CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 43574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del D'Angelo e della Santaguida, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, terzi interessati nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, contro il provvedimento del GIP che, in data 29.9.2021, aveva a sua volta respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo che era stato adottato ed eseguito sui beni nella loro nominale titolarità ai sensi degli artt. 321 comma 2 e 240b1s cod. proc. pen.; 2. ricorrono per cassazione la Santaguida ed il D'Angelo a mezzo del proprio difensore lamentando: 2.1 difetto di motivazione e violazione di legge sulla pretesa effettiva disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA]Angelo: premette che le doglianze difensive si erano concentrate, per un verso, sulla effettiva disponibilità dei beni in capo al condannato e, per altro verso, sull'aspetto relativo alla sproporzione patrimoniale dei ricorrenti; richiama i presupposti propri della misura ablativa e segnala come spetti alla pubblica accusa dimostrare l'interposizione fittizia e la effettiva dominicalità del bene in capo al condannato e richiama la giurisprudenza della S.C. sul punto.che ha escluso di poter riferire alla confisca "allargata" le disposizioni dettate dal D. Lg.vo 159 del 2011 in materia di misure di prevenzione patrimoniale; sottolinea che la sproporzione patrimoniale è cosa diversa dalla interposizione gravando sulla pubblica accusa l'onere di provare entrambe le distinte condizioni; segnala che, pur potendo la prova provenire da elementi indiziari e presunzioni logiche, essi debbono essere comunque plurimi ed evidenzia come nel provvedimento in esame il Tribunale abbia ritenuto comprovata la intestazione fittizia sul solo rilievo della mancanza di redditi leciti in capo agli odierni ricorrenti; sottolinea, tuttavia, come la riferibilità dei beni al condannato non possa riposare, come sostenuto dal Tribunale, su quest'unico elemento, ovvero sulla incapacità dei ricorrenti di giustificare gli acquisti di beni loro intestati che, tuttavia, è di per sé irrilevante atteso che la confisca è prevista per il "condannato"; 2.2 sulla pretesa sproporzione di valore tra i beni intestati ai ricorrenti ed i loro redditi dichiarati o attività economiche; difetto di motivazione e violazione di legge: rileva come il Tribunale abbia recepito integralmente le considerazioni svolte dagli inquirenti trascurando, invece, i rilievi formulati nella consulenza tecnica della difesa di cui ha impropriamente e contrariamente al vero affermato di aver tenuto conto come risulta dal confronto tra le due alternative ricostruzioni; richiama, a tal proposito, i dati del 2005 e rileva che il Tribunale ha considerato anche l'anno 2019 non oggetto di verifica; segnala che la mancata considerazione dei rilievi difensivi contenuti nella memoria può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della decisione; osserva che prima del 2005 il D'Angelo era parte di un diverso nucleo familiare; quanto al 2006, segnala che la stessa Procura della Repubblica, nella memoria depositata, aveva rimodulato il valore dell'investimento alla luce dell'importo di Euro 147.340 erogato al D'Angelo dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e di cui invece il Tribunale non ha tenuto conto alcuno; riepiloga le ragioni addotte dalla difesa/a partire dalla distinzione tra i redditi ed i beni di cui è titolare la persona fisica e quelli della ditta individuale dotata di autonoma partita IVA; all'anno di "imputazione" dell'investimento, incongruamente riferito al solo 2006; alla erogazione di una agevolazione finanziaria prevista dalla legge 488 del 1992 concessò, sino al 2005, a fondo perduto; alla differenza tra il valore "OMI" (di mercato) ed il costo di costruzione che è quello che, rappresentando una "uscita", avrebbe invece dovuto essere considerato; segnala, ancora, che il Tribunale ha effettivamente ipotizzato di "suddividere" l'importo negli anni dal 2000 al 2006 dimenticando tuttavia che sino al 2005 il D'Angelo faceva parte di altro nucleo familiare ed i relativi dati reddituali non sono stati oggetto di indagine; sottolinea che la asserita mancanza di dimostrazione della lecita provenienza del denaro investito consegue all'aver considerato esclusivamente i dati della tabella elaborata dal PM e non già quelli del consulente della difesa; ribadisce come il PM avesse preso atto della parziale erogazione del contributo pubblico con rideterminazione/riduzione del valore dell'investimento ma di cui tuttavia il Tribunale non ha tenuto conto in alcun modo concludendo nel senso che non vi è prova dell'esistenza di un contributo ex lege 448 del 1992; quanto all'immobile di via Botticelli, segnala come il Tribunale non abbia considerato la documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, la consulenza a partire dalla indebita utilizzazione degli indici OMI rispetto al costo di costruzione che era stato determinato dal consulente della difesa e fornisce una rappresentazione grafica delle spese e delle disponibilità patrimoniali e reddituali del ricorrente; quanto, infine, alla [OSCURATO:PERSONA] srl riporta a sua volta la tabella elaborata dalla difesa; sottolinea come l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo avesse già dato conto della esistenza del mutuo e del pagamento dei ratei per cui la produzione della relativa documentazione era del tutto superflua ed affatto