Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41405/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00K8V2R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CI7A8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pordenone ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Considerato che con l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica contestata a [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata a [OSCURATO:PERSONA], la difesa si limita a censurare acriticamente la valutazione dei giudici di merito che, invece, hanno valorizzato, quale sintomo di spiccata capacità criminale e propensione al delitto, i precedenti penali dai quali entrambi gli imputati sono gravati, nonché il breve lasso temporale intercorso tra l'episodio delittuoso contestato e le precedenti condanne per lo stesso titolo di reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00K8V2R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CI7A8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pordenone ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Considerato che con l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica contestata a [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata a [OSCURATO:PERSONA], la difesa si limita a censurare acriticamente la valutazione dei giudici di merito che, invece, hanno valorizzato, quale sintomo di spiccata capacità criminale e propensione al delitto, i precedenti penali dai quali entrambi gli imputati sono gravati, nonché il breve lasso temporale intercorso tra l'episodio delittuoso contestato e le precedenti condanne per lo stesso titolo di reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris