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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 30999/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA Fato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata 11 19 settembre 2023 il Tribunale di Piacenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non era stato riqualificato il fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; osserva il Collegio che il provvedimento de quo è stato emesso il giorno 19 settembre 2023 e che, essendo stato reso in camera di consiglio, doveva essere impugnato nel termine di giorni 15 che scadevano quindi il successivo 4 ottobre 2023 di tal ché, risultando il deposito del ricorso perfezionato solo il giorno 11 ottobre 2023, questo deve essere dichiarato inammissibile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA Fato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata 11 19 settembre 2023 il Tribunale di Piacenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non era stato riqualificato il fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; osserva il Collegio che il provvedimento de quo è stato emesso il giorno 19 settembre 2023 e che, essendo stato reso in camera di consiglio, doveva essere impugnato nel termine di giorni 15 che scadevano quindi il successivo 4 ottobre 2023 di tal ché, risultando il deposito del ricorso perfezionato solo il giorno 11 ottobre 2023, questo deve essere dichiarato inammissibile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 30999/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris