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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 06607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Roma in data 29/11/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 5, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha presentato ricorso Rizzitelli tramite il suo difensore.

J/4 Deduce violazione di legge in relazione all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990.

Erroneamente la Corte aveva ritenuto che il fatto fosse avvenuto in prossimità di una comunità giovanile, in quanto il centro sociale denominato Spazio 32 in zona [OSCURATO:PERSONA] era divenuto luogo di aggregazione politica e non costituiva un luogo frequentato da soggetti fragili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, nel muovere dalla ragione giustificativa dell'aggravamento della pena, fa in concreto leva su elementi inerenti all'analisi del merito e non si confronta con la motivazione, con cui la Corte ha dato conto che il [OSCURATO:PERSONA] di via dei Volsci era divenuto luogo di aggregazione di movimenti studenteschi, assumendo la connotazione di [OSCURATO:PERSONA] del quartiere [OSCURATO:PERSONA], assiduamente frequentato da ragazzi e tale da costituire dunque comunità giovanile, agli effetti dell'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990.

Tale ricostruzione non forma oggetto di censure, volte a disarticolarne la concludenza, cosicché il motivo di ricorso risulta aspecifico. 2.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Roma in data 29/11/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 5, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha presentato ricorso Rizzitelli tramite il suo difensore. J/4 Deduce violazione di legge in relazione all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990. Erroneamente la Corte aveva ritenuto che il fatto fosse avvenuto in prossimità di una comunità giovanile, in quanto il centro sociale denominato Spazio 32 in zona [OSCURATO:PERSONA] era divenuto luogo di aggregazione politica e non costituiva un luogo frequentato da soggetti fragili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, nel muovere dalla ragione giustificativa dell'aggravamento della pena, fa in concreto leva su elementi inerenti all'analisi del merito e non si confronta con la motivazione, con cui la Corte ha dato conto che il [OSCURATO:PERSONA] di via dei Volsci era divenuto luogo di aggregazione di movimenti studenteschi, assumendo la connotazione di [OSCURATO:PERSONA] del quartiere [OSCURATO:PERSONA], assiduamente frequentato da ragazzi e tale da costituire dunque comunità giovanile, agli effetti dell'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990. Tale ricostruzione non forma oggetto di censure, volte a disarticolarne la concludenza, cosicché il motivo di ricorso risulta aspecifico. 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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