Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 27045/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e Rel .

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 06499/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Casoria, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente con ricorso incidentale condizionato - avverso la sentenza n. 350 /201 8 della Corte d’Appello di Trieste , pubblicata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Udine ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca mediocredito del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta ad ottenere l’accertamento della gratuità di due contratti di mutuo, stipulati rispettivamente il 15/01/ 1999 e il 13/04/2000 (entrambi estinti), in ragione della dedotta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, e la condanna della banca alla restituzione degli importi versati in eccedenza.

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la statuizione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] merito ha, in particolare, ritenuto che fosse pacifico che non vi era mai stato ritardo nel pagamento delle rate, sempre regolarmente onorate dal mutuatario, sicché l’accertamento doveva essere limitato agli interessi corrispettivi che, però, il Botti non aveva mai denunciato come usurari .

Ha, poi, aggiun to che il discorso non cambiava neppure se si consideravano le spese che, secondo il cliente, avevano aumentato il costo del denarodell’1,49%, perché, s omman do tale percentuale al tasso applicato (6,30%+1,49%) , comunque gli interessi corrispettivi non superavano il tasso soglia indicato dal Botti (8,73%).

Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.

L’intimata si è difesa con controricorso formulando anche sei motivi di ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 3 80 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedott a la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p., oltre che dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 200, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001, e dell’art. 1 l. n. 108del 1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato le censure riferite ai tassi d’interesse moratori dei due contratti di mutuo, in ragione dell’incontestata corretta esecuzione del rapporto senza ritardi, che non ha comportato l’applicazione di tali interessi, tenuto conto che il reato di usura si consuma con la sola pattuizione degli interessi usurari e che la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia determina, in applicazione dell’art. 1815 c.c., la non debenza di alcun interesse, compresi gli interessi corrispettivi.

Parte ricorrente ha, in particolare,chiesto che la S.C., nel cassare la decisione impugnata, chiarisca che non vi è alcuna ontologica distinzione tra interessi corrispettivi e moratori eche la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.p.c.prevede la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito sia per l’ipotesi siano pattuiti interessi corrispettivi usurari sia per l’ipotesi in cui siano pattuiti interessi moratori usurari, come pure per il caso in cui sia previsto qualsiasi costo,comunque denominato, determinato in misura superiore al tasso soglia pro tempore vigente , e ciò indipendentemente dall’effettivo pagamento.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in ordine alla richiesta di CTU, che non era stata disposta, senza alcuna espressa pronuncia sul punto.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancata compensazione delle spese.2.Nel controricorso, l’istituto di credito oltre ad esporre le proprie difese, in riferimento ai motivi di ricorso principale, ha formulato sei motivi di ricorso incidentale condizionato.

La parte ha premesso di avere effettuato già in primo gradorilievi sui tassi indicati dalla controparte (ivi compresi i tassi soglia) e sul dedotto superamento degli stessi nelle operazioni per cui è causa , contestando anche la provenienza, la rilevanza, l’efficacia probatoria, la genuinità e la conformità agli originali dei documenti prodotti dal Botti, aggiungendo di avere riproposto in appello le medesime contestazioni, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., chiedendo, in particolare, la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dell’appello e delle domande avversarie, a causa dell’omessa produzione in giudizio d e i decreti ministeriali trimestrali, recanti l’indicazione del tasso soglia, senza che la Corte territoriale statuisse sul punto.

