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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14532/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 2005 avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila , sezione per il riesame delle misure cautelari, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il 27 dicembre 2024 il GIP del Tribunale di Pescara ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere nei confronti dell'indagato sottoposto a misura in relazione al reati di associazione a delinquere, estorsione e atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: -t 2.1 Vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare, affermando che non sono emersi elementi di novità e che nella nozione di fatto nuovo, idoneo a giustificare la revoca di una misura cautelare superando il giudicato cautelare, non può rientrare il non corretto svolgimento dell'incidente probatorio.

Osserva il ricorrente che i nuovi elementi emersi che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione sono le chat prodotte dalla difesa e intercorse tra la teste Monini e l'odierno ricorrente in epoca precedente alla presunta aggressione della persona offesa, da cui emerge l'evidente inattendibilità della giovane.

Questo dato non è stato in alcun modo valutato dal giudice di primo grado ed è stato travisato dal Tribunale di L'Aquila che ha erroneamente ritenuto che le conversazioni prodotte si collochino in epoca successiva all'aggressione. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver erroneamente sostenuto che il difensore aveva offerto come unico elemento la irregolarità dell'incidente probatorio, esclude l'inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] attraverso argomentazioni illogiche e contraddittorie, poiché frutto di evidente confusione che non permette di comprendere e cogliere l'inequivoca inattendibilità della teste e che induce a dubitare che le chat e le argomentazioni difensive siano state lette.

In buona sostanza dalle stesse emerge che la Monini, teste d'accusa, iniziava una relazione con un giovane che aveva precedentemente aggredito il cugino; se la Monini avesse davvero visto l'indagato durante le aggressioni in danno del cugino avrebbe dovuto essere consapevole, alla data del 30 agosto 2024, della personalità e dell'indole particolarmente aggressiva del soggetto con cui stava iniziando una relazione social.

Queste considerazioni non sono state comprese né dal GIP né dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è generico.

Occorre premettere che questa Corte ha avuto notizia che la misura custodiale è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora, ma ritiene persistente e attuale l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione limitatamente all'istanza di revoca della residua misura.

Si addebita all'indagato di far parte di un gruppo di giovani di origine nordafricana che avevano preso di mira la persona offesa, sottoponendola a diverse aggressioni anche a scopo estorsivo.

Il Tribunale con il provvedimento impugnato ha ritenuto condivisibile la decisione del GIP, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, rilevando in primis che si trattava di richiesta analoga ad altra precedente già respinta e che entrambe soffrivano della mancanza di elementi di fatto aventi carattere di novità rispetto al compendio indiziario già valutato in sede di istanza ex art. 309 cod.proc.pen..Avverso questa affermazione il ricorrente nulla deduce.

Deve al riguardo ricordarsi che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti. (Conf.: n. 572 del 1994, Rv. 196827- 01). (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 - 01) Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha escluso che le intercorse conversazioni Instagram tra l'indagato e la teste Monini possano inficiare il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che della Monini stessa.

E' vero che il Tribunale colloca erroneamente queste conversazioni via chat tra la Monini e l'indagato in epoca precedente alle aggressioni ai danni del Bufo, mentre il ricorso evidenza che le conversazioni erano successive, ma la circostanza che la Monini abbia intrapreso una relazione affettuosa con uno dei componenti del gruppo che ha tormentato il cugino, non sembra di per sé idonea a dimostrare l'inattendibilità delle sue accuse ed inficiare il quadro indiziario, basato anche su altri elementi.

Il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione resa dal Tribunale e si limita a censurare l'attendibilità della teste Monini, trascurando che il giudizio di gravità indiziaria si fonda anche su altri elementi e che il Tribunale ha osservato che l'esistenza di queste conversazioni tra la teste e l'indagato non inficia il robusto compendio indiziario e non giustifica la revoca della misura cautelare.

