Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21062/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1632/2016, depositata il 27 settembre 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Data pubblicazione 21/06/20261.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di accertamento analitico-induttivo relativo all’anno d’imposta 2004, emetteva nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.

R6F03T200385/2008,con il quale accertava un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVAdi euro 481.876,00, sul presupposto della rettifica dei ricavi derivantidalla cessione di otto unità immobiliari ubicate nel Comune di Borgo aBuggiano.

La ripresa traeva origine, in particolare, dal rilievo diplurimi elementi indiziari, costituiti dal valore dei mutui superiore aiprezzi indicati nei rogiti notarili in relazione ad alcune vendite, dalleperizie di stima poste a base dell’erogazione dei mutui, recanti valorisuperiori rispetto a quelli dichiarati negli atti, dal rinvenimento di unpreliminare con corrispettivo superiore a quello risultante dalsuccessivo rogito, nonché dalla discrepanza dei valori dichiarati almetro quadro rispetto ai dati OMI e rispetto ai prezzi di appartamentianaloghi venduti dalla società nel medesimo edificio.

Essendo lasocietà stata cancellata dal registro delle imprese il 20 giugno 2008, ilpredetto avviso veniva dapprima notificato, in data 19 dicembre2008, al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, in data 25marzo 2009, anche agli ex soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eIrma Volpi, oltre che all’ultimo amministratore [OSCURATO:PERSONA].Poiché nell’anno d’imposta in contestazione la società risultavacomposta dai tre soci, ciascuno titolare di una partecipazione del33,33 per cento, l’Ufficio notificava ai medesimi anche gli avvisi diaccertamento n.

R6F01T200615/08, R6F01T200672/08 eR6F01T200674/08, con i quali accertava, in applicazione dell’art. 47del d.P.R. n. 917 del 1986, un maggior reddito di capitale di euro64.251,42, pari al 40 per cento del maggior reddito pro quotaaccertato in capo alla società, sul presupposto della ristretta basesociale.Avverso tali atti impositivi, i soci e il liquidatore proponevanoseparati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Data pubblicazione 21/06/2026Pistoia.

I medesimi soci proponevano, inoltre, distinti ricorsi avversogli avvisi di accertamento personali relativi al maggior reddito dipartecipazione, deducendo le stesse eccezioni formulate avversol’atto emesso nei confronti della società.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primo gradomediante controdeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pistoia, con sentenza n.181/02/2011, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, ritenendo che ilcredito erariale fosse azionabile soltanto nei limiti del ripartoeffettuato in sede di bilancio finale di liquidazione della società.

Lasentenza riteneva, da un lato, fondata nel merito la rettifica operatadall’Ufficio e, dall’altro, affermava che le imposte, come maggiorreddito di partecipazione, in termini di mera quota capitale, fosserodovute secondo il contenuto del bilancio di liquidazione; statuiva,inoltre, la non debenza delle sanzioni, richiamando la complessitàdella materia e la sproporzione delle stesse.2. – L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso lasuddetta decisione.I contribuenti si costituivano nel giudizio di appello mediantecontrodeduzioni e proponevano appello incidentale avverso il capodella sentenza che aveva ritenuto fondata, nel merito, la ripresa atassazione operata nei confronti della società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione nona,con sentenza n. 1632/2016, depositata il 27 settembre 2016,rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accoglieval’appello incidentale dei contribuenti.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sei motivi.I contribuenti, in proprio e quali soci della società cancellata dalregistro delle imprese, si sono costituiti con controricorso, chiedendoin via incidentale la liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio.I contribuenti hanno depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Con ordinanza interlocutoria n. 7850 del 2024, la Corte rinviavaData pubblicazione 21/06/2026la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle SezioniUnite della questione se la mancata prova della percezione di utilitànel bilancio finale di liquidazione da parte del creditore erariale incidasulla legittimazione del medesimo creditore e sul relativo interesse adagire nel far valere la responsabilità successoria dei soci ai fini diquanto prevede l’art. 2495 c.c.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dato atto che i contribuenti MarcoCorcione e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato domanda di definizioneagevolata delle controversie ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss.,della l. n. 197 del 2022, con riferimento, rispettivamente, agliaccertamenti R6F01T200672/2008 e RGF01T200615/2008.Il deposito della domanda e il pagamento della prima ratadeterminano, nei confronti dei predetti contribuenti, l’estinzione delgiudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022,limitatamente agli accertamenti indicati.Le spese, per questa parte del giudizio, restano a carico delleparti che le hanno anticipate.2.

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazionedell’art. 2495, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

La ricorrente deduce che la Commissione tributaria regionale,confermando sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto che illimite previsto dall’art. 2495 c.c. impedisse di riconoscereintegralmente la pretesa tributaria, sul presupposto che, dopo lacancellazione della società, i creditori sociali potessero far valere iloro crediti nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza dellesomme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.Secondo la prospettazione dell’Ufficio, tale interpretazione non siconforma ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, là dove si affermaNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026che, quando all’estinzione della società non corrisponde l’estinzione diData pubblicazione 21/06/2026ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, si determina unfenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni sitrasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscossoa seguito della liquidazione, oppure illimitatamente, a seconda delregime di responsabilità che li caratterizzava.

Il debito del qualepossono essere chiamati a rispondere i soci non costituisce un debitonuovo, ma si identifica con il medesimo debito facente capo allasocietà, conservandone causa e natura giuridica; da ciò la ricorrentefa derivare che il limite di responsabilità di cui all’art. 2495, comma 2,c.c. non inciderebbe sull’azione accertatrice dell’Amministrazione nésulla fondatezza sostanziale della pretesa dedotta con l’avviso diaccertamento, ma rileverebbe unicamente nella fase esecutiva o diriscossione e, comunque, solo in quanto opposto dai soci.Con il secondo motivo di ricorso, si contesta la violazione dell’art.2495, comma 2, c.c., anche in combinato disposto con l’art. 36,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente riprende e sviluppa il profilo concernente illimite di responsabilità dei soci, prospettando che la sentenzaimpugnata avrebbe errato nel ritenere operante tale limite anche inuna fattispecie nella quale l’accertamento riguarda redditiextracontabili.

Il ricorso riferisce che, già con l’atto di appello, l’Ufficioaveva sostenuto che, ove si accerti un maggior reddito d’impresaderivante da ricavi non dichiarati, si è in presenza di una gestionepatologica dell’attività sociale, non rappresentata nella contabilitàufficiale, sicché la limitazione di responsabilità dei soci di cui all’art.2495 c.c. potrebbe avere senso solo quando il bilancio finale diliquidazione sia effettivamente rappresentativo della realtà dei fatti.L’Agenzia espone che, nella fattispecie, la contestazione verte propriosulla percezione occulta di denaro e che, per definizione, tali sommenon possono trovare traccia né nella contabilità né nel bilancio finaledi liquidazione; da tale premessa fa discendere che le somme indicateNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026in quel bilancio non potrebbero costituire il limite della responsabilitàData pubblicazione 21/06/2026del socio rispetto al debito societario, poiché altrimenti lacancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguenteestinzione finirebbero per precludere qualsiasi accertamento fiscaleriferito a ricavi in nero, pur in presenza di termini di decadenzaprevisti dall’ordinamento per l’esercizio del potere accertativo.2.1.

I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.L'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando favalere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5,del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, laresponsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta -non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienzecome la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci,ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie.Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 del d.P.R. n.602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta aseguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con lanotificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensidegli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 del d.P.R. n. 600 del1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso dicontestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme inbase al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma2, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinenteall'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva deisoci (Cass. n. 3625/2025; Cass. n. 27098/2024; Cass. n. 2/2022;Cass. n. 15035/2017).Il principio, pertanto, non esaurisce la verifica nell’accertamentoformale delle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione,poiché la pretesa può trovare fondamento anche nella deduzione diutilità patrimoniali conseguite dai soci al di fuori dellarappresentazione contabile finale, purché tale deduzione sia sorrettaNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026da allegazioni idonee e, ove contestata, da adeguata prova, ancheData pubblicazione 21/06/2026presuntiva, secondo le regole ordinarie.Nel caso di specie, pertanto, la questione dovrà essereriesaminata in sede di rinvio, non potendo la responsabilità dei sociessere esclusa in via automatica per il solo fatto che il bilancio finaledi liquidazione non evidenzi somme ripartite, atteso chel’Amministrazione ha dedotto la percezione occulta di denaro da partedei soci al di fuori delle poste di bilancio e che tale allegazione imponeuna verifica specifica alla luce degli elementi indiziari acquisiti.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2495, comma 2, c.c. e 39, comma 1, lett. d),del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2495,comma 2, c.c. operasse anche con riguardo agli avvisi diaccertamento emessi direttamente nei confronti dei soci per ilrecupero del maggior reddito di partecipazione.

Il ricorso espone che,oltre all’avviso di accertamento riguardante le imposte societarie,erano stati notificati ai soci distinti avvisi di accertamento per ilrecupero della maggiore IRPEF, fondati sulla presunzione, ricavatadalla ristretta base sociale, di distribuzione in nero ai soci deimaggiori utili conseguiti dalla società, con applicazione dell’art. 47 deld.P.R. n. 917 del 1986.

La ricorrente deduce che il presupposto dellapretesa nei confronti dei soci è costituito dal fatto storicodell’evasione fiscale societaria e che tale presupposto permane anchedopo l’estinzione della società, essendo irrilevante, rispetto ai debitipersonali dei soci derivanti dall’accertamento di redditi dipartecipazione, il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495 c.c., ilquale, secondo la prospettazione del ricorso, riguarda esclusivamentei debiti della società.3.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari di unaData pubblicazione 21/06/2026società di capitali estinta, l'onere dell'Amministrazione finanziaria diprovare la percezione di somme da parte del socio, quale presuppostoper l'affermazione della sua responsabilità intra vires, ai sensi dell'art.2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere assolto,nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in viapresuntiva, mediante la prova dell'esistenza di utili extracontabili,presumendosi, in tal caso, che detti utili siano stati distribuiti ai socinel medesimo periodo d'imposta, e gravando sul socio l'onere difornire la prova contraria, avente a oggetto la dimostrazione che gliutili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dallasocietà (Cass. n. 6208/2026; Cass. n. 4861/2024).La pronuncia ha dunque fatto erronea applicazione dei principivigenti in materia di maggior reddito dei soci, trattandosi di un'ipotesidi società a ristretta base partecipativa, in cui la prova dell'esistenzadi utili extracontabili può essere fornita anche in via presuntiva,mentre grava sul contribuente l'onere della prova del contrario.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. e violazione, in via diretta e conseguenziale,degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente deduce l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto insufficienti gli elementiindiziari posti dall’Ufficio a fondamento della ripresa a tassazione.

Ilricorso richiama il contenuto dell’atto di appello, nel quale l’Ufficioaveva ribadito che l’accertamento si fondava su un riscontro deiprezzi dichiarati nei contratti di vendita con altri elementi, da cui eraemerso che, nei casi in cui gli acquirenti avevano stipulato mutui perprocedere alla compravendita, avevano ottenuto dalle banche sommesuperiori al prezzo indicato nel contratto definitivo e che le perizieredatte per l’ottenimento di tali mutui stimavano gli immobili a valorianch’essi superiori; aggiunge che, in uno dei casi esaminati, era statoNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026rinvenuto presso la banca mutuante un preliminare recante un prezzoData pubblicazione 21/06/2026maggiore rispetto a quello risultante dal successivo rogito e che,inoltre, era stata rilevata una divergenza ingiustificabile tra i prezzi almetro quadro degli immobili in contestazione, trattandosi di unitàfacenti parte della medesima ristrutturazione e vendutecontestualmente, nonché tra tali prezzi e i dati OMI.

Il ricorso precisache, come emergerebbe dall’avviso di accertamento, gli elementiindiziari erano costituiti dal valore del mutuo superiore al prezzorisultante dal rogito notarile con riferimento alle venditeArabelli/Rossi, Arrigoni e Lavorini/Tardivo; dalle perizie di stimaredatte dall’incaricato della banca, recanti valori superiori rispetto aquelli indicati nei rogiti per le medesime vendite; dal preliminarereperito in relazione alla vendita [OSCURATO:PERSONA], recante un valoresuperiore a quello del successivo rogito; dalla discrepanza dei valoridichiarati al metro quadro rispetto ai dati OMI; e dalla discrepanza trail prezzo al metro quadro rilevata rispetto ad appartamenti analoghivenduti dalla società e facenti parte del medesimo edificio.

LaCommissione tributaria regionale, accogliendo l’appello incidentale deicontribuenti, ha affermato che l’Ufficio non aveva fornito, oltre alrichiamo dei valori OMI, altra motivazione che la combinazione deglistessi con i mutui stipulati dagli acquirenti e che tale motivazione erainsufficiente a stabilire un occultamento dell’imponibile, aggiungendoche la mera stipula dei mutui da parte degli acquirenti non erapertinente come prova, salvo fosse dimostrato che le sommeacquisite fossero state erogate in favore della parte contribuente.

Taliaffermazioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972,in quanto tali disposizioni consentono di desumere l’esistenza dipurché gravi, precise e concordanti, senza che sia necessario fornireprove certe.

Il ricorso aggiunge che la Commissione tributariaregionale avrebbe negato la rilevanza del dato costituitoNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026dall’erogazione di mutui di importo superiore a quello indicato negliData pubblicazione 21/06/2026presunzioni, la relazione tra fatto noto e fatto ignoto non deve averecarattere di necessità, essendo sufficiente la riconducibilità del fattoda provare al fatto noto secondo canoni di ragionevole probabilità.

Ilmotivo richiama inoltre la disciplina del credito fondiario di cui ald.lgs. n. 385 del 1993, le deliberazioni del CICR e la circolare dellaBanca d’Italia n. 119 del 1995, per affermare che la normativabancaria non consentirebbe, salvo garanzie integrative, l’erogazionedi un mutuo superiore al valore del bene ipotecato, così attribuendoall’anomalia del mutuo rispetto al prezzo dichiarato la valenza dielemento indiziario grave e preciso.4.1.

