CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32130/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O DINANZA sul ricorso 16217-2020 propo!, D da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 20, : esso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e ifeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], eletti mente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCEL I IRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'av4cato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/a 020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; gLi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il d.i. con il quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 3.973,18 corrisposta da quest'ultimo all'ingiunto quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], parte vittoriosa nel giudizio di primo grado promosso nei confronti di questi da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua consorte, ma soccombente nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] adito, accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] convenne in riassunzione il Marcaccio per l'udienza del 25 settembre 2018 dinanzi al Giudice dichiarato competente. [OSCURATO:PERSONA] non si costituì e, all'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 142, depositata in data 11 febbraio 2019, dichiarò il diritto del Santillo ad ottenere dal Marcaccio la restituzione della ,somma di euro 3.973, 18, corrisposta a seguito di sentenza poi riformata in appello, oltre interessi, e condannò il convenuto al pag, rnento di detta somma, oltre interessi, nonché alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario. Avverso tale sentenza il Mi:Tcaccio propose gravame denunciando la nullità dell'atto di citazione in riassunzione, in quanto non erano stati rispettati i termini a comparire di cui al combinato disposto degli art. 318-163-bis c.p.c.. Sostenne l'appellante che l'atto di citazione in riassunzione, notificato a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., era stato depositato presso l'Ufficio post31e per assenza del destinatario ed era stato ritirato in data 12 luglic ,2018, sicché da tale momento doveva ritenersi perfezionata la notifi.:: dell'atto e, quindi tra tale notifica e la Ric. 2020 n. 16217 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- data di prima udienza indicatah tale atto (25 settembre 2018) erano intercorsi 43 giorni liberi e noi 45, come prescritto dalle richiamate norme di rito e per tale ragioni non si era costituito in giudizio. Non avendo il Giudice adito pro\yeduto ai sensi del secondo comma . dell'art. 164 c.p.c., l'atto di citazione era nullo e, conseguentemente, era nulla la sentenza appellata. [OSCURATO:PERSONA] si costituì sostenendo che doveva farsi riferimento non alla data del ritiro dell'atto (12 luglio 2010 ma a quello di ricevimento della raccomandata informativa (2 luglio 2018) e che, peraltro, si trattava di giudizio in riassunzione che costituiva, quindi, mera continuazione del giudizio già 'niziato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 257/2020, pubblicata il 27 ge -inalo 2020, rigettò l'appello e confermò la sentenza impugnata, cor condanna dell'appellante alle spese, disponendone l'attribuzione in -avore del procuratore antistatario. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] Marcaccio ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380. bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 164, comma 1°, c.p.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 163 bis, comma 1°, e 318, comma 2°, c.p.c., con conseguente nullità dell'atto di citazione in riassunzione spinto da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], nonché ex art. 159 c.p.c. nullità della sentenza n. 142/2019 resa dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e nullità della sentenza n. 257/2020 resa dal Tribunale ci [OSCURATO:PERSONA] C.V.» (v. ricorso p. 1). Ric. 2020 n. 16217 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- Il ricorrente censura la sEritenza di secondo grado sia per aver il Tribunale erroneamente ritenti.o applicabile nella specie il principio di scissione degli effetti della notifica, sicché, per verificare il rispetto dei termini a comparire, occorrerebbe far riferimento, «per il notificante e, quindi, per gli effetti che s.1i suoi atti ricadono (nullità ex art. 164 c.p.c.)», al momento di spedi;: one e non a quello di ricezione, sia per aver quel Giudice giustificato r rigetto per la «mancata specificazione in relazione alla lesione del dincto di difesa subito». 1.1. Il motivo è fondato. «Ed invero non può con,l,vidersi l'assunto del controricorrente, mutuato, sembrerebbe, dalla sentenza di primo grado, secondo cui, trattandosi di riassunzione del giudizio ed essendo il Marcaccio già costituito nel giudizio riassunt: non era richiesta l'osservanza di alcun termine a comparire (v. contnxicorso p. 7 e sgg.). Al riguardo si osserva che la giurisprudenza richiamata si riferisce ad ipotesi, diverse da quella all'esame, di atto riassunzione che segue alla fissazione dell'udienza d ; parte del giudice, sicché non risulta pertinente. Va, invece, richiz -[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/2007, n. 11869, che può applicarsi al caso di specie e secondo cui «In caso di rias.!;cnzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'oL;bligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desumt: dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espres:s3mente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere .ndicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziaif' non si attenga al disposto dell'art. 415 comma 5 cod. proc. civ. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del (Iecreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della "vocatio in :vs", sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione del/' parte convenuta, risultano altresì nulli Ric. 2020 n. 16217 sez. M3 - ud. 26-05-202i -4- tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado». Inoltre, essendo stato l'atto di riassunzione notificato a mezzo posta, in relazione al suo perfezionamento occorre ribadire che, al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzionp della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, I. n. 890 del 1982, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine (mentre occorre far riferimento a tale ritiro, se anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sia la data in cui l'ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza (arg. ex Cass., ord., 13/06/2018, n. 15374, Cass. 17/10/2019, n. 26287; Cass., ord., 29711/2020, n. 23921). Va pure evidenziato che nella specie non trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario nei sensi indicati dal giudice dell'appello, in quanto, ai fini del computo dei termini di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c., il dies a quo deve computarsi dalla data di consegna al convenuto (Cass. 12 aprile 2006, n. 8523, Rv. 588155) sia per la ratio stessa del termine a difesa, sia perché l'anticipazione del perfezionamento della notifica riguarda solo l'attore che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non certo il Ric. 2020 n. 16217 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -5- convenuto quale destinatari: in motivazione, Cass., ord., 6/02/2018, n. 2853). Va poi evidenziato che, trattandosi di nullità prevista espressamente dal legislatoN., non risulta necessaria l'indicazione della lesione in concreto suipta a causa del mancato rispetto dei termini a comparire, trattar dosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesivz in sé, del diritto di difesa. (Cass.15/06/2000, n. 8146, pur se con riferimento agli artt. 163-bis e 164 previgenti; arg. ex Cass., ori: 20/11/2020, n. 26419 e Cass., ord., 26/05/2020 n. 9650; Cass., ,)rd., 4/02/2021, n. 2673; Cass., ord., 13/05/2004, n. 9150; arg. ex Cass., ord., 17/02/2021, n. 4202 e Cass., ord., 22/10/2019, n. ..1,883, in tema di termini ex art. 190 c.p.c.). 2. Alla luce di quanto sor evidenziato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassa 1:1 e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio d egittimità , al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 14/06/; 016, n. 12156; Cass. 8/06/2012, n. 9306; arg. anche ex Cass., o . :., 17/04/2019, n. 10744), in persona di diverso magistrato. 3. Stante l'accogliment : del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti vocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi delL rt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel test ) ntrodotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. ;:?.8, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misuri pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ; :esso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricors( ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese el presente giudizio di legittimità, al Ric. 2020 n. 16217 sez. M3 - ud. 26-05-202 -6- Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021. Il Presidente