CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45002/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità de: ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias Nabawi" Mouhamed, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna il 4 aprile 2014 e, in subordine, di quella del 15 dicembre 2018 resa all'esito del giudizio di appello. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, svolgendo doglianze con cui lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, in sede di convalida dell'arresto, è stata ritenuta idonea a garantire l'effettiva conoscenza del processo dell'imputato che in seguito non ne aveva avuto notizia, tanto più che lo stesso al momento della sentenza di appello si trovava detenuto per altra causa, mentre veniva ritenuto in stato di libertà, da ciò avendosi la conferma che era mancato ogni contatto tra l'imputato e il difensore d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato chiarisce che l'istanza proposta non poteva leggersi come avanzata anche ai sensi dell'art. 175, cod. proc. pen. secondo le modalità di cui all'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., rilevando nella sostanza l'assenza di allegazioni circa il termini per proporre -01 tale domanda, con riferimento alla data della conoscenza da cui farlo decorrere. Tanto a fronte dell'indicazione della data 11 giugno 2020 come quella di deposito dell'istanza e della conoscenza della sentenza di condanna avvenuta con la notificazione dell'ordine di esecuzione del 4 maggio 2020, così da non risultare rispettato il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 175 cod. proc. pen. Le doglianze mosse nel ricorso, con riguardo alla mancanza conoscenza del provvedimento, non con i dati relativi all'intempestività di tale deduzione. La stessa questione e le altre ulteriormente rappresentate parrebbero invece riferirsi a nullità verificatasi nel corso del procedimento di cognizione, ma esse non possono essere prospettate, neppure nel caso di giudizio in assenza (a suo tempo contumaciale), tramite il restante strumento di cui all'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. non sottoposto a termini di proposizione (in tal senso, di recente, Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Le doglianze mosse nel ricorso, dunque, non possono rappresentare i presupposti giuridici della decisione invocata, opponendosi a quella impugnata. 3. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così