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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 13843/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36128 -2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'IPPOLITO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 2225/2016; [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N. 36128/2019 Cron.

Rep.

Ud.24/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.391/19, la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto, in parte , l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di addebito e precedente verbale unico di accertamento, emessi dall’Inps per mancato pagamento del minimale contributivo in riferimento adalcuni lavoratori.

Per quanto qui di interesse, la Corte d’appello rilevava che: a) era stata acquisita la prova del pagamento di retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro, in quanto la società non aveva mai specificamente contestato il relativo rilievo , formulat o nel verbale di accertamento, e nemmeno le risultanze della consulenza contabile svolta d’ufficio, che quantificava le somme evase; b) i contributi andavano pagati anche nel caso di sospensione dell’attività lavorativa concordata tradatore e lavoratore, in base alla giurisprudenza di legittimità; la sentenza cita la pronuncia di questa Corte n.4690/2019.

Avverso la sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre motivi.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 e 118 disp.att. c.p.c. per non avere la Corte motivato le ragioni del rigetto del gravame, ed essendosi limitata a richiamare, per relationem, Cass. n. 4690/19.

Con il secondo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.414 e 416 c.p.c., in combinato disposto con l’art.2697 c.c.,per avere la Corte invertito l’onere probatorio, non considerando che spettava all’Inps dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Con il terzo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.l. n.338/89 conv.,con modif., in l. n.389/89, dell’art.12 l. n.153/69, nonché degli artt.2, co.25 l. n.549/95 e 29, co.1 d.l. n.244/95,per non avere la Corte ritenuto che la sospensione dell’attività lavorativa concordata tra datore e lavoratore, sebbene non comunicata all’ente previdenziale, escludesse l’obbligo di pagamento della contribuzione.

Il primo motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. sussiste quando il vizio investe l’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", mentre resta esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U. n. 8053/14, Cass.n.23940/17).

La sentenza impugnata non incorre in alcuna di tali anomalie, poiché lascia chiaramente intendere il percorso logico-giuridico posto a base della decisione.

In particolare, la Corte ha ritenuta acquisita la prova del pagamento di retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro, in quanto la società non aveva mai specificamente contestato il relativo rilievo formulato nel verbale di accertamento e nemmeno le risultanze della consulenza contabile svolta d’ufficio,che quantificava le somme evase.

Ha poi escluso la possibilità di sospendere l’obbligo contributivo in caso di sospensione concordata dell’attività lavorativa.

In proposito, va rilevato che l’adesione al precedente di questa Corte n.4690/19 non vale a rendere nulla la motivazione, poiché redatta solo per relationem.

La Corte ha, infatti , mostrato di far proprie le argomentazioni rese nel citato precedente di legittimità, che dunque costituiscono autonoma ragione decisoria della pronuncia, peraltro calate entro la fattispecie concreta, di cui la Corte dà conto esaminando il contenuto del motivo d’appello.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

Non sussiste alcuna violazione dell’art.2697 c.c. commessa dalla Corte.

La sentenza, infatti, non afferma che l’Inps fosse esonerato dal dimostrare il pagamento di retribuzioni per importi inferiori a quelle previste dal CCNL.

La Corte ha bensì ritenuto che l’Inps avessefornito la relativa prova.

In particolare, la prova è stata ritenuta acquisita dalla sentenza impugnata attraverso la mancata contestazione della società dei rilievi mossi dall’Inps nel verbale unico di accertamento in cui si contestava il pagamento di retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL, in uno alla mancata contestazione delle risultanze di c.t.u. in cui sidava atto dell’evasione contributiva fondata anche sul pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi.

Trattasi di una valutazione in punto di prova non contestabile alla luce di una pretesa violazione dell’art.2697 c.c.

Quanto poi al fatto che, in realtà, la mancata contestazione non si ebbe mai da parte della società, trattasi di rilievo inammissibile per genericità.

In modo non autosufficiente, il motivo non si incarica di trascrivere o riportare in modo specifico il contenuto degli atti difensivi di primo grado, da cui doveva evincersi l’avanzatacontestazione.

Infine, infondato è anche il terzo motivo.

La sospensione dell’attività lavorativa frutto di un accordo tra datore e lavoratore, non rileva e non si riverbera sul rapporto previdenziale, in seno al quale la contribuzione continua ad essere dovuta nonostante tale accordo.

Nel settore edile, cui appartiene la ricorrente, i casi di esclusione dal pagamento dei contributi sono legati ad ipotesi tassativamente previste di sospensione dell’attività lavorativa, individuate dall’art.29 d.l. n.244/95 e dal relativo d.m. 16.12.1996 (art.1).

Al di fuori di tali casi, e quindi anche nel caso di sospensione concordata, l’obbligo contributivo continua a permanere intatto (Cass.4690/19, Cass.22178/21, Cass.15552/22).Tale orientamento, cui va data continuità in questa sede, è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, che dunque merita conferma.

Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36128 -2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'IPPOLITO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 2225/2016; [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N. 36128/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.391/19, la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto, in parte , l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di addebito e precedente verbale unico di accertamento, emessi dall’Inps per mancato pagamento del minimale contributivo in riferimento adalcuni lavoratori. Per quanto qui di interesse, la Corte d’appello rilevava che: a) era stata acquisita la prova del pagamento di retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro, in quanto la società non aveva mai specificamente contestato il relativo rilievo , formulat o nel verbale di accertamento, e nemmeno le risultanze della consulenza contabile svolta d’ufficio, che quantificava le somme evase; b) i contributi andavano pagati anche nel caso di sospensione dell’attività lavorativa concordata tradatore e lavoratore, in base alla giurisprudenza di legittimità; la sentenza cita la pronuncia di questa Corte n.4690/2019. Avverso la sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 e 118 disp.att. c.p.c. per non avere la Corte motivato le ragioni del rigetto del gravame, ed essendosi limitata a richiamare, per relationem, Cass. n. 4690/19. Con il secondo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.414 e 416 c.p.c., in combinato disposto con l’art.2697 c.c.,per avere la Corte invertito l’onere probatorio, non considerando che spettava all’Inps dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Con il terzo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.l. n.338/89 conv.,con modif., in l. n.389/89, dell’art.12 l. n.153/69, nonché degli artt.2, co.25 l. n.549/95 e 29, co.1 d.l. n.244/95,per non avere la Corte ritenuto che la sospensione dell’attività lavorativa concordata tra datore e lavoratore, sebbene non comunicata all’ente previdenziale, escludesse l’obbligo di pagamento della contribuzione. Il primo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. sussiste quando il vizio investe l’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", mentre resta esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/14, Cass.n.23940/17). La sentenza impugnata non incorre in alcuna di tali anomalie, poiché lascia chiaramente intendere il percorso logico-giuridico posto a base della decisione. In particolare, la Corte ha ritenuta acquisita la prova del pagamento di retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro, in quanto la società non aveva mai specificamente contestato il relativo rilievo formulato nel verbale di accertamento e nemmeno le risultanze della consulenza contabile svolta d’ufficio,che quantificava le somme evase. Ha poi escluso la possibilità di sospendere l’obbligo contributivo in caso di sospensione concordata dell’attività lavorativa. In proposito, va rilevato che l’adesione al precedente di questa Corte n.4690/19 non vale a rendere nulla la motivazione, poiché redatta solo per relationem. La Corte ha, infatti , mostrato di far proprie le argomentazioni rese nel citato precedente di legittimità, che dunque costituiscono autonoma ragione decisoria della pronuncia, peraltro calate entro la fattispecie concreta, di cui la Corte dà conto esaminando il contenuto del motivo d’appello. Il secondo motivo è parimenti infondato. Non sussiste alcuna violazione dell’art.2697 c.c. commessa dalla Corte. La sentenza, infatti, non afferma che l’Inps fosse esonerato dal dimostrare il pagamento di retribuzioni per importi inferiori a quelle previste dal CCNL. La Corte ha bensì ritenuto che l’Inps avessefornito la relativa prova. In particolare, la prova è stata ritenuta acquisita dalla sentenza impugnata attraverso la mancata contestazione della società dei rilievi mossi dall’Inps nel verbale unico di accertamento in cui si contestava il pagamento di retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL, in uno alla mancata contestazione delle risultanze di c.t.u. in cui sidava atto dell’evasione contributiva fondata anche sul pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi. Trattasi di una valutazione in punto di prova non contestabile alla luce di una pretesa violazione dell’art.2697 c.c. Quanto poi al fatto che, in realtà, la mancata contestazione non si ebbe mai da parte della società, trattasi di rilievo inammissibile per genericità. In modo non autosufficiente, il motivo non si incarica di trascrivere o riportare in modo specifico il contenuto degli atti difensivi di primo grado, da cui doveva evincersi l’avanzatacontestazione. Infine, infondato è anche il terzo motivo. La sospensione dell’attività lavorativa frutto di un accordo tra datore e lavoratore, non rileva e non si riverbera sul rapporto previdenziale, in seno al quale la contribuzione continua ad essere dovuta nonostante tale accordo. Nel settore edile, cui appartiene la ricorrente, i casi di esclusione dal pagamento dei contributi sono legati ad ipotesi tassativamente previste di sospensione dell’attività lavorativa, individuate dall’art.29 d.l. n.244/95 e dal relativo d.m. 16.12.1996 (art.1). Al di fuori di tali casi, e quindi anche nel caso di sospensione concordata, l’obbligo contributivo continua a permanere intatto (Cass.4690/19, Cass.22178/21, Cass.15552/22).Tale orientamento, cui va data continuità in questa sede, è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, che dunque merita conferma. Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presuppo
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