021, decorsi dieci giorni dall'esecuzione della misura cautelare. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'individuazione del dies a quo del termine entro il quale espletare l'interrogatorio di garanzia a seguito di ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa in data 8/05/21. Il difensore rileva che, pure ad ammettere che l'ordinanza del 9/04/21 abbia funto da provvedimento accertativo dell'impedimento assoluto dell'indagato a comparire per rendere l'interrogatorio, si sarebbe dovuta ritenere accertata la cessazione di tale impedimento in data 8 maggio 2021, all'atto dell'emissione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare e quindi intempestivo l'interrogatorio di garanzia, avvenuto solo in data 9 giugno 2021. Osserva che sul punto la motivazione è mancante, laddove non spiega le ragioni per cui il dies a quo, da individuarsi in dieci giorni, concernendo la misura cautelare iniziale degli arresti domiciliari e non in cinque come da ordinanza impugnata, non possa ritenersi decorso dalla suddetta data, a cui deve ricondursi la piena conoscenza del giudice circa la cessazione dell'impedimento, e illogica, laddove afferma che detta ordinanza viene emessa senza contraddittorio con la difesa. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono rilevati vizio di motivazione, in relazione al motivo n. 1, sub 1), relativo al mancato ricorso da parte del G.i.p. alle modalità alternative ex art. 83, comma 12, dl. n. 18 del 2020, per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, nonché inosservanza dell'art. 302 cod. proc. pen. Osserva il difensore che, dovendosi ritenere, alla data dell'emissione dell'ordinanza di aggravamento, senza dubbio accertata da parte del G.i.p., che aveva inizialmente applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari e veniva poi notiziato dell'aggravamento (tanto da emettere in data 20/05/21 avviso di deposito dell'ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen. e degli atti a sostegno), la cessazione dell'impossibilità dell'indagato a comparire per rendere interrogatorio, il suddetto avrebbe dovuto procedere, sempre nel termine di dieci giorni da detta emissione (e quindi entro il 18 maggio 2021) all'espletamento dell'interrogatorio in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata mediante le modalità della normativa emergenziale (attraverso collegamento da remoto), non ostandovi l'isolamento sanitario per giorni 14 cui veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] all'ingresso in carcere. Rileva, quindi, la difesa che, non avendo detto giudice proceduto entro tale termine a detto atto, andava dichiarata l'inefficacia della misura cautelare custodiale ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. (sia degli arresti domiciliari che della custodia cautelare in carcere applicata in aggravamento della prima misura). 2.4. Col quarto motivo di impugnazione viene denunciata illogicità della motivazione in relazione sia all'individuazione dell'ultimo giorno utile di decorrenza del termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., evidenziato col motivo n. 1, sub 2), dell'atto di appello, che in ordine al funzionamento del TIAP. Osserva la difesa che, pure a volere considerare quale termine ultimo di cessazione dell'impedimento assoluto la data del venir meno dell'isolamento sanitario (24.5.21, coincidente col primo colloquio con i familiari), l'interrogatorio, anche da remoto, andava espletato entro il 3.6.19. Lamenta il difensore che l'ordinanza di riesame trascura che l'autorizzazione all'effettuazione dei colloqui in carcere con i familiari viene rilasciata dall'autorità giudiziaria e che, comunque, sussiste una presunzione ex lege di conoscenza da parte del giudice degli atti inseriti nel TIAP, tra cui le autorizzazioni ai colloqui carcerari. Risulta, secondo la difesa, pertanto, illogica l'ordinanza impugnata laddove individua quale data di conoscenza della cessazione dello stato di impedimento dell'indagato quella della presentazione dell'istanza difensiva volta alla caducazione della misura cautelare. 2.5. Col quinto motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 302 e 294 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui all'ordinanza di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. emessa in data 8/05/21 eccepiti al secondo motivo dell'atto di appello. Rileva il difensore che se nel procedimento di riesame, secondo la giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte cause di estinzione della misura cautelare estranee al procedimento medesimo, ciò vale a maggior ragione per il procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza di aggravamento della misura, ove lo scrutinio del giudice è limitato alla verifica dei presupposti per l'aggravamento della misura; e che pertanto è illogica la motivazione dell'ordinanza di appello sulla possibilità