necessaria; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso sul rilievo della congruità della motivazione che non presenta profili di illogicità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è infondato. Il Tribunale ha spiegato che gli odierni ricorrenti sono il figlio e la nuora di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, indagato per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. (e raggiunto, per questo titolo, da una misura cautelare personale) nei cui confronti il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" che, tuttavia, aveva attinto beni intestati a [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed a [OSCURATO:PERSONA]. Costoro, dunque, quali "terzi" rispetto alla contestazione, avevano chiesto la revoca del sequestro eseguito sui detti beni deducendo, per un verso, la mancanza di elementi in grado di sostenere la fittizietà della loro intestazione e la sostanziale disponibilità degli stessi la`[OSCURATO:PERSONA]Angelo e, per altro, verso, la mancanza della ritenuta sperequazione patrimoniale tra gli investimenti eseguiti su detti immobili ed i redditi percepiti; da ultimo, la mancanza di correlazione temporale tra il periodo di acquisizione dei due immobili e quella di consumazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA]Angelo. Con l'atto di appello, gli odierni ricorrenti avevano ribadito le medesime considerazioni lamentando che il GIP si era limitato a respingere l'istanza senza affrontare i rilievi difensivi. Il Tribunale, dopo aver ricordato che si verte in tema di confisca "allargata" in cui non rileva il dato della "contiguità" temporale con il reato/ né la correlazione dal punto di vista quantitativo tra i beni e le disponibilità attinte dalla misura reale rispetto al profitto illecito /conseguente al reato per cui sia intervenuta la condanna e contemplato nel "catalogo" di cui all'art. 240bis cod., pen., ha affrontato il tema, posto dalla difesa, della sussistenza di elementi idonei a far ritenere la fittizietà della intestazione, in capo agli odierni ricorrenti, dei beni di cui si discute e da ritenere nella reale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]Angelo. A tal fine ha fatto presente che si tratta di parenti stretti dell'indagato (ovvero, come si è accennato, del figlio e della nuora) ritenendo perciò legittima una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale sostanzialmente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]Angelo anche alla luce della comprovata assenza di redditi da parte del titolare apparente cui spetta di dimostrare la lecita provenienza di quei beni. Ebbene, è stato ormai più volte ribadito che la presunzione espressamente prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011, non è direttamente applicabile al sequestro penale finalizzato a!la confisca prevista dall'(allora) art. 12sexies del D.L. n. 306 del 1992 (cfr., in tal senso, e tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 15829 del 25/02/2014, Podestà ed altro, Rv. 259538 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 35202 del 03/05/2016, Bertagnolo, Rv. 267743 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 8935 del 20/01/2016, Agenzia Nazionale per l'Ammi.ne Dest.ne dei Beni Sequ4estrati ed altri, Rv. 266077 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 36092 del 06/07/2017, Florio, Rv. 270805 - 01). Questa Corte ha inoltre costantemente affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12sexies DL n. 306 del 1992, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata; in tal caso, però, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269). D'altra parte, è diffusa, nella giurisprudenza di legittimità, l'opinione che la prova della fittizia intestazione, gravante sull'accusa, sia in qualche modo facilitata quando si abbia a che fare con i parenti dell'indagato: si è detto, ad esempio, che nel caso il bene sia intestato ad un parente stretto del condannato, è sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un'attività tale da procurargli il bene acquisito per imporre, a suo carico, l'onere di dimostrarne la legittima provenienza e l'effettività della propria posizione di titolare (Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922); in definitiva, alla luce di queste decisioni, l'illecita accumulazione patrimoniale sarebbe configurabile, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790; Sez. 2, n. 4479 del 03/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243278). Quest'orientamento è stato di recente ribadito proprio da questa Sezione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 23937 del 20/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283177 - 01) con riguardo alla intestazione di beni immobili alla madre del condannato. Nel caso di specie, tuttavia, oltre al dato della sproporzione tra redditi dichiarati ed investimenti sugli immobili oggetto della misura (su cui si concentra il secondo motivo del ricorso), rileva il collegio che il Tribunale ha evidenziato una situazione di sostanziale "confusione" patrimoniale tra [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed i suoi più stretti congiunti (la moglie [OSCURATO:PERSONA], i figli Michele, [OSCURATO:PERSONA] e Luciano ed i rispettivi; coniugi) attraverso i quali il prevenuto, che dal 1988 non aveva potuto condurre le proprie attività a nome proprio in quanto attinto da misura di prevenzione, "... si è avvalso ... della costituzione di ulteriori società, aperte e poi poste in fallimento o cedute, a nome dei figli ... nonché