CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 02761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12.1.2022, della Corte di assise di appello di Napoli che aveva prorogato per mesi tre il divieto di corrispondenza epistolare e telefonica tra detenuti ammessi al regime differenziato; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto la decisione era stata fondata su meri sospetti e senza considerare i provvedimenti favorevoli prodotti dalla difesa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, i quanto i giudici del merito, procedendo ai sensi dell'art. 18-ter, comma primo, ord. pen., hanno ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] attraverso la corrispondenza telefonica o epistolare con altri detenuti sottoposti a regime differenziato possa veicolare comunicazioni dirette al sodalizio di riferimento, e ciò congruamente rispetto alla finalità dell'istituto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20