di dedurre l'omissione dell'interrogatorio di garanzia per l'aggravamento nell'atto di appello (t)-1 3 avverso l'ordinanza di aggravamento. Aggiunge, inoltre, che nel caso in esame, non avendo avuto luogo il primo interrogatorio di garanzia, il G.i.p. avrebbe dovuto procedere all'espletamento dell'atto entro i termini previsti dal codice di rito dalla data di esecuzione della misura ex art. 276 cod. proc. pen., ossia dalla data dell'8 maggio 2021. Rileva, inoltre, che, seppure non esista nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali l'obbligo ex lege di procedere all'interrogatorio di garanzia, laddove, come nel caso di specie (p. 2 del verbale di interrogatorio), il giudice esprima una valutazione di opportunità al compimento dell'atto in relazione ai fatti giustificativi dell'aggravamento, l'espletamento dell'interrogatorio, anche da remoto, deve avvenire entro e non oltre i termini di legge. Osserva che, non essendo intervenuto detto atto entro il 15 maggio 2021, la custodia cautelare in carcere applicata quale effetto dell'aggravamento disposto ha perso efficacia ex art. 302 cod. proc. pen.; e che, pertanto, l'accoglimento del predetto motivo di gravame avrebbe comportato la reviviscenza dell'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha presentato memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in cui, ripercorrendo i motivi di impugnazione ed esaminandoli, insiste per il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha presentato motivi nuovi, nei quali insiste sulla mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in carcere per tardivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia. 5. La difesa ha, infine, depositato all'odierna udienza i documenti richiamati nei motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l'ordinanza impugnata ampiamente motiva in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici su tutte le questioni che vengono, altresì, riproposte in questa sede.Il Tribunale del riesame rileva, quanto al rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia, ex artt. 294 comma 2, 302 e 391 cod. proc. pen., della misura cautelare degli arresti domiciliari originariamente applicati con il titolo genetico del 9/04/21 e, in via derivata, della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del suddetto con ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen, che il G.i.p. ha fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 294, comma 2, 302 e 391 cod. proc. pen. Osserva che detto Giudice ha regolarmente dichiarato nell'ordinanza di non convalida di fermo e di contestuale applicazione della misura custodiale (a p.10) l'assoluto impedimento a comparire dell'indagato per l'interrogatorio di garanzia in quanto in isolamento domiciliare presso la sua abitazione a seguito di accertata positività al Covid-19 (rimarcando l'impossibilità di procedere mediante video- conferenza da un ufficio di polizia giudiziaria). Aggiunge, inoltre, che il dies a quo del termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. non può individuarsi né nell'8 maggio 2021, data di emissione dell'ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen. di aggravamento dell'originaria misura, né nel 24-25 maggio 2021, data di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] ai colloqui in carcere con i familiari; date alle quali non può ritenersi che il G.i.p. abbia preso conoscenza effettiva della cessazione dell'impedimento, risultando l'ordinanza di aggravamento pronunziata dal medesimo in assenza di contraddittorio con la difesa (non essendo richiesto per detto aggravamento l'espletamento dell'interrogatorio del sottoposto a misura cautelare), e non potendo inoltre esigersi dal G.i.p. un obbligo di verifica, officiosa e giornaliera, di tutti gli atti inseriti al TIAP. Rileva, inoltre, detto Tribunale che, essendo il G.i.p. venuto a conoscenza effettiva della cessazione del suddetto impedimento a comparire dell'indagato solo con l'istanza difensiva del 7 giugno 2021, l'interrogatorio di garanzia intervenuto due giorni dopo era tempestivo, in quanto non risultava ancora spirato il termine di cinque giorni. Quanto all'inefficacia, in via autonoma, della misura della custodia cautelare in carcere disposta ex art. 276 cod. proc. pen., per tardivo interrogatorio di garanzia di [OSCURATO:PERSONA], invocata dalla difesa e non ritenuta dal G.i.p., osserva il Tribunale del riesame, in primo luogo che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è richiesto detto interrogatorio quando l'aggravamento risulta disposto per violazione alle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, come nel caso in esame (reiterate trasgressioni del divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi); in secondo luogo, che detta eccezione doveva essere tempestivamente formulata con l'appello avverso l'ordinanza di aggravamento, che invece non era stato proposto dalla difesa, con conseguente stabilizzazione dei relativi effetti. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e pertanto insindacabili in questa sede, infondate, ai limiti dell'inammissibilità, sono le censure difensive che insistono in modo del tutto aspecifico: a) sulla mancata adozione di un formale decreto di accertamento dell'impedimento assoluto di cui all'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., e di un'esplicita disposizione di differimento dell'interrogatorio di garanzia, e sulla conseguente cessazione dell'efficacia della misura cautelare decorsi dieci giorni (trattandosi di arresti domiciliari) dall'esecuzione della stessa; b) sulla cessazione di tale impedimento all'atto dell'emissione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (e sulla consapevolezza di tale cessazione da parte del G.i.p.) e sulla conseguente intempestività dell'interrogatorio di garanzia relativo all'originaria applicazione degli arresti domiciliari (che poteva essere svolto anche da remoto in base alla normativa emergenziale), avvenuto successivamente (solo in data 9.6.21); c) sullà decorrenza del termine per l'interrogatorio dal primo colloquio svolto dal detenuto con i familiari e sulla presunzione ex lege della conoscenza, da parte del G.i.p., di tutti gli atti del procedimento (ivi comprese le autorizzazioni ai colloqui in carcere) attraverso il TIAP; d) sull'impossibilità di dedurre con l'appello cautelare avverso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare l'omissione dell'interrogatorio di garanzia, sul fatto che nel caso di specie sarebbe stato opportuno un interrogatorio anche se non previsto per legge, e sulla conseguente perdita di efficacia della misura per non avervi il giudice provveduto nel termine di legge, con reviviscenza della misura precedentemente applicata. O, ancora, che insistono, con i motivi nuovi, sul fatto che agli atti del procedimento, consultati dalla difesa a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, vi fosse sia l'esito negativo del tampone molecolare espletato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 maggio 2021, sia la relativa comunicazione a mezzo pec effettuata nella stessa data al P.m. procedente e .avente ad oggetto l'avvenuta negativizzazione (documenti, prodotti dalla difesa all'odierna udienza, che però non riportano un'attestazione di ricezione con indicazione della relativa data). E ciò nonostante, quanto a quest'ultimo profilo, sia la stessa difesa a rilevare che il Tribunale del riesame, adito ex art. 310 cod. proc. pen., non aveva, al suo pari "conoscenza della suindicata documentazione". Orbene, la questione della decorrenza del termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia (avuto riguardo all'ordinanza genetica in relazione alla quale andava svolto e non a quella di aggravamento per il quale in casi come quello in esame, come ammesso dalla stessa difesa, non è previsto) è senza dubbio una questione di fatto su cui il Tribunale del riesame offre un'ampia e logica motivazione allo stato degli atti. Si veda al riguardo Sez. 6, n. 1824 del 22/05/1992, Fiore, Rv. 191316, nella quale, nel sottolineare che il decreto con il quale il giudice dà atto dell'assoluto impedimento a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 294, comma ottavo, nuovo cod. proc. pen.) non può essere di per sé oggetto di impugnazione in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame, si evidenzia, da un lato, che la sottoponibilità a censura di tale provvedimento non potrebbe farsi discendere dall'art. 111 Cost., non essendo l'obbligo di motivare il differimento dell'interrogatorio funzionale all'attribuzione di una legittimazione al gravame, collegandosi piuttosto esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo "interno", al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere. E, dall'altro, che la funzione di garanzia assegnata all'interrogatorio previsto dal citato art. 294 (e, conseguentemente, al suo differimento) non implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell'area dell'art. 13 Cost., non derivando dall' espletamento di esso alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto soltanto l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni e non pure il mancato espletamento di esso in conseguenza del provvedimento motivato di differimento comporta la cessazione dello status custochae. Il ricorrente col primo motivo di ricorso reitera aspecificamente il primo motivo di appello, glissando sul dato testuale, di cui all'ordinanza di non convalida del fermo (p.11), dell'avere dato atto il G.i.p. dell'assenza all'udienza di convalida di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'impedimento assoluto integrato dal contagio per Covid-19, e di essere successivamente ritornato su tale contagio e sul conseguente isolamento domiciliare, che