CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32632/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tutti i motivi sono manifestamente infondati o ripetitivi, inquanto riproduttivi delle doglianze già presentate alla Corte d’appello e quindiapparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01);osservato, ogni caso, che la Corte ha fornito risposta congrua sui motivi:(i) sancendo correttamente l’inammissibilità dei motivi nuovi (motivo 5: cfr.Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 – 01 per la recidiva);(ii) disattendendo con congrua motivazione (pg. 4) le tesi difensive in ordinealla supposta intenzione restitutoria dell’imputato ed all’insussistenza del profittoper mancato uso (motivo 2 e parte di 3) nonché in relazione alla qualificazioneed all’uso del coltello (motivo 6 – pg. 5); si tratta di valutazioni fattualigiustificate in maniera non contraddittoria né manifestamente illogiche, chequindi non sono censurabili in questa sede;(iii) spiegando precisamente, con puntuali citazioni di giurisprudenza, leragioni del trattamento sanzionatorio (pg. 5) in una motivazione del tuttoadeguata (parte del motivo 3 e motivo 4), scevra da errori di logica e quindiimmune dal vaglio di legittimità da parte di questa Corte, in quanto espressionedella discrezionalità del giudice di merito;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente