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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 29343/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di furto aggravato.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con i quali si deduce erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; nullità della sentenza per non essere state esplicitate le ragioni in merito alla richiesta di dichiarazione di estinzione del reato formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il delitto ascritto al ricorrente risulta commesso il 18 febbraio 2018, sicché la sentenza di condanna di primo grado (pronunciata il 26 marzo 2021) era certamente tempestiva, essendo intervenuta già prima del termine di prescrizione "ordinario" di sei anni.

All'atto della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, si è poi verificata una causa di sospensione della prescrizione pari a 18 mesi sulla base di quanto disposto dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103; regime applicabile a tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come posto in evidenza dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, deo. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).

Al termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), pertanto, deve essere aggiunta non solo la sospensione di 91 giorni per astensione del difensore, ma anche quella ulteriore di 18 mesi prevista dalla disposizione richiamata, di talché il reato non era prescritto all'atto della pronuncia di secondo grado (9 dicembre 2025).

Alcuna nullità è ravvisabile nel fatto che la Corte di appello non abbia espressamente motivato in ordine ad una richiesta di declaratoria di prescrizione infondata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di furto aggravato. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con i quali si deduce erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; nullità della sentenza per non essere state esplicitate le ragioni in merito alla richiesta di dichiarazione di estinzione del reato formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il delitto ascritto al ricorrente risulta commesso il 18 febbraio 2018, sicché la sentenza di condanna di primo grado (pronunciata il 26 marzo 2021) era certamente tempestiva, essendo intervenuta già prima del termine di prescrizione "ordinario" di sei anni. All'atto della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, si è poi verificata una causa di sospensione della prescrizione pari a 18 mesi sulla base di quanto disposto dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103; regime applicabile a tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come posto in evidenza dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, deo. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). Al termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), pertanto, deve essere aggiunta non solo la sospensione di 91 giorni per astensione del difensore, ma anche quella ulteriore di 18 mesi prevista dalla disposizione richiamata, di talché il reato non era prescritto all'atto della pronuncia di secondo grado (9 dicembre 2025). Alcuna nullità è ravvisabile nel fatto che la Corte di appello non abbia espressamente motivato in ordine ad una richiesta di declaratoria di prescrizione infondata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M