attraverso i rispettivi coniugi", con un modo di operare tale da dimostrare "... ulteriormente l'ipotesi accusatoria della riconducibilità delle imprese gestite dal ricorrente al nucleo familiare d'origine e, in particolare, all'indagato" (cfr., così, pagg. 8 e 9 dell'ordinanza). In definitiva, quindi, si deve prendere atto che, con valutazione congrua e non censurabile in questa sede, il Tribunale ha valorizzato non soltanto il dato della ritenuta incapacità reddituale degli odierni ricorrenti ma, per altro verso, quello - su cui invero il ricorso è silente - delle modalità con cui, sin dal 1988, [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva proseguito nelle sue attività imprenditoriali e nei suoi investimenti,, condotti anche senza poter figurare in prima persona in quanto già colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, per questa ragione, costretto ad avvalersi vuoi della moglie che dei figli (e dei rispettivi coniugi) come "schermo" per i propri affari. 2. Infondato è, anche, il secondo motivo. E' in primo luogo il caso di ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc. Basile). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi). Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha ampiamente dato conto delle emergenze fattuali giudicate complessivamente idonee a fondare un giudizio di sproporzione tra i redditi percepiti dagli odierni ricorrenti e gli investimenti effettuati; sia nel complesso immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA] realizzato dalla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]Angelo", che sull'immobile di via Botticelli che, infine, nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al primo investimentp, ed a fronte del rilievo difensivo circa la necessità di considerare che esso era riferibile alla ditta e non già alla persona fisica del ricorrente, ha spiegato che si tratta, in ogni caso, di una ditta individuale dal patrimonio coincidente con quello della persona fisica ed ha preso in esame la allegazione difensiva circa l'utilizzazione, per realizzare l'immobile, di un finanziamento di Euro 457.513,00 a fondo perduto ai sensi della legge 488 del 1992; a tal proposito ha fatto presente che dalla contabile del Banco di Roma da cui si desume il versamento della prima "tranche" di £. 285.290.000 sul conto corrente del D'[OSCURATO:PERSONA] , tuttavia, mancherebbe la causale del bonifico di £. 285.290.000; per altro verso, che la contabile del Banco di Roma conterrebbe la indicazione della somma scritta "a penna"; che la lettera della BNL dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non fa alcun riferimento alla erogazione di somme precedenti e che, da ultimo, non era stata fornita la prova di erogazioni ulteriori rispetto alla prima sopra indicata. Ha precisato di non poter valutare, perché tardiva, la documentazione sul rimborso IVA ottenuto dal D'Angelo mentre il finanziamento di Euro 77.469,00 era stato considerato già dal GIP. Con riguardo all'immobile di via Botticelli, anche in tal caso la difesa ha dedotto la erroneità dell'utilizzo del valore OMI che aveva portato ad individuare (con un criterio dichiaratamente utilizzato in "favor rei") un costo al mq. di Euro 340 e pertanto di Euro 554.200 come somma investita (al netto di tutte le opere accessorie e pertinenziali). Ha sottolineato i profili di inattendibilità della ricostruzione difensiva compendiata nella perizia dell'ing. Demarzo facendo riferimento ad elementi fattuali ,quali le prove di calcestruzzo risalenti al 2005 e l'accatastamento nel 2006 che davano conto della realizzazione dell'immobile già a quella data; non ha inoltre mancato di richiamare gli elementi acquisiti in ordine alla reale superficie dell'immobile con riguardo sa quanto riferito dal D'Amico. Da ultimo, per quanto concerne la società [OSCURATO:PERSONA] srl, il Tribunale ha stimato incongruo l'acquisto, intervenuto nel maggio del 2007, di un terreno per 140.000 Euro seguitd, nel novembre 2007, dall'acquisto di un altro terreno per 155.000 Euro con versamento del prezzo da parte dei soci e senza che risultasse alcun mutuo. Ha sottolineato che si tratta di impegni del tutto incongrui rispetto ai redditi del 2007, non potendo essere considerati né i 3.500 Euro per la vendita di una autovettura né i 24.000 Euro versati dal D'Angelo come caparra confirmatoria di un contratto poi rimasto inadempiuto; per altro verso, ha fatto presente la mancanza di riscontri, anche di natura documentale/ tesi difensiva secondo cui i 57.500 Euro versati per la compravendita del novembre del 2007 verrebbero dal mutuo di 190.000 con [OSCURATO:PERSONA] di cui, per l'appunto, manca ogni documentazione anche relativa alla restituzione. In definitiva, le deduzioni difensive circa la inadeguata o, addirittura, omessa risposta ai rilievi difensivi compendiati nella perizia contabile, non riescono ad evidenziare profili di violazione di legge nemmeno "sub specie" di omessa motivazione dovendosi peraltro considerare come la complessiva lettura del provvedimento impugnato dia comunque conto degli elementi su cui è stato fondato il giudizio di sproporzione patrimoniale e senza che i pur evidenziati profili su cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare le ragioni difensive siano tali da incidere in maniera così radicale sul percorso logico che sorregge la decisione in modo tale da renderlo sostanzialmente incomprensibile e, perciò, suscettibile di fondare una censura di violazione di legge con riferimento al disposto di cui