Il motivo è fondato.In tema di imposte indirette, l'accertamento di maggior valore diun immobile oggetto di atto di trasferimento, ai fini delladeterminazione della base imponibile, ancorché fondato su unapresunzione semplice di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 eall'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce al giudice dibasare il proprio convincimento su un unico elemento, il quale nonpuò però essere dato unicamente dai valori OMI, siccome privi deirequisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi conulteriori indizi se allegati (Cass. n. 24550/2020; Cass. n. 2155/2019).L'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione dibeni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di unoscostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita el'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportandoalcuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass.n. 9584/2025; Cass. n. 14388/2017).Nel caso di specie, la sentenza ha ignorato che erano statidedotti dall’Ufficio ulteriori elementi indiziari rispetto ai valori OMI(perizie di stima; discrepanza tra i prezzi dichiarati in atti di immobilifacenti parte dello stesso complesso immobiliare), mancando diNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Data pubblicazione 21/06/2026effettuare un'adeguata valutazione degli stessi ai fini dell'integrazionedella prova presuntiva dedotta.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domandanella parte in cui ha affermato che il fatto che gli acquirenti avesseroavuto disponibilità finanziarie non significava che esse fosseronecessariamente finite nelle disponibilità dei soci.

Il ricorso premetteche la Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto lafondatezza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci,pur avendo ritenuto che la pretesa dovesse essere contenuta neilimiti di quanto percepito dagli stessi in base al bilancio finale diliquidazione.

Aggiunge che, con l’appello incidentale e già con i ricorsiintroduttivi dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamentorelativi al maggior reddito di partecipazione, i contribuenti nonavevano formulato alcuna eccezione in ordine alla presunzione didistribuzione degli utili in nero sulla cui base l’Ufficio aveva accertatoil maggior reddito di partecipazione.5.1.

Il motivo è infondato.La Corte tributaria si è pronunciata nei limiti della domanda.Nell’appello incidentale, i contribuenti avevano contestato lapronuncia nella parte in cui aveva condannato i soci a pagare neilimiti delle somme da loro riscosse in base al bilancio finale diliquidazione.

Pertanto, la censura di ultrapetizione non può essereaccolta, poiché la statuizione della Commissione tributaria regionale sicolloca nell’ambito del tema devoluto, avente a oggetto l’estensionedella responsabilità dei soci e il rapporto tra la pretesa riferibile allasocietà estinta e le somme asseritamente conseguite dai soci.

Restadistinto, invece, il profilo della correttezza giuridica della valutazionecompiuta dalla sentenza impugnata in ordine alla presunzione diNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026distribuzione degli utili extracontabili, che attiene al merito dellaData pubblicazione 21/06/2026decisione.6.

Con il sesto motivo di ricorso, formulato in subordine rispettoal quinto, si deduce la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), deld.P.R. n. 600 del 1973, 2729 c.c. e 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente, in viasubordinata, assume che l’affermazione della Commissione tributariaregionale censurata con il motivo precedente sia, comunque, erroneanel merito.

Il ricorso prospetta che essa si porrebbe in contrasto conil principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte suiredditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci,nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancioprodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, coninversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

L’Agenziaribadisce che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] era società a ristretta baseazionaria e richiama il contenuto degli avvisi emessi nei confronti deisoci, nei quali si afferma che, tenuto conto della quota dipartecipazione detenuta da ciascun contribuente nel 2004, la quota direddito imputata quale reddito di capitale da distribuzione di utiliammontava complessivamente a euro 160.628,54, pari al 33 percento di euro 481.876,00, e che il maggior reddito accertato a caricodella società veniva imputato ai singoli soci in proporzione allerispettive quote di partecipazione, considerandolo, in capo ai singolisoci, dividendo percepito da un ente soggetto passivo IRES.

Su talebase, il motivo deduce che la sentenza impugnata non si sarebbeconformata ai presupposti della presunzione di distribuzione proquota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristrettabase sociale.6.1.

Il motivo è fondato.Il motivo conserva autonoma rilevanza rispetto alla censura diultrapetizione dedotta con il quinto motivo, poiché, anche a ritenerela pronuncia contenuta nei limiti della domanda, la CommissioneNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026tributaria regionale ha comunque erroneamente escluso la rilevanzaData pubblicazione 21/06/2026della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci diuna società a ristretta base partecipativa.

Alla luce dellagiurisprudenza richiamata nell’esame del terzo motivo (Cass. n.6208/2026; Cass. n. 4861/2024), con riferimento alle società aristretta base partecipativa, come nel caso di specie, l’oneredell’Amministrazione di provare la percezione di somme da parte delsocio può essere soddisfatto anche in via presuntiva, restando acarico del contribuente la prova contraria che gli utili non siano statidistribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società.

La questionedovrà, pertanto, essere riesaminata in sede di rinvio.7.

Resta assorbito il ricorso incidentale sulle spese.8.

