CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale l'indagato era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art.353 cod.pen., aggravato ex art 416-bis.1 cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si sostiene, infatti, che l'unica condotta accertata a suo carico consiste nell'aver convinto Giuse.ppe Cirillo, aggiudicatario nella procedura di vendita all'asta di un immobile intestato alla madre del Bartucci, a rinunciare all'acquisto, previa restituzione delle somme già versate e delle spese sostenute. Il tutto si sarebbe svolto senza alcuna violenza, minaccia o condotta fraudolenta, sicchè il reato di cui all'art. 353 cod.pen. non poteva in alcun modo configurarsi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, evidenziando di non aver alcuna consapevolezza che la condotta posta in essere, con il concorso di D'Ambrosio (ritenuto appartenente al sodalizio), fosse finalizzata a rafforzare il prestigio criminale dell'associazione, dimostrandone l'influenza anche nel settore delle aste giudiziali. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è volto a contestare la sussistenza della gravità indiziaria con riguardo al reato di turbata libertà degli incanti. Si assume, infatti, che l'aggiudicatario dell'immobile non avrebbe subito minacce, violenze o, comunque, forme indebite di pressione per indurlo a recedere dall'acquisto. A riprova di ciò, si evidenzia come lo stesso aggiudicatario risulti coindagato nel reato di cui all'art 353 cod.pen., il che escluderebbe il suo ruolo di persona offesa. Premesso che le scelte compiute dalla pubblica accusa in relazione alla posizione di soggetti diversi dal ricorrente non sono sindacabili in questa sede, ciò che rileva è esclusivamente la valutazione circa la correttezza o meno del percorso motivazionale recepito dal Tribunale del riesame. Su tale aspetto, deve evidenziarsi come il ricorrente non si confronti adeguatamente con il corposo apparato motivazionale, essenzialmente fondato sulle intercettazioni intercorse tra i coindagati, dalle quali emerge che Bartucci si è rivolto a D'Ambrosio (in posizione di vertice nel sodalizio di stampo mafioso) affinchè inducesse il Cirillo a rinunciare all'aggiudicazione. D'Ambrosio, anche tramite il supporto di persone di sua fiducia (Montualdista e Lanzino) è intervenuto nella vicenda, da un lato facendo intendere a Cirillo che non poteva "venire da fuori" e "non vieni a bussare alle porte dei cristiani", sottintendendo l'esercizio del controllo sul territorio esercitato dall'associazione criminale, al contempo, si è fatto garante dell'accordo per effetto del quale Cirillo avrebbe rinunciato all'aggiudicazione e Bartucci gli avrebbe rimborsato le spese sostenute. In buona sostanza, la rinuncia da parte del Cirillo viene descritta - con motivazione immune da censure e solidamente fondata sul materiale probatorio - non certo come una libera scelta, bensì come la necessaria accettazione di una volontà imposta sulla base della caratura criminale del D'Ambrosio. Rispetto alla ricostruzione operata dai giudici del merito, la difesa si limita ad ipotizzare che Cirillo non avrebbe neppure consapevolezza del ruolo del D'Ambrosio e che la rinuncia sarebbe stata del tutto volontaria. Si tratta di affermazioni che, tuttavia, si risolvono in un tentativo di rilettura - peraltro parziale - delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità. 3. Diverse considerazioni devono essere svolte in relazione all'avvenuto riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcun elemento a supporto della consapevolezza circa l'agevolazione per il sodalizio derivante dalla commissione del reato in esame. La doglianza è fondata con riguardo ad un duplice profilo. In primo luogo, si rileva che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge un solido apparato motivazionale sulla cui base ritenere che il D'Annbrosio sia intervenuto nella vicenda ritenendo in tal modo di esercitare quel controllo sul territorio che è tipico delle associazioni di stampo mafioso, piuttosto che al più limitato fine di agevolare il ricorrente. Il Tribunale sostiene che il D'Ambrosio avrebbe agito al fine di agevolare l'attività del clan di appartenenza nell'affermazione del dominio sul territorio e sugli affari che ivi si svolgono, tuttavia, non motiva in ordine alla necessità o meno di ribadire - anche in relazione ad un contesto specifico e limitato alla tutela dell'interesse del Bartucci - la capacità intimidatoria dell'associazione. In buona sostanza, la finalità dell'agevolazione è desunta più dal metodo utilizzato che dall'effettivo riscontro di un interesse dell'associazione rispetto allo specifico reato posto in essere. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv. 284199-02). Applicando tale principio al caso di specie ed adeguandolo alla fase cautelare, può affermarsi che il Tribunale del riesame dovrà procedere alla verifica circa la sussistenza - in concreto e non in base ad una generica presunzione - dell'esistenza dei gravi indizi in ordine alla sussistenza della finalità agevolativa. A ciò occorre aggiungere che, per consolidata giurisprudenza, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.U, n 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734). Nella fattispecie oggetto di ricorso, emerge ictu °cui/ la carenza del necessario passaggio motivazione volto a verificare se il ricorrente avesse o meno la consapevolezza della asserita finalità agevolatrice della condotta delittuosa posta in essere. Pur potendosi ritenere dimostrato che Bartucci si sia rivolto a D'Ambrosio in considerazione della sua caratura criminale e, quindi, della forza intimidatrice esercitabile sull'aggiudicatario dell'immobile, ciò non comporta necessariamente l'implicita consapevolezza della finalità agevolatrice della condotta delittuosa rispetto all'attività dell'associazione di stampo mafioso. Il presupposto fondante dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod.pen. richiede un elemento ulteriore e diverso dalla mera conoscenza della capacità criminale dell'autore del fatto, necessitando della verifica della consapevolezza in ordine alla strumentalità del reato rispetto al consolidamento del sodalizio. Nel compiere tale valutazione, il giudice del rinvio dovrà valutare anche l'eventuale estraneità dell'illecito rispetto a! contesto criminale nell'ambito del quale l'associazione operava, nonché il perseguimento di un'utilità strettamente personale per il Bartucci, elementi potenzialmente indicativi, in assenza di elementi di segno avverso, del difetto di consapevolezza in capo al concorrente della finalità agevolativa. In definitiva, il rinvio si impone nella misura in cui non risulta adeguatamente motivata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sia in ordine alla sua sussistenza a carico dell'autore della condotta, sia con riguardo alla consapevolezza dell'agevolazione da parte del concorrente. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catan