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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 30260/2022

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nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], che risultava detenuto, quale collaboratore di giustizia, per una pluralità di titoli esecutivi, collegati alla sua pregressa militanza nella criminalità organizzata messinese, la cui scadenza veniva individuata nella data del 22 novembre 2042.

Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che il ricorrente, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, rilevante ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.5 marzo 1991, n. 8, non aveva fornito la prova certa del suo ravvedimento, non potendo tale condizione essere affermata sic et simpliciter per il solo fatto che Munafò aveva collaborato con la giustizia, anche alla luce del fatto che non erano emersi comportamenti idonei a fare evincere il prescritto requisito.

Si richiamava, al contempo, una violazione comportamertale intramuraria, per la quale il 18 novembre 2021 gli era stata irrogata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di otto giorni, in conseguenza della quale era stato disposto l'allontanamento dalla Casa di reclusione di Sulmona.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del requisito del ravvedimento, indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario invocato ex art. 16- nonies decreto-legge n. 8 del 1991.

Tale requisito, infatti, era stato escluso dal Tribunale di sorveglianza di Roma senza tenere conto del percorso rieducativo del ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, ma si era ulteriormente sviluppato, attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale attivato nei suoi confronti dopo l'apertura alla collaborazione, notevolmente risalente, attestata dagli organismi competenti.

Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la peculiare posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli derivava dalla disposizione dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, in conseguenza della quale doveva farsi applicazione del principio di gradualità delle misure alternative alla detenzione, nel contesto della sua risalente condizione collaborativa, della quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto.

Né poteva rilevare, in senso sfavorevole al ricorrente, la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di otto giorni, irrogatagli il 18 novembre 2021, atteso che la sua portata doveva essere contestualizzata e correlata al percorso rieducativo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione, valutato inadeguatamente dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16-nonies decreto- legge n. 8 del 1991, che subordina il rilascio del beneficio penitenziario alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione, che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro del ravvedimento e che non vi siano elementi circostanziali tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, a sua volta, respingeva l'istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, sull'assunto che la sua condizione di collaboratore di giustizia non costituiva un elemento sintomatico, di per sé solo, sufficiente a fare ritenere sussistente il requisito del ravvedimento del detenuto, anche alla luce della sanzione disciplinare riportata il 18 novembre 2021, durante la sua carcerazione presso la Casa di Reclusione di Sulmona.

Tanto premesso, deve osservarsi che la nozione di ravvedimento, alla quale deve essere ancorato il giudizio prognostico relativo alla detenzione domiciliare invocata da [OSCURATO:PERSONA], è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato conto della differenza qualitativa dall'ordinaria buona condotta carceraria, statuendo che tale condizione soggettiva «implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali [...]» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01).

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, era tenuto a compiere una verifica complessiva sull'opportunità di concedere la detenzione domiciliare invocata da Munafò, che, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, doveva riguardare le premesse meritorie e l'utilità concreta del beneficio penitenziario, sul presupposto del ravvedimento certo dell'istante, che doveva essere valutato alla luce degli elementi di giudizio forniti dagli organismi competenti e della sua peculiare condizione di collaboratore di giustizia.

3. A questi parametri ermeneutici il Tribunale di sorveglianza di Roma si conformava correttamente.

Osserva il Collegio che è certamente vero che il ravvedimento del condannato è un elemento di difficile verifica, essendo legato alla sua vita interiore e al riscatto morale del reo, valutabili in una prospettiva globale, che consideri tutti gli atti e le manifestazioni, di contenuto materiale e morale, idonei ad assumere un valore sintomatico nella direzione prefigurata 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991.

Questo requisito, quindi, presuppone un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni penitenziarie, che deve tenere contro del percorso collaborativo intrapreso dal collaborante e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo.

Tuttavia, ferme restando queste, obiettive, difficoltà di accertamento, nel provvedimento impugnato si dava adeguatamente conto dell'inadeguata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione che era stata attivata nei suoi confronti dopo l'apertura, pur risalente, alla collaborazione con la giustizia.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, formulava un giudizio prognostico congruo sul percorso trattamentale svolto da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, effettuando un vaglio della personalità del ricorrente, coerente con la sua condizione di collaboratore di giustizia, in termini di effettiva di conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato.

In questa cornice ermeneutica, venivano valutati correttamente gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato - rappresentati dall'incompletezza del processo di ravvedimento del condannato e dalla sanzione disciplinare irrogatagli il 18 novembre 2021, durante la sua carcerazione presso la Casa di Reclusione di Sulmona contestualizzando tali dati al percorso rieducat vo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA].

Basti, in proposito, richiamare il passaggio dell'ordinanza impugnata, esplicitato a pagina 2, in cui si evidenziava che, dopo avere usufruito di un permesso premio, il ricorrente aveva portato all'interno dell'istituto penitenziario dove era recluso una corda, che il detenuto «dichiarava di averla portata in Istituto al rientro dal permesso premio [...]».

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, vagliava in termini ineccepibili l'incompleto processo di ravvedimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esecuzione della pena di cui si controverte, valutando complessivamente la condotta del condannato durante la detenzione e non ritenendo adeguato il processo di revisione critica del suo vissuto criminale, indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario invocato ex art. 16- nonies decreto-legge n. 8 del 1991.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], che risultava detenuto, quale collaboratore di giustizia, per una pluralità di titoli esecutivi, collegati alla sua pregressa militanza nella criminalità organizzata messinese, la cui scadenza veniva individuata nella data del 22 novembre 2042. Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che il ricorrente, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, rilevante ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.5 marzo 1991, n. 8, non aveva fornito la prova certa del suo ravvedimento, non potendo tale condizione essere affermata sic et simpliciter per il solo fatto che Munafò aveva collaborato con la giustizia, anche alla luce del fatto che non erano emersi comportamenti idonei a fare evincere il prescritto requisito. Si richiamava, al contempo, una violazione comportamertale intramuraria, per la quale il 18 novembre 2021 gli era stata irrogata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di otto giorni, in conseguenza della quale era stato disposto l'allontanamento dalla Casa di reclusione di Sulmona. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza del requisito del ravvedimento, indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario invocato ex art. 16- nonies decreto-legge n. 8 del 1991. Tale requisito, infatti, era stato escluso dal Tribunale di sorveglianza di Roma senza tenere conto del percorso rieducativo del ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, ma si era ulteriormente sviluppato, attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale attivato nei suoi confronti dopo l'apertura alla collaborazione, notevolmente risalente, attestata dagli organismi competenti. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la peculiare posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli derivava dalla disposizione dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, in conseguenza della quale doveva farsi applicazione del principio di gradualità delle misure alternative alla detenzione, nel contesto della sua risalente condizione collaborativa, della quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto. Né poteva rilevare, in senso sfavorevole al ricorrente, la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di otto giorni, irrogatagli il 18 novembre 2021, atteso che la sua portata doveva essere contestualizzata e correlata al percorso rieducativo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione, valutato inadeguatamente dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16-nonies decreto- legge n. 8 del 1991, che subordina il rilascio del beneficio penitenziario alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione, che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro del ravvedimento e che non vi siano elementi circostanziali tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, a sua volta, respingeva l'istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, sull'assunto che la sua condizione di collaboratore di giustizia non costituiva un elemento sintomatico, di per sé solo, sufficiente a fare ritenere sussistente il requisito del ravvedimento del detenuto, anche alla luce della sanzione disciplinare riportata il 18 novembre 2021, durante la sua carcerazione presso la Casa di Reclusione di Sulmona. Tanto premesso, deve osservarsi che la nozione di ravvedimento, alla quale deve essere ancorato il giudizio prognostico relativo alla detenzione domiciliare invocata da [OSCURATO:PERSONA], è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato conto della differenza qualitativa dall'ordinaria buona condotta carceraria, statuendo che tale condizione soggettiva «implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali [...]» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01). Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, era tenuto a compiere una verifica complessiva sull'opportunità di concedere la detenzione domiciliare invocata da Munafò, che, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, doveva riguardare le premesse meritorie e l'utilità concreta del beneficio penitenziario, sul presupposto del ravvedimento certo dell'istante, che doveva essere valutato alla luce degli elementi di giudizio forniti dagli organismi competenti e della sua peculiare condizione di collaboratore di giustizia. 3. A questi parametri ermeneutici il Tribunale di sorveglianza di Roma si conformava correttamente. Osserva il Collegio che è certamente vero che il ravvedimento del condannato è un elemento di difficile verifica, essendo legato alla sua vita interiore e al riscatto morale del reo, valutabili in una prospettiva globale, che consideri tutti gli atti e le manifestazioni, di contenuto materiale e morale, idonei ad assumere un valore sintomatico nella direzione prefigurata 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991. Questo requisito, quindi, presuppone un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni penitenziarie, che deve tenere contro del percorso collaborativo intrapreso dal collaborante e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo. Tuttavia, ferme restando queste, obiettive, difficoltà di accertamento, nel provvedimento impugnato si dava adeguatamente conto dell'inadeguata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione che era stata attivata nei suoi confronti dopo l'apertura, pur risalente, alla collaborazione con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, formulava un giudizio prognostico congruo sul percorso trattamentale svolto da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, effettuando un vaglio della personalità del ricorrente, coerente con la sua condizione di collaboratore di giustizia, in termini di effettiva di conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato. In questa cornice ermeneutica, venivano valutati correttamente gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato - rappresentati dall'incompletezza del processo di ravvedimento del condannato e dalla sanzione disciplinare irrogatagli il 18 novembre 2021, durante la sua carcerazione presso la Casa di Reclusione di Sulmona contestualizzando tali dati al percorso rieducat vo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA]. Basti, in proposito, richiamare il passaggio dell'ordinanza impugnata, esplicitato a pagina 2, in cui si evidenziava che, dopo avere usufruito di un permesso premio, il ricorrente aveva portato all'interno dell'istituto penitenziario dove era recluso una corda, che il detenuto «dichiarava di averla portata in Istituto al rientro dal permesso premio [...]». Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, vagliava in termini ineccepibili l'incompleto processo di ravvedimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esecuzione della pena di cui si controverte, valutando complessivamente la condotta del condannato durante la detenzione e non ritenendo adeguato il processo di revisione critica del suo vissuto criminale, indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario invocato ex art. 16- nonies decreto-legge n. 8 del 1991. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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