La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata, nei limitidelle posizioni non interessate dall’estinzione parziale del giudizio, inrelazione ai motivi accolti e, per l’effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198,della l. n. 197 del 2022, limitatamente agli accertamentiR6F01T200672/2008 e RGF01T200615/2008 nei confronti di MarcoCorcione e [OSCURATO:PERSONA], con spese a carico delle parti che lehanno anticipate.Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo,rigetta il quinto; resta assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, l’11 giugno 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1632/2016, depositata il 27 settembre 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Data pubblicazione 21/06/20261. L’Agenzia delle entrate, a seguito di accertamento analitico-induttivo relativo all’anno d’imposta 2004, emetteva nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. R6F03T200385/2008,con il quale accertava un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVAdi euro 481.876,00, sul presupposto della rettifica dei ricavi derivantidalla cessione di otto unità immobiliari ubicate nel Comune di Borgo aBuggiano. La ripresa traeva origine, in particolare, dal rilievo diplurimi elementi indiziari, costituiti dal valore dei mutui superiore aiprezzi indicati nei rogiti notarili in relazione ad alcune vendite, dalleperizie di stima poste a base dell’erogazione dei mutui, recanti valorisuperiori rispetto a quelli dichiarati negli atti, dal rinvenimento di unpreliminare con corrispettivo superiore a quello risultante dalsuccessivo rogito, nonché dalla discrepanza dei valori dichiarati almetro quadro rispetto ai dati OMI e rispetto ai prezzi di appartamentianaloghi venduti dalla società nel medesimo edificio. Essendo lasocietà stata cancellata dal registro delle imprese il 20 giugno 2008, ilpredetto avviso veniva dapprima notificato, in data 19 dicembre2008, al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, in data 25marzo 2009, anche agli ex soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eIrma Volpi, oltre che all’ultimo amministratore [OSCURATO:PERSONA].Poiché nell’anno d’imposta in contestazione la società risultavacomposta dai tre soci, ciascuno titolare di una partecipazione del33,33 per cento, l’Ufficio notificava ai medesimi anche gli avvisi diaccertamento n. R6F01T200615/08, R6F01T200672/08 eR6F01T200674/08, con i quali accertava, in applicazione dell’art. 47del d.P.R. n. 917 del 1986, un maggior reddito di capitale di euro64.251,42, pari al 40 per cento del maggior reddito pro quotaaccertato in capo alla società, sul presupposto della ristretta basesociale.Avverso tali atti impositivi, i soci e il liquidatore proponevanoseparati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Data pubblicazione 21/06/2026Pistoia. I medesimi soci proponevano, inoltre, distinti ricorsi avversogli avvisi di accertamento personali relativi al maggior reddito dipartecipazione, deducendo le stesse eccezioni formulate avversol’atto emesso nei confronti della società.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primo gradomediante controdeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pistoia, con sentenza n.181/02/2011, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, ritenendo che ilcredito erariale fosse azionabile soltanto nei limiti del ripartoeffettuato in sede di bilancio finale di liquidazione della società. Lasentenza riteneva, da un lato, fondata nel merito la rettifica operatadall’Ufficio e, dall’altro, affermava che le imposte, come maggiorreddito di partecipazione, in termini di mera quota capitale, fosserodovute secondo il contenuto del bilancio di liquidazione; statuiva,inoltre, la non debenza delle sanzioni, richiamando la complessitàdella materia e la sproporzione delle stesse.2. – L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso lasuddetta decisione.I contribuenti si costituivano nel giudizio di appello mediantecontrodeduzioni e proponevano appello incidentale avverso il capodella sentenza che aveva ritenuto fondata, nel merito, la ripresa atassazione operata nei confronti della società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione nona,con sentenza n. 1632/2016, depositata il 27 settembre 2016,rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accoglieval’appello incidentale dei contribuenti.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sei motivi.I contribuenti, in proprio e quali soci della società cancellata dalregistro delle imprese, si sono costituiti con controricorso, chiedendoin via incidentale la liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio.I contribuenti hanno depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Con ordinanza interlocutoria n. 7850 del 2024, la Corte rinviavaData pubblicazione 21/06/2026la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle SezioniUnite della questione se la mancata prova della percezione di utilitànel bilancio finale di liquidazione da parte del creditore erariale incidasulla legittimazione del medesimo creditore e sul relativo interesse adagire nel far valere la responsabilità successoria dei soci ai fini diquanto prevede l’art. 2495 c.c.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dato atto che i contribuenti MarcoCorcione e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato domanda di definizioneagevolata delle controversie ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss.,della l. n. 197 del 2022, con riferimento, rispettivamente, agliaccertamenti R6F01T200672/2008 e RGF01T200615/2008.Il deposito della domanda e il pagamento della prima ratadeterminano, nei confronti dei predetti contribuenti, l’estinzione delgiudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022,limitatamente agli accertamenti indicati.Le spese, per questa parte del giudizio, restano a carico delleparti che le hanno anticipate.