In questo modo il ricorso, che neppure effettua la prova di resistenza in conseguenza della paventata inattendibilità della teste, non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico. 2.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lucia mperiali DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 2005 avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila , sezione per il riesame delle misure cautelari, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il 27 dicembre 2024 il GIP del Tribunale di Pescara ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere nei confronti dell'indagato sottoposto a misura in relazione al reati di associazione a delinquere, estorsione e atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: -t 2.1 Vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare, affermando che non sono emersi elementi di novità e che nella nozione di fatto nuovo, idoneo a giustificare la revoca di una misura cautelare superando il giudicato cautelare, non può rientrare il non corretto svolgimento dell'incidente probatorio. Osserva il ricorrente che i nuovi elementi emersi che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione sono le chat prodotte dalla difesa e intercorse tra la teste Monini e l'odierno ricorrente in epoca precedente alla presunta aggressione della persona offesa, da cui emerge l'evidente inattendibilità della giovane. Questo dato non è stato in alcun modo valutato dal giudice di primo grado ed è stato travisato dal Tribunale di L'Aquila che ha erroneamente ritenuto che le conversazioni prodotte si collochino in epoca successiva all'aggressione. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver erroneamente sostenuto che il difensore aveva offerto come unico elemento la irregolarità dell'incidente probatorio, esclude l'inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] attraverso argomentazioni illogiche e contraddittorie, poiché frutto di evidente confusione che non permette di comprendere e cogliere l'inequivoca inattendibilità della teste e che induce a dubitare che le chat e le argomentazioni difensive siano state lette. In buona sostanza dalle stesse emerge che la Monini, teste d'accusa, iniziava una relazione con un giovane che aveva precedentemente aggredito il cugino; se la Monini avesse davvero visto l'indagato durante le aggressioni in danno del cugino avrebbe dovuto essere consapevole, alla data del 30 agosto 2024, della personalità e dell'indole particolarmente aggressiva del soggetto con cui stava iniziando una relazione social. Queste considerazioni non sono state comprese né dal GIP né dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è generico. Occorre premettere che questa Corte ha avuto notizia che la misura custodiale è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora, ma ritiene persistente e attuale l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione limitatamente all'istanza di revoca della residua misura. Si addebita all'indagato di far parte di un gruppo di giovani di origine nordafricana che avevano preso di mira la persona offesa, sottoponendola a diverse aggressioni anche a scopo estorsivo. Il Tribunale con il provvedimento impugnato ha ritenuto condivisibile la decisione del GIP, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, rilevando in primis che si trattava di richiesta analoga ad altra precedente già respinta e che entrambe soffrivano della mancanza di elementi di fatto aventi carattere di novità rispetto al compendio indiziario già valutato in sede di istanza ex art. 309 cod.proc.pen..Avverso questa affermazione il ricorrente nulla deduce. Deve al riguardo ricordarsi che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti. (Conf.: n. 572 del 1994, Rv. 196827- 01). (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 - 01) Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha escluso che le intercorse conversazioni Instagram tra l'indagato e la teste Monini possano inficiare il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che della Monini stessa. E' vero che il Tribunale colloca erroneamente queste conversazioni via chat tra la Monini e l'indagato in epoca precedente alle aggressioni ai danni del Bufo, mentre il ricorso evidenza che le conversazioni erano successive, ma la circostanza che la Monini abbia intrapreso una relazione affettuosa con uno dei componenti del gruppo che ha tormentato il cugino, non sembra di per sé idonea a dimostrare l'inattendibilità delle sue accuse ed inficiare il quadro indiziario, basato anche su altri elementi. Il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione resa dal Tribunale e si limita a censurare l'attendibilità della teste Monini, trascurando che il giudizio di gravità indiziaria si fonda anche su altri elementi e che il Tribunale ha osservato che l'esistenza di queste conversazioni tra la teste e l'indagato non inficia il robusto compendio indiziario e non giustifica la revoca della misura cautelare. In questo modo il ricorso, che neppure effettua la prova di resistenza in conseguenza della paventata inattendibilità della teste, non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lucia mperiali DE
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