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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35324/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2045/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, ivi el.dom.to presso il primo in C.so [OSCURATO:PERSONA] II n. 154, come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Milano, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore; -parte intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 2563/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: §

1. L’[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto avverso alcuni ‘inviti al pagamento’ inviatile dal Comune di Milano in recupero di Tares 2013 e Tari 2014/15 sui locali adibiti astudio legale e sede dell’Associazione.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il ricorso introduttivo del giudizio era inammissibile in quanto proposto avverso meri ‘inviti al pagamento’ trasmessi per posta ordinaria e mancanti del termine di pagamento, come tali privi di natura impositiva; - ‘ a rafforzamento della decisione’ , l’appello del Comune era comunque fondato, dal momento che lo studio professionale non aveva dimostrato la dismissione dei locali siti in via Visconti di Modrone n. 27 e nemmeno (Tares 2013) quelli di C.so di [OSCURATO:PERSONA] n. 5, anche considerato che, per i primi, non era mai stata presentata al Comune la dichiarazione di cessazione di cui agli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento comunale e che, per i secondi, la dichiarazione di cessazione era stata presentata solo il 23 luglio 2013.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Milano intimato. §

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex a rt.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.19 d.lgs 546/92, dal momento che, per costante giurisprudenza di legittimità, il contribuente era ammesso ad impugnare anche il solo invito al pagamento recante una pretesa definita da parte dell'amministrazione, ed indipendentemente dal fatto che esso non contenesse una formale intimazione di pagamento con prospettazione di recupero coattivo in caso di mancato adempimento.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.36 0, co.1^, nn.3) e 5) cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (art.13 co. 5^ delib.

Cons.Com. n. 17/2014 ed art. 13, co. 3^ delib.

Cons.Com. n.24/2013), dal quale si evinceva che ilcontribuente era sempre ammesso a dimostrare, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o variazione in diminuzione dei locali occupati, indipendentemente dalla presentazione al Comune di formale e tempestiva dichiarazione.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso la motivazione su elementi essenziali di causa, dal momento che dalla documentazione negoziale ed amministrativa prodotta in giudizio (tra cui: contratto di locazione 4 dicembre 2006; comunicazione di avvenuta risoluzione 20 febbraio 2007; scrittura privata 22 gennaio 2007) e dal fatto notorio (già valorizzato dai primi giudici) secondo cui uno studio legale non poteva detenere contemporaneamente, anche per ragioni economiche, due diverse e vicine sedi, doveva discendere il raggiungimento della prova di effettiva cessazione dall'occupazione dei locali, nei periodi tassati, di [OSCURATO:PERSONA] di Modrone n. 27 e di C.so di [OSCURATO:PERSONA] n. 5. § 3.Il ricorso non può trovare accoglimento.

Esso assume che nella sentenza impugnata siano individuabili due autonome ragioni decisorie, ciascuna in grado di sorreggere la statuizione, entrambe infatti specificamente impugnate.

Su questo presupposto va però considerato che mentre la doglianza contro la prima ragione decisoria, concernente l'asserita non impugnabilità dell'invito bonario al pagamento, risulta fondata, avendo questa Corte di legittimità più volte affermato (Cass.nn. 15957/15; 2616/15; 14675/16 ed altre) l'opposto principio della impugnabilità anche dell'avviso bonario recante una pretesa impositiva definita dell'amministrazione, ed anche indipendentemente dalla comunicazione di un termine di pagamento o dalla prospettazione di recupero coattivo in caso di inadempimento, invece in tutti i suoi profili inaccoglibile si palesa la doglianza contro la seconda ragione decisoria.

Va infatti considerato che, per un verso, la commissione tributaria regionale non ha affatto negato al contribuente, in via di principio, la facoltà di fornire la prova documentale della materiale cessazione dell'occupazione dei locali indipendentemente dalla presentazione di formale e tempestiva denuncia (secondo quanto stabilito dalle previsioni regolamentari di cui si assume la violazione), salvo esprimere il convincimento secondo cui questa prova documentale, nella concretezza del caso, non era stata raggiunta.

Sotto altro aspetto, si evince dalla motivazione come la [OSCURATO:PERSONA] abbia in effetti preso in esame la documentazione fornita dallo studio professionale (atto costitutivo; contratto di locazione), escludendo tuttavia che la stessa fosse idonea a dimostrare una cessazione in data antecedente a quella risultante dalle relative dichiarazioni formali; con ciò evidentemente anche disattendendo il preteso ‘fatto notorio’ invece recepito dal primo giudice, secondo cui uno studio legale associato non potrebbe, per ciò solo, detenere contemporaneamente due diverse sedi operative.

Orbene, si tratta di un convincimento di merito (valutazione probatoria) insuscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità, a maggior ragione a fronte di una doglianza che impropriamente si fonda su una asserita omessa motivazione (invece sussistente, sebbene succinta), a sua volta riferita ad un tipo di vizio (art.360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ.) che, in base alla disciplina processuale qui applicabile, non investe più questa ipotesi, quanto soltanto quella di omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Sennonchè, quest'ultimo fatto decisivo - qui rappresentato dalla data di rilascio dei locali di cui si assumeva l'indebita tassazione – e’ stato esaminato dal giudice di merito sulla base di risultanze probatorie da lui ritenute prive di reale efficacia dimostrativa e, pertanto, non ‘idonee’ secondo quanto prescritto dal regolamento comunale e, anche indipendentemente da questo, dalle regole di formazione del libero convincimento giudiziale.

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione algiudizio del Comune di Milano.

PQM La Corte - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2045/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, ivi el.dom.to presso il primo in C.so [OSCURATO:PERSONA] II n. 154, come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Milano, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore; -parte intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 2563/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1. L’[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto avverso alcuni ‘inviti al pagamento’ inviatile dal Comune di Milano in recupero di Tares 2013 e Tari 2014/15 sui locali adibiti astudio legale e sede dell’Associazione. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il ricorso introduttivo del giudizio era inammissibile in quanto proposto avverso meri ‘inviti al pagamento’ trasmessi per posta ordinaria e mancanti del termine di pagamento, come tali privi di natura impositiva; - ‘ a rafforzamento della decisione’ , l’appello del Comune era comunque fondato, dal momento che lo studio professionale non aveva dimostrato la dismissione dei locali siti in via Visconti di Modrone n. 27 e nemmeno (Tares 2013) quelli di C.so di [OSCURATO:PERSONA] n. 5, anche considerato che, per i primi, non era mai stata presentata al Comune la dichiarazione di cessazione di cui agli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento comunale e che, per i secondi, la dichiarazione di cessazione era stata presentata solo il 23 luglio 2013. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Milano intimato. § 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex a rt.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.19 d.lgs 546/92, dal momento che, per costante giurisprudenza di legittimità, il contribuente era ammesso ad impugnare anche il solo invito al pagamento recante una pretesa definita da parte dell'amministrazione, ed indipendentemente dal fatto che esso non contenesse una formale intimazione di pagamento con prospettazione di recupero coattivo in caso di mancato adempimento. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.36 0, co.1^, nn.3) e 5) cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (art.13 co. 5^ delib. Cons.Com. n. 17/2014 ed art. 13, co. 3^ delib. Cons.Com. n.24/2013), dal quale si evinceva che ilcontribuente era sempre ammesso a dimostrare, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o variazione in diminuzione dei locali occupati, indipendentemente dalla presentazione al Comune di formale e tempestiva dichiarazione. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso la motivazione su elementi essenziali di causa, dal momento che dalla documentazione negoziale ed amministrativa prodotta in giudizio (tra cui: contratto di locazione 4 dicembre 2006; comunicazione di avvenuta risoluzione 20 febbraio 2007; scrittura privata 22 gennaio 2007) e dal fatto notorio (già valorizzato dai primi giudici) secondo cui uno studio legale non poteva detenere contemporaneamente, anche per ragioni economiche, due diverse e vicine sedi, doveva discendere il raggiungimento della prova di effettiva cessazione dall'occupazione dei locali, nei periodi tassati, di [OSCURATO:PERSONA] di Modrone n. 27 e di C.so di [OSCURATO:PERSONA] n. 5. § 3.Il ricorso non può trovare accoglimento. Esso assume che nella sentenza impugnata siano individuabili due autonome ragioni decisorie, ciascuna in grado di sorreggere la statuizione, entrambe infatti specificamente impugnate. Su questo presupposto va però considerato che mentre la doglianza contro la prima ragione decisoria, concernente l'asserita non impugnabilità dell'invito bonario al pagamento, risulta fondata, avendo questa Corte di legittimità più volte affermato (Cass.nn. 15957/15; 2616/15; 14675/16 ed altre) l'opposto principio della impugnabilità anche dell'avviso bonario recante una pretesa impositiva definita dell'amministrazione, ed anche indipendentemente dalla comunicazione di un termine di pagamento o dalla prospettazione di recupero coattivo in caso di inadempimento, invece in tutti i suoi profili inaccoglibile si palesa la doglianza contro la seconda ragione decisoria. Va infatti considerato che, per un verso, la commissione tributaria regionale non ha affatto negato al contribuente, in via di principio, la facoltà di fornire la prova documentale della materiale cessazione dell'occupazione dei locali indipendentemente dalla presentazione di formale e tempestiva denuncia (secondo quanto stabilito dalle previsioni regolamentari di cui si assume la violazione), salvo esprimere il convincimento secondo cui questa prova documentale, nella concretezza del caso, non era stata raggiunta. Sotto altro aspetto, si evince dalla motivazione come la [OSCURATO:PERSONA] abbia in effetti preso in esame la documentazione fornita dallo studio professionale (atto costitutivo; contratto di locazione), escludendo tuttavia che la stessa fosse idonea a dimostrare una cessazione in data antecedente a quella risultante dalle relative dichiarazioni formali; con ciò evidentemente anche disattendendo il preteso ‘fatto notorio’ invece recepito dal primo giudice, secondo cui uno studio legale associato non potrebbe, per ciò solo, detenere contemporaneamente due diverse sedi operative. Orbene, si tratta di un convincimento di merito (valutazione probatoria) insuscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità, a maggior ragione a fronte di una doglianza che impropriamente si fonda su una asserita omessa motivazione (invece sussistente, sebbene succinta), a sua volta riferita ad un tipo di vizio (art.360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ.) che, in base alla disciplina processuale qui applicabile, non investe più questa ipotesi, quanto soltanto quella di omesso esame di fatto decisivo e controverso. Sennonchè, quest'ultimo fatto decisivo - qui rappresentato dalla data di rilascio dei locali di cui si assumeva l'indebita tassazione – e’ stato esaminato dal giudice di merito sulla base di risultanze probatorie da lui ritenute prive di reale efficacia dimostrativa e, pertanto, non ‘idonee’ secondo quanto prescritto dal regolamento comunale e, anche indipendentemente da questo, dalle regole di formazione del libero convincimento giudiziale. Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione algiudizio del Comune di Milano. PQM La Corte - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13,
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