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazionedell’art. 2495, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. La ricorrente deduce che la Commissione tributaria regionale,confermando sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto che illimite previsto dall’art. 2495 c.c. impedisse di riconoscereintegralmente la pretesa tributaria, sul presupposto che, dopo lacancellazione della società, i creditori sociali potessero far valere iloro crediti nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza dellesomme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.Secondo la prospettazione dell’Ufficio, tale interpretazione non siconforma ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, là dove si affermaNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026che, quando all’estinzione della società non corrisponde l’estinzione diData pubblicazione 21/06/2026ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, si determina unfenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni sitrasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscossoa seguito della liquidazione, oppure illimitatamente, a seconda delregime di responsabilità che li caratterizzava. Il debito del qualepossono essere chiamati a rispondere i soci non costituisce un debitonuovo, ma si identifica con il medesimo debito facente capo allasocietà, conservandone causa e natura giuridica; da ciò la ricorrentefa derivare che il limite di responsabilità di cui all’art. 2495, comma 2,c.c. non inciderebbe sull’azione accertatrice dell’Amministrazione nésulla fondatezza sostanziale della pretesa dedotta con l’avviso diaccertamento, ma rileverebbe unicamente nella fase esecutiva o diriscossione e, comunque, solo in quanto opposto dai soci.Con il secondo motivo di ricorso, si contesta la violazione dell’art.2495, comma 2, c.c., anche in combinato disposto con l’art. 36,comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. La ricorrente riprende e sviluppa il profilo concernente illimite di responsabilità dei soci, prospettando che la sentenzaimpugnata avrebbe errato nel ritenere operante tale limite anche inuna fattispecie nella quale l’accertamento riguarda redditiextracontabili. Il ricorso riferisce che, già con l’atto di appello, l’Ufficioaveva sostenuto che, ove si accerti un maggior reddito d’impresaderivante da ricavi non dichiarati, si è in presenza di una gestionepatologica dell’attività sociale, non rappresentata nella contabilitàufficiale, sicché la limitazione di responsabilità dei soci di cui all’art.2495 c.c. potrebbe avere senso solo quando il bilancio finale diliquidazione sia effettivamente rappresentativo della realtà dei fatti.L’Agenzia espone che, nella fattispecie, la contestazione verte propriosulla percezione occulta di denaro e che, per definizione, tali sommenon possono trovare traccia né nella contabilità né nel bilancio finaledi liquidazione; da tale premessa fa discendere che le somme indicateNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026in quel bilancio non potrebbero costituire il limite della responsabilitàData pubblicazione 21/06/2026del socio rispetto al debito societario, poiché altrimenti lacancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguenteestinzione finirebbero per precludere qualsiasi accertamento fiscaleriferito a ricavi in nero, pur in presenza di termini di decadenzaprevisti dall’ordinamento per l’esercizio del potere accertativo.2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.L'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando favalere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5,del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, laresponsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta -non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienzecome la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci,ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie.Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 del d.P.R. n.602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta aseguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con lanotificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensidegli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 del d.P.R. n. 600 del1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso dicontestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme inbase al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma2, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinenteall'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva deisoci (Cass. n. 3625/2025; Cass. n. 27098/2024; Cass. n. 2/2022;Cass. n. 15035/2017).Il principio, pertanto, non esaurisce la verifica nell’accertamentoformale delle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione,poiché la pretesa può trovare fondamento anche nella deduzione diutilità patrimoniali conseguite dai soci al di fuori dellarappresentazione contabile finale, purché tale deduzione sia sorrettaNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026da allegazioni idonee e, ove contestata, da adeguata prova, ancheData pubblicazione 21/06/2026presuntiva, secondo le regole ordinarie.Nel caso di specie, pertanto, la questione dovrà essereriesaminata in sede di rinvio, non potendo la responsabilità dei sociessere esclusa in via automatica per il solo fatto che il bilancio finaledi liquidazione non evidenzi somme ripartite, atteso chel’Amministrazione ha dedotto la percezione occulta di denaro da partedei soci al di fuori delle poste di bilancio e che tale allegazione imponeuna verifica specifica alla luce degli elementi indiziari acquisiti.3. Con il terzo motivo di ricorso, si prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2495, comma 2, c.c. e 39, comma 1, lett. d),del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2495,comma 2, c.c. operasse anche con riguardo agli avvisi diaccertamento emessi direttamente nei confronti dei soci per ilrecupero del maggior reddito di partecipazione. Il ricorso espone che,oltre all’avviso di accertamento riguardante le imposte societarie,erano stati notificati ai soci distinti avvisi di accertamento per ilrecupero della maggiore IRPEF, fondati sulla presunzione, ricavatadalla ristretta base sociale, di distribuzione in nero ai soci deimaggiori utili conseguiti dalla società, con applicazione dell’art. 47 deld.P.R. n. 917 del 1986. La ricorrente deduce che il presupposto dellapretesa nei confronti dei soci è costituito dal fatto storicodell’evasione fiscale societaria e che tale presupposto permane anchedopo l’estinzione della società, essendo irrilevante, rispetto ai debitipersonali dei soci derivanti dall’accertamento di redditi dipartecipazione, il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495 c.c., ilquale, secondo la prospettazione del ricorso, riguarda esclusivamentei debiti della società.3.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari di unaData pubblicazione 21/06/2026società di capitali estinta, l'onere dell'Amministrazione finanziaria diprovare la percezione di somme da parte del socio, quale presuppostoper l'affermazione della sua responsabilità intra vires, ai sensi dell'art.2495 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere assolto,nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in viapresuntiva, mediante la prova dell'esistenza di utili extracontabili,presumendosi, in tal caso, che detti utili siano stati distribuiti ai socinel medesimo periodo d'imposta, e gravando sul socio l'onere difornire la prova contraria, avente a oggetto la dimostrazione che gliutili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dallasocietà (Cass. n. 6208/2026; Cass. n. 4861/2024).La pronuncia ha dunque fatto erronea applicazione dei principivigenti in materia di maggior reddito dei soci, trattandosi di un'ipotesidi società a ristretta base partecipativa, in cui la prova dell'esistenzadi utili extracontabili può essere fornita anche in via presuntiva,mentre grava sul contribuente l'onere della prova del contrario.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. e violazione, in via diretta e conseguenziale,degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. La ricorrente deduce l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto insufficienti gli elementiindiziari posti dall’Ufficio a fondamento della ripresa a tassazione. Ilricorso richiama il contenuto dell’atto di appello, nel quale l’Ufficioaveva ribadito che l’accertamento si fondava su un riscontro deiprezzi dichiarati nei contratti di vendita con altri elementi, da cui eraemerso che, nei casi in cui gli acquirenti avevano stipulato mutui perprocedere alla compravendita, avevano ottenuto dalle banche sommesuperiori al prezzo indicato nel contratto definitivo e che le perizieredatte per l’ottenimento di tali mutui stimavano gli immobili a valorianch’essi superiori; aggiunge che, in uno dei casi esaminati, era statoNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026rinvenuto presso la banca mutuante un preliminare recante un prezzoData pubblicazione 21/06/2026maggiore rispetto a quello risultante dal successivo rogito e che,inoltre, era stata rilevata una divergenza ingiustificabile tra i prezzi almetro quadro degli immobili in contestazione, trattandosi di unitàfacenti parte della medesima ristrutturazione e vendutecontestualmente, nonché tra tali prezzi e i dati OMI. Il ricorso precisache, come emergerebbe dall’avviso di accertamento, gli elementiindiziari erano costituiti dal valore del mutuo superiore al prezzorisultante dal rogito notarile con riferimento alle venditeArabelli/Rossi, Arrigoni e Lavorini/Tardivo; dalle perizie di stimaredatte dall’incaricato della banca, recanti valori superiori rispetto aquelli indicati nei rogiti per le medesime vendite; dal preliminarereperito in relazione alla vendita [OSCURATO:PERSONA], recante un valoresuperiore a quello del successivo rogito; dalla discrepanza dei valoridichiarati al metro quadro rispetto ai dati OMI; e dalla discrepanza trail prezzo al metro quadro rilevata rispetto ad appartamenti analoghivenduti dalla società e facenti parte del medesimo edificio. LaCommissione tributaria regionale, accogliendo l’appello incidentale deicontribuenti, ha affermato che l’Ufficio non aveva fornito, oltre alrichiamo dei valori OMI, altra motivazione che la combinazione deglistessi con i mutui stipulati dagli acquirenti e che tale motivazione erainsufficiente a stabilire un occultamento dell’imponibile, aggiungendoche la mera stipula dei mutui da parte degli acquirenti non erapertinente come prova, salvo fosse dimostrato che le sommeacquisite fossero state erogate in favore della parte contribuente. Taliaffermazioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972,in quanto tali disposizioni consentono di desumere l’esistenza dipurché gravi, precise e concordanti, senza che sia necessario fornireprove certe. Il ricorso aggiunge che la Commissione tributariaregionale avrebbe negato la rilevanza del dato costituitoNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026dall’erogazione di mutui di importo superiore a quello indicato negliData pubblicazione 21/06/2026presunzioni, la relazione tra fatto noto e fatto ignoto non deve averecarattere di necessità, essendo sufficiente la riconducibilità del fattoda provare al fatto noto secondo canoni di ragionevole probabilità. Ilmotivo richiama inoltre la disciplina del credito fondiario di cui ald.lgs. n. 385 del 1993, le deliberazioni del CICR e la circolare dellaBanca d’Italia n. 119 del 1995, per affermare che la normativabancaria non consentirebbe, salvo garanzie integrative, l’erogazionedi un mutuo superiore al valore del bene ipotecato, così attribuendoall’anomalia del mutuo rispetto al prezzo dichiarato la valenza dielemento indiziario grave e preciso.4.1. Il motivo è fondato.In tema di imposte indirette, l'accertamento di maggior valore diun immobile oggetto di atto di trasferimento, ai fini delladeterminazione della base imponibile, ancorché fondato su unapresunzione semplice di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 eall'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce al giudice dibasare il proprio convincimento su un unico elemento, il quale nonpuò però essere dato unicamente dai valori OMI, siccome privi deirequisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi conulteriori indizi se allegati (Cass. n. 24550/2020; Cass. n. 2155/2019).L'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione dibeni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di unoscostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita el'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportandoalcuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass.n. 9584/2025; Cass. n. 14388/2017).Nel caso di specie, la sentenza ha ignorato che erano statidedotti dall’Ufficio ulteriori elementi indiziari rispetto ai valori OMI(perizie di stima; discrepanza tra i prezzi dichiarati in atti di immobilifacenti parte dello stesso complesso immobiliare), mancando diNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026Data pubblicazione 21/06/2026effettuare un'adeguata valutazione degli stessi ai fini dell'integrazionedella prova presuntiva dedotta.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domandanella parte in cui ha affermato che il fatto che gli acquirenti avesseroavuto disponibilità finanziarie non significava che esse fosseronecessariamente finite nelle disponibilità dei soci. Il ricorso premetteche la Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto lafondatezza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci,pur avendo ritenuto che la pretesa dovesse essere contenuta neilimiti di quanto percepito dagli stessi in base al bilancio finale diliquidazione. Aggiunge che, con l’appello incidentale e già con i ricorsiintroduttivi dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamentorelativi al maggior reddito di partecipazione, i contribuenti nonavevano formulato alcuna eccezione in ordine alla presunzione didistribuzione degli utili in nero sulla cui base l’Ufficio aveva accertatoil maggior reddito di partecipazione.5.1. Il motivo è infondato.La Corte tributaria si è pronunciata nei limiti della domanda.Nell’appello incidentale, i contribuenti avevano contestato lapronuncia nella parte in cui aveva condannato i soci a pagare neilimiti delle somme da loro riscosse in base al bilancio finale diliquidazione. Pertanto, la censura di ultrapetizione non può essereaccolta, poiché la statuizione della Commissione tributaria regionale sicolloca nell’ambito del tema devoluto, avente a oggetto l’estensionedella responsabilità dei soci e il rapporto tra la pretesa riferibile allasocietà estinta e le somme asseritamente conseguite dai soci. Restadistinto, invece, il profilo della correttezza giuridica della valutazionecompiuta dalla sentenza impugnata in ordine alla presunzione diNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026distribuzione degli utili extracontabili, che attiene al merito dellaData pubblicazione 21/06/2026decisione.6. Con il sesto motivo di ricorso, formulato in subordine rispettoal quinto, si deduce la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), deld.P.R. n. 600 del 1973, 2729 c.c. e 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente, in viasubordinata, assume che l’affermazione della Commissione tributariaregionale censurata con il motivo precedente sia, comunque, erroneanel merito. Il ricorso prospetta che essa si porrebbe in contrasto conil principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte suiredditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci,nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancioprodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, coninversione dell’onere della prova a carico del contribuente. L’Agenziaribadisce che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] era società a ristretta baseazionaria e richiama il contenuto degli avvisi emessi nei confronti deisoci, nei quali si afferma che, tenuto conto della quota dipartecipazione detenuta da ciascun contribuente nel 2004, la quota direddito imputata quale reddito di capitale da distribuzione di utiliammontava complessivamente a euro 160.628,54, pari al 33 percento di euro 481.876,00, e che il maggior reddito accertato a caricodella società veniva imputato ai singoli soci in proporzione allerispettive quote di partecipazione, considerandolo, in capo ai singolisoci, dividendo percepito da un ente soggetto passivo IRES. Su talebase, il motivo deduce che la sentenza impugnata non si sarebbeconformata ai presupposti della presunzione di distribuzione proquota degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristrettabase sociale.6.1. Il motivo è fondato.Il motivo conserva autonoma rilevanza rispetto alla censura diultrapetizione dedotta con il quinto motivo, poiché, anche a ritenerela pronuncia contenuta nei limiti della domanda, la CommissioneNumero registro generale 8726/2017Numero sezionale 4891/2026Numero di raccolta generale 21062/2026tributaria regionale ha comunque erroneamente escluso la rilevanzaData pubblicazione 21/06/2026della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci diuna società a ristretta base partecipativa. Alla luce dellagiurisprudenza richiamata nell’esame del terzo motivo (Cass. n.6208/2026; Cass. n. 4861/2024), con riferimento alle società aristretta base partecipativa, come nel caso di specie, l’oneredell’Amministrazione di provare la percezione di somme da parte delsocio può essere soddisfatto anche in via presuntiva, restando acarico del contribuente la prova contraria che gli utili non siano statidistribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. La questionedovrà, pertanto, essere riesaminata in sede di rinvio.7. Resta assorbito il ricorso incidentale sulle spese.8. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata, nei limitidelle posizioni non interessate dall’estinzione parziale del giudizio, inrelazione ai motivi accolti e, per l’effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198,della l. n. 197 del 2022, limitatamente agli accertamentiR6F01T200672/2008 e RGF01T200615/2008 nei confronti di MarcoCorcione e [OSCURATO:PERSONA], con spese a carico delle parti che lehanno anticipate.Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo,rigetta il quinto; resta assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, l’11 giugno 2026.Il PresidenteLucio Luciotti