In relazione a tale prospettata omissione, la banca ha formulato tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, è dedotto che l ’ omessa pronuncia sul rilevato mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Botti ( mediante la produzione deimenzionati decreti ministeriali) costituisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato,è dedotto che detta omessa pronuncia costituisce motivo di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionatoè dedotto che la mancata pronuncia sulle contestazioni sopra descritte integra anche l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (il tasso soglia ratione temporis applicabile) e/o determina la mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

L’istituto di credito ha, poi , rilevato che la controparte aveva genericamente dedotto l’asserito addebito di spese e commissioni,con conseguente superamento del tasso soglia, solamente nelle note conclusive autorizzate dal giudice di primo grado, aggiungendo di avere immediatamente eccepito la tardività di tale deduzione, l’assenza di prova dell’effettivo addebito degli importie della documentazione posta a corredo della deduzione avversaria in ordine al mancato superamento del tasso soglia, evidenziando in appello che la nullità prospettata dalla controparte non era rilevabile d’ufficio, perché si fondava su fatti allegati tardivamentee non provati.

In relazione a tale questione, su cui la Corte d’appello non si è pronunciata, la banca ha formulato ulteriori tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotto che l’omessa statuizione su detta questione costituisce violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183, 115, 116 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotto che l’omessa statuizione sulla stessa questione costituisce motivo di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotto che la mancata pronuncia sulle contestazioni sopra descritte integra anche l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (presunto addebito di costi da parte della banca) e/o la mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato.Secondo parte ricorrente, il mutuatario ha interesse a far accertare l’usurarietà del tasso d’interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo anche se il contratto è stato eseguito, e non sono mai stati corrisposti interessi moratori,perché, in presenza di interessi moratori usurari, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., il mutuo diventa gratuito e non sono dovuti neppure gli interessi compensativi.

Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, con orientamento che occorre in questa sede confermare, nel precisare che l a disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha chiarito che dall’accertamento dell’usurarietàdiscende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; v. anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021,Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023 ) .

In altre parole, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la pattuizione di tassi di interesse moratori usurari non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. si applica ai soli interessi moratori, e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023). 4.Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.

Com’è noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il vizio di omessa pronuncia,che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una CTU),per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15982 del 18/12/2001; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013; Cass., Sez.3, Sentenza n. 3357 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) . 5.Anche il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile.

Com’è noto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(v. da ultimo, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). 6.In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto. 7.Dal rigetto del ricorso principale deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 06499/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Casoria, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente con ricorso incidentale condizionato - avverso la sentenza n. 350 /201 8 della Corte d’Appello di Trieste , pubblicata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Udine ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca mediocredito del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta ad ottenere l’accertamento della gratuità di due contratti di mutuo, stipulati rispettivamente il 15/01/ 1999 e il 13/04/2000 (entrambi estinti), in ragione della dedotta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, e la condanna della banca alla restituzione degli importi versati in eccedenza. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la statuizione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] merito ha, in particolare, ritenuto che fosse pacifico che non vi era mai stato ritardo nel pagamento delle rate, sempre regolarmente onorate dal mutuatario, sicché l’accertamento doveva essere limitato agli interessi corrispettivi che, però, il Botti non aveva mai denunciato come usurari . Ha, poi, aggiun to che il discorso non cambiava neppure se si consideravano le spese che, secondo il cliente, avevano aumentato il costo del denarodell’1,49%, perché, s omman do tale percentuale al tasso applicato (6,30%+1,49%) , comunque gli interessi corrispettivi non superavano il tasso soglia indicato dal Botti (8,73%). Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione. L’intimata si è difesa con controricorso formulando anche sei motivi di ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 3 80 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedott a la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p., oltre che dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 200, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001, e dell’art. 1 l. n. 108del 1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato le censure riferite ai tassi d’interesse moratori dei due contratti di mutuo, in ragione dell’incontestata corretta esecuzione del rapporto senza ritardi, che non ha comportato l’applicazione di tali interessi, tenuto conto che il reato di usura si consuma con la sola pattuizione degli interessi usurari e che la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia determina, in applicazione dell’art. 1815 c.c., la non debenza di alcun interesse, compresi gli interessi corrispettivi. Parte ricorrente ha, in particolare,chiesto che la S.C., nel cassare la decisione impugnata, chiarisca che non vi è alcuna ontologica distinzione tra interessi corrispettivi e moratori eche la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.p.c.prevede la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito sia per l’ipotesi siano pattuiti interessi corrispettivi usurari sia per l’ipotesi in cui siano pattuiti interessi moratori usurari, come pure per il caso in cui sia previsto qualsiasi costo,comunque denominato, determinato in misura superiore al tasso soglia pro tempore vigente , e ciò indipendentemente dall’effettivo pagamento. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in ordine alla richiesta di CTU, che non era stata disposta, senza alcuna espressa pronuncia sul punto. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancata compensazione delle spese.2.Nel controricorso, l’istituto di credito oltre ad esporre le proprie difese, in riferimento ai motivi di ricorso principale, ha formulato sei motivi di ricorso incidentale condizionato. La parte ha premesso di avere effettuato già in primo gradorilievi sui tassi indicati dalla controparte (ivi compresi i tassi soglia) e sul dedotto superamento degli stessi nelle operazioni per cui è causa , contestando anche la provenienza, la rilevanza, l’efficacia probatoria, la genuinità e la conformità agli originali dei documenti prodotti dal Botti, aggiungendo di avere riproposto in appello le medesime contestazioni, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., chiedendo, in particolare, la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dell’appello e delle domande avversarie, a causa dell’omessa produzione in giudizio d e i decreti ministeriali trimestrali, recanti l’indicazione del tasso soglia, senza che la Corte territoriale statuisse sul punto. In relazione a tale prospettata omissione, la banca ha formulato tre motivi di ricorso incidentale condizionato. In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, è dedotto che l ’ omessa pronuncia sul rilevato mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Botti ( mediante la produzione deimenzionati decreti ministeriali) costituisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato,è dedotto che detta omessa pronuncia costituisce motivo di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionatoè dedotto che la mancata pronuncia sulle contestazioni sopra descritte integra anche l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (il tasso soglia ratione temporis applicabile) e/o determina la mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’istituto di credito ha, poi , rilevato che la controparte aveva genericamente dedotto l’asserito addebito di spese e commissioni,con conseguente superamento del tasso soglia, solamente nelle note conclusive autorizzate dal giudice di primo grado, aggiungendo di avere immediatamente eccepito la tardività di tale deduzione, l’assenza di prova dell’effettivo addebito degli importie della documentazione posta a corredo della deduzione avversaria in ordine al mancato superamento del tasso soglia, evidenziando in appello che la nullità prospettata dalla controparte non era rilevabile d’ufficio, perché si fondava su fatti allegati tardivamentee non provati. In relazione a tale questione, su cui la Corte d’appello non si è pronunciata, la banca ha formulato ulteriori tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotto che l’omessa statuizione su detta questione costituisce violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183, 115, 116 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotto che l’omessa statuizione sulla stessa questione costituisce motivo di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il sesto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotto che la mancata pronuncia sulle contestazioni sopra descritte integra anche l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (presunto addebito di costi da parte della banca) e/o la mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato.Secondo parte ricorrente, il mutuatario ha interesse a far accertare l’usurarietà del tasso d’interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo anche se il contratto è stato eseguito, e non sono mai stati corrisposti interessi moratori,perché, in presenza di interessi moratori usurari, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., il mutuo diventa gratuito e non sono dovuti neppure gli interessi compensativi. Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, con orientamento che occorre in questa sede confermare, nel precisare che l a disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha chiarito che dall’accertamento dell’usurarietàdiscende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.(Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; v. anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021,Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023 ) . In altre parole, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la pattuizione di tassi di interesse moratori usurari non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. si applica ai soli interessi moratori, e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023). 4.Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile. Com’è noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il vizio di omessa pronuncia,che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una CTU),per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione(Cass., Sez. U, Sentenza n. 15982 del 18/12/2001; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013; Cass., Sez.3, Sentenza n. 3357 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) . 5.Anche il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. Com’è noto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(v. da ultimo, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). 6.In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto. 7.Dal rigetto del ricorso principale deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,