CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 22653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Firenze ha confermato quellacon la quale il Tribunale di Arezzo, in data 19 giugno 2023, aveva condannato Mariadi cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 commessi il 2 maggio 2013 e il 31 gennaio2014, e per il reato di cui all’art. 31 legge n. 646 del 1982 commesso nell’anno 2014 e,conseguentemente, disposto la confisca della somma di 105.657,94 euro ovvero, in viasubordinata, la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità nelladisponibilità dell’imputata. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 625-bis n. 4 cod. proc. pen.Osserva che a p. 3 della sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze si fa erroneoriferimento alla sentenza di primo grado come emessa dal Tribunale di Grosseto, essendoinvece incontestato che l’Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna è ilTribunale di Arezzo.Trattandosi di errore materiale rilevabile ictu oculi e ritenuto che lo stesso possa essereforiero di confusione, svolge istanza di correzione dell’errore materiale.2.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in punto di ribaditasussistenza della recidiva.Premette che il Pubblico ministero, all’udienza del 13 aprile 2023, ha chiesto la modificadell’imputazione di uno solo dei procedimenti riuniti, ritenendo di dover contestare la recidivaspecifica invece di quella reiterata originariamente indicata nell’imputazione.Lamenta che l’aggravante potrebbe essere ritenuta al più nella forma di cui all’art. 99,primo comma, cod. pen. e che, comunque, la stessa sarebbe stata ritenuta sussistente inspregio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, ampiamentecitata nel ricorso, laddove «nessuno dei parametri individuati dalle Sezioni unite (ndr Sez. U,n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01) è ascrivibile all’imputata».Prova di tanto si rinverrebbe da altro procedimento, celebrato dinanzi allo stessoTribunale di Arezzo, in occasione del quale è stata esclusa la recidiva a ragione delladistanza temporale tra i fatti per cui vi era stata condanna e quelli oggetto di scrutinio. Quale conseguenza dell’esclusione della recidiva, il Tribunale avrebbe dovuto, aisensi dell’art. 531 cod. proc. pen., dichiarare la prescrizione dei reati, essendo decorso iltermine di sette anni e sei mesi decorrente dal 1° gennaio 2015 (nel ricorso, per merorefuso, è indicato l’anno 2025).3. [OSCURATO:PERSONA] della repubblica, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigettodel ricorso.La difesa della ricorrente, in data 20 febbraio 2026, ha depositato memoria con la qualeha concentrato l’approfondimento del secondo motivo di ricorso, ulteriormente articolando ilgià dedotto vizio di motivazione ed evidenziando gli effetti, in punto di misure reati applicatecon la condanna, per il caso di declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl secondo motivo è fondato e assorbente.1. Questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha da tempo chiaritoche, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazionesia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). L’onere motivazionale da parte del giudicepuò, tuttavia, essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza deirequisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, Sentenza n.20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130).Si è inoltre chiarito che, più in generale, ai fini della rilevazione della recidiva, intesaquale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non comefattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a caricodell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità deifatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto adesaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra ilfatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura lapregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n.10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 – 01). Il principio è stato espresso ancheper l’ipotesi di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., in relazionealla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., precisandosiche – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 – l'aumento di penaapportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo direato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio inrapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo aiparametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e dellamaggiore pericolosità del reo (Sez.3,n.30591del08/06/2022, Garzena,Rv.283414 – 01).2. Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio come nel caso in esame i Giudici delmerito non abbiano assolto il richiesto onere motivazionale.Invero, il Tribunale ha ritenuto sussistente la recidiva specifica e l’ha considerataequivalente alle attenuti generiche senza motivare esplicitamente sul perché il fatto giudicatocostituiva sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.La Corte di appello (p. 4 della sentenza impugnata) ha fornito una motivazionemanifestamente illogica, reputando sintomo di una ricaduta non occasionale nel delitto unacondanna per favoreggiamento risalente al 1999, in quanto “coeva” all’epoca di militanzadella ricorrente nel sodalizio di cui al 416-bis cod. pen. (contestato fino a novembre 1999),senza avere riguardo all’evidente frattura temporale (di ben quindici anni) tra la fine dellacondotta associativa e la condotta di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali,contestata nell’anno 2014.3. L’operatività della recidiva è stata erroneamente ritenuta sussistente e i reati devonoessere dichiarati estinti per prescrizione.Muovendo, invero, dal reato più antico, cioè l’omessa variazione nei trenta giornidell’acquisto della quota commesso il 3 aprile 2013, che si è consumato il 4 maggio 2013, lostesso è prescritto nel febbraio del 2021, avuto riguardo al tempo necessario a prescrivere disette anni e sei mesi, cui vanno aggiunti quattrocento quarantasei giorni di sospensione. Adanaloga conclusione si giunge per il reato più recentemente commesso entro il 31 gennaio2014 e consumatosi il 1° febbraio 2015, che si è prescritto novembre 2023.4. Alla estinzione del reato conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata e la revoca della confisca.È pacifica, infatti, la natura sanzionatoria della confisca prevista dalle disposizioni qui inrilievo (art. 31 I. n. 646 del 1982 e art. 76, settimo comma, d. Igs. n. 159 del 2011), attesoche non si tratta di beni direttamente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità ofrutto di condotte illecite precedenti alla loro acquisizione. D’altro canto la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6,quarto comma, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha natura sostanziale e non può, pertanto,trovare applicazione, trattandosi di fatto avvenuto prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez.U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01).Va disposta l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede, per quanto dicompetenza, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, esclusa l'aggravante della recidiva, ireati sono estinti per intervenuta prescrizione. Revoca la disposta confisca e manda allacancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto dicompetenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]