impediva anche l'interrogatorio da remoto, nel motivare sull'applicazione della detenzione domiciliare. Correttamente il Tribunale del riesame evidenzia che il dies a quo per procedere all'interrogatorio di garanzia non può farsi decorrere dall'emissione dell'ordinanza ex art. 276 cod. proc. pen. (sulla quale ritorna il secondo motivo di ricorso), in considerazione del fatto che qualora il giudice provveda alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, che è richiesto solo in caso di prima applicazione della misura (ex plurimis Sez. 6, n. 7460 del 19/01/2017, Fraietta, Rv. 269056). Motivo per cui è infondata anche la questione sull'inefficacia autonoma della misura cautelare come aggravata (di cui al quinto motivo di impugnazione; circa, poi, la tardività dell'eccezione evidenziata dall'ordinanza impugnata si veda Sez. 2, Ordinanza n. 7925 del 03/02/2017, Giordano, Rv. 269577, secondo cui il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra più grave ex art. 276 cod. proc. pen., non è immediatamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, dello stesso codice, ma è impugnabile solo con l'appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310). E corretta risulta, altresì, la motivazione al riguardo dell'ordinanza impugnata, che fa leva appunto su una conoscenza effettiva della cessazione dell'impedimento quale presupposto per la decorrenza del termine. Conoscenza effettiva, che necessita anche per l'interrogatorio di garanzia da remoto (su cui insiste il terzo motivo di ricorso). Va, inoltre, evidenziato che in sede di esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare la Direzione della Casa circondariale di Pagliarelli disponeva l'isolamento sanitario di [OSCURATO:PERSONA], confermando in tal modo l'attualità dell'impedimento assoluto a comparire per rendere interrogatorio del suddetto a causa del protrarsi dell'isolamento (questa volta carcerario), con impossibilità anche di interrogatorio da remoto. Dato non contestato dalla difesa, che senza dubbio rende irrilevante quanto argomentato con i motivi nuovi di ricorso sul decorso del termine a seguito della negativizzazione del ricorrente che sarebbe stata accertata all'atto dell'aggravamento della misura cautelare. Né può ritenersi, come da quarto motivo di ricorso, che, cessato l'isolamento sanitario disposto in carcere, in coincidenza, quindi, col primo colloquio in carcere del detenuto con i familiari, andasse espletato l'interrogatorio anche da remoto (nei dieci giorni dal 24 maggio 2021 e, quindi, entro il 3 giugno 2021). E ciò non solo per quanto logicamente argomentato dal Tribunale del riesame circa la mancata prova di una conoscenza effettiva da parte del G.i.p. in ordine ad una cessazione dell'impedimento che non gli sarebbe stata comunicata. Deve, invero, osservarsi che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera anche con riferimento a quelli previsti per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, poiché il procedimento incidentale ex art. 294 cod. proc. pen. non rientra tra quelli "ad urgenza assoluta", di cui all'art. 83, comma 3, lett. c), del d.l. citato; ne consegue che detta sospensione ex lege viene meno soltanto qualora la persona sottoposta a misura cautelare o il suo difensore abbiano espressamente richiesto di procedere (Sez. 2, n. 28936 del 04/09/2020, Frattari, Rv. 279808 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari, per espletamento dell'interrogatorio oltre il termine di dieci giorni, in assenza di richiesta di parte, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), n.2 dl. n. 18 del 2020). Allo stesso modo si osserva che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, lett. c), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non include l'interrogatorio di garanzia tra gli atti comunque adottabili nel periodo di sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, in quanto, rimettendo la decisione di espletare detto incombente alla insindacabile richiesta della persona sottoposta a misura cautelare o al suo difensore, realizza un ragionevole contemperamento tra le concorrenti esigenze, potenzialmente in conflitto, sia di assicurare il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, nei tempi rapidi di cui all'art. 294 cod. proc. pen., sia di contenere la mobilità delle persone per ragioni di tutela della salute pubblica (Sez. 2, n. 28936 del 04/09/2020, Frattari, Rv. 279808 - 02). Nel caso in esame nessuna formale richiesta di parte è stata formalizzata, neppure ad isolamento cessato, e la comunicazione della cessazione dell'impedimento a rendere l'interrogatorio di garanzia avveniva solo con l'istanza difensiva del 7 giugno 2021, per cui correttamente il Tribunale del riesame ritiene tempestivo, al pari del primo Giudice, l'interrogatorio svolto il 9 giugno 2021. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provved