CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/10/2021 della CORTE APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 30VANOVIC, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVLJEVIC e il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di Michele [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 25 ottobre 2021 (dep. il 22 novembre 2021) la Corte di Appello di Ancona ha confermato il decreto del 14 maggio 2021, con il quale il Tribunale di Ancona, nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVLIEVIC, ha ordinato la confisca della porzione di un fabbricato e di un appezzamento di terreno siti in [OSCURATO:PERSONA], nonché di un camper e di Cj; una autovettura intestati a Michele [OSCURATO:PERSONA] (marito della RADOSAVLJEVIC); di un appezzamento di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (suocero della RADOSAVLJEVIC); e del denaro giacente sui conti e relativo agli altri rapporti bancari intestati ai medesimi Michele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già attinto da sequestro). 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse della proposta e dei terzi interessati (per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVLJEVIC ha presentato un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 8 d. Igs. 159/2011 e il vizio di motivazione, assumendo che nella specie non sussisterebbero i presupposti per affermare la pericolosità sociale della proposta e che la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione alle specifiche censure difensive. 2.2. Nell'interesse di Michele [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi. 2.2.1. Con il primo (a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) è stato formulato un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 20 e 24 d. Igs. 159/2011 e assumendo che la motivazione a sostegno dell'ablazione dei cespiti intestati al ricorrente sarebbe apparente. 2.2.2. Con il secondo ricorso (a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), sono stati formulati due motivi. 2.2.2.1. Con il primo motivo si è dedotto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe inesistente e, dunque, censurabile per violazione degli artt. 7 d. Igs. 159/2011, 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., oltre in violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011. 2.2.2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 26 e 19, comma 3, d. Igs. 159/2021, tenuto conto pure di quanto esposto nella sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo si è dedotto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe inesistente, poiché affetta da vizi radicali che rendono l'apparato argomentativo incomprensibile e, dunque, censurabile per violazione degli artt. 7 d. Igs. 159/2011, 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., oltre che resa in violazione dell'art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011 e dei princìpi posti in tema di onere della prova nel procedimento di prevenzione. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 26 d.lgs. 159/2011, tenuto conto pure di quanto esposto dalla Corte costituzionale nella sentenza 24/2019.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Quanto al ricorso della proposta [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVUEVIC, nel caso in esame non è stato confiscato alcun bene a lei intestato né ella ha rivendicato l'effettiva titolarità delle res oggetto di confisca, essendosi limitata a negare la sussistenza dei presupposti per affermarne la pericolosità sociale, profilo rispetto al quale - non essendole stata applicata con il decreto impugnato una misura di prevenzione personale - non può ottenere in questa sede alcuna situazione pratica più favorevole (cfr. Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953), difettando dunque di interesse, e spettando ai terzi intestatari - quali unici soggetti aventi, in ipotesi, diritto alla restituzione dei beni - la legittimazione all'impugnazione della statuizione ablativa (cfr. Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015 - dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01). 2. Anche il ricorso del terzo interessato Michele [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Difatti, «in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.» (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280403 - 01); e nel presente procedimento il ricorso con il quale è stato interposto appello nel suo interesse (ex artt, 10, comma 1, e 27, comma 2, d. Igs. 159/2011) è stato presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore privo di procura speciale, atteso che Michele [OSCURATO:PERSONA] lo aveva solo nominato difensore di fiducia (all'atto dell'esecuzione del sequestro). Dunque, era già inammissibile l'appello del terzo e tale inammissibilità - pur non essendo stata rilevata dalla Corte territoriale - può essere qui dichiarata, con la conseguente inammissibilità dei ricorsi per cassazione presentati dai suoi difensori. 3. I motivi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Con il primo motivo si è assunto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la moglie avrebbero dimostrato, mediante i documenti allegati alle memorie depositate in primo e secondo grado, una capacità economica (derivante dalla vendita di un immobile e da giacenze bancarie) superiore a euro 450.000, derivante dal lavoro da loro svolto in Italia e all'estero; dunque, l'asserto contenuto nel decreto impugnato, secondo cui costoro e anzi tutto il nucleo familiare (compreso il figlio Michele [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero avuto la disponibilità di euro 92.000, sarebbe avulsa dalla realtà processuale; né il decreto farebbe riferimento alla documentazione già richiamata: con la conseguenza che risulterebbero oscure le ragioni che hanno giustificato la conferma della prima decisione; e meriterebbe censura pure il passo del decreto che ha negato capacità rappresentativa alla «mera produzione di bonifici in assenza di una situazione relativa agli estratti conto», passo che confermerebbe la lettura superficiale compiuta dalla Corte di merito, atteso che dalla documentazione bancaria offerta si evincerebbe che si tratta di valuta estera e non di denaro frutto dell'attività illecita della proposta. Ancora, sarebbe stati violati la disciplina posta dal d. Igs. 159/2011 e, in particolare, il disposto dell'art. 19, comma 3, e i princìpi posti in tema di onere della prova nel procedimento di prevenzione (come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità) in tema di disponibilità del bene in capo al proposto, atteso pure che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è suocero non convivente [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVUEVIC. 3.2. Con il secondo motivo si è dedotto che, nonostante quanto esposto dalla Corte costituzionale nella sentenza 24/2019, i Giudici di appello sarebbero pervenuti all'ablazione del fondo intestato al ricorrente sulla scorta di mere congetture, senza «fornire la prova della provenienze illecita del denaro servito per l'acquisto»; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il terreno più di due anni prima della presentazione della proposta e, dunque, non si poteva fare riferimento sic et simpliciter al disposto del citato art. 26 né la prova della disponibilità dell'immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVUEVIC potrebbe essere desunta dal semplice legame familiare, dato che il ricorrente ha una propria capacità economica ed è stato documentato il versamento di euro 10.000 al venditore tramite un vaglia postale inviato dall'ufficio di Roveredo di Guà, dove [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risiede e dimora stabilmente per diversi mesi all'anno (quando non rientra nel paese d'origine; mentre non risiede, come erroneamente affermato dai Giudici di merito, con la nuora). In sostanza, il ricorrente ha ottemperato al proprio obbligo (recte: onere) di allegazione fondendo documentazione bancaria atta a elidere l'efficacia degli elementi indizianti offerti dal Pubblico ministero (e posti a sostengo del sequestro) e dando prova dell'esclusivo esercizio dei diritti reali di cui è titolare; né vi sarebbero elementi su cui fondare la disponibilità dell'unità immobiliare in capo alla proposta. Inoltre, non risulterebbe in alcun modo che dal comportamento di [OSCURATO:PERSONA] RADOSAVLJEVIC siano derivati profitti illeciti. Infine, la difesa ha ribadito che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo considerato la documentazione prodotta nel secondo grado di giudizio e avrebbe finito anche per invertire l'onere della prova della legittimità della provvista documentata dal ricorrente. 3.3. I motivi in esame sono inammissibili.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Nel caso in esame, per quel che qui rileva, è stata disposta la confisca un fondo e di talune giacenze intestate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di una motivazione che non può dirsi apparente né in violazione di legge. La Corte di appello, richiamando pure quanto argomentato dal Tribunale, ha ritenuto che il denaro impiegato per l'acquisto del fondo - così come le sue giacenze - non possa attribuirsi ad alcuna disponibilità lecita del ricorrente, rimarcando che, pur considerando la vendita di un immobile in Croazia, nel resto non è in alcun modo documentata la provenienza delle somme di cui egli e la moglie hanno disposto - dato correttamente distinto dalla mera giacenza bancaria - e rilevato pure che í due non prestano attività lavorativa da anni e dunque le loro disponibilità (incluse le non elevate giacenze all'estero) non avrebbero consentito l'acquisto né dell'immobile in discorso né degli ulteriori cespiti intestati al figlio (secondo le allegazioni degli stessi terzi, acquistati con denaro di [OSCURATO:PERSONA] )OVANOVIC e della di lui moglie), dovendo essere impiegate per il loro sostentamento; e, dunque, alla luce delle numerose condanne per delitti iucrogenetici della proposta (qui oggetto di una contestazione generica, che non tiene neppure conto del rilievo correttamente attribuito dai Giudici di merito alla rilevata sproporzione tra entrate lecite e impieghi: cfr. art. 24 d. Igs. 159/2011), i Giudici di merito hanno ritenuto che i beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] 30VANOVIC siano stati acquistati con provvista illecita proveniente dalla RADOSAVLJEVIC, osservando pure che lo stesso terzo risulta con lei convivente - dato posto a sostegno del decreto di primo grado, non oggetto di specifica censura con I gravame e qui negato solo apoditticamente - non potendo perciò rilevarsi in parte qua una violazione di legge (cfr. art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011, nonché per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01: «in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista da)l'art. 2 -bis, comma terzo, della Legge n. 575 dei 1965 [e oggi dell'art. 24 d. Igs. 159/2011], l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»), a fortiori se si considera che - come esposto dalla Corte territoriale (e come emerge pure dal decreto di primo grado, il cui iter argomentativo e i relativi elementi sono stati richiamati dal provvedimento impugnato) - erano stati Michele [OSCURATO:PERSONA] e la moglie (ossia la proposta) a vedere il bene da acquistare e non anche [OSCURATO:PERSONA], il quale ha effettuato solo il pagamento a mezzo vaglia. In tal modo !a Corte di merito - alla luce delle argomentazioni avanzate con il gravame e per quel che qui rileva rispetto a quanto qui dedotto - ha esposto il percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), che non può dirsi fondata né su una motivazione apparente né su un'altra violazione di legge. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M.