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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34881/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, dedotto per la prima volta alla Corte di rinvio in sede rescissoria, con cui si J afferma che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente del 21 marzo 2023, avrebbe errato nel ritenere estinti per prescrizione solo i reati commessi nelle date 16 marzo 2010 e 7 aprile 2010, risultando a quella data prescritti anche i reati commessi il 12 aprile 2010 e in data 1 luglio 2010, rassegnando in particolare che la Suprema Corte avrebbe errato nel calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, non è consentito in questa sede, poiché, oltre che essere proposto in difetto di allegazione, avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, dedotto per la prima volta alla Corte di rinvio in sede rescissoria, con cui si J afferma che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente del 21 marzo 2023, avrebbe errato nel ritenere estinti per prescrizione solo i reati commessi nelle date 16 marzo 2010 e 7 aprile 2010, risultando a quella data prescritti anche i reati commessi il 12 aprile 2010 e in data 1 luglio 2010, rassegnando in particolare che la Suprema Corte avrebbe errato nel calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, non è consentito in questa sede, poiché, oltre che essere proposto in difetto di allegazione, avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio
Sentenza Cassazione n. 34881/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris