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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02640/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . t [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza del 19/12/2019 con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di arresto e 1000 euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di anni 2, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 186 co. 2 lettera c) cod. strada perché circolava sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Fiat 500 Abarth targato EF5083D pur essendo in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche e precisamente con un tasso alcolemico riscontrato pari a 1,70 g/I prima prova e volume insufficiente per la seconda prova (a fronte del limite legale di 0,5 g/l).

Con l'aggravante di cui all'ad. 186 comma 2 sexies, DIvo 285/92 per avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 del giorno successivo.

Accertato in Zogno (BG) in data 08.04.2018 alle ore 02.59.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il Serafini, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 186 cod. strada, 192 e 533 cod. proc. pen. 24 e 27 cost e l'invalidità del test etilometrico.

Il difensore ricorrente sostiene di avere suggerito al proprio assistito di richie- dere in primo grado il giudizio abbreviato "facendo affidamento e richiamandosi integralmente" al dictum di questa Sez. 4 n. 38618/19 secondo cui è onere della [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro.

Soltanto successivamente -riconosce il ricorrente- è andato consolidandosi il diverso indirizzo che ha valorizzato un onere di allegazione in capo a chi si duole del mancato funzionamento dell'etilometro stesso.

E in questa prospettiva, la ri- chiesta di celebrazione del processo abbreviato secco comporterebbe, ora ma non già allora, in assenza di una preliminare eccezione sul punto da parte della difesa, un'implicita accettazione del compendio probatorio e quindi anche delle risultanze etilometriche non corredate dalla prova della corretta omologazione/revisione del macchinario.

La logica processuale sottesa all'insegnamento in commento -prosegue il ri- corso- si scontra peraltro con un dato di fatto incontestabile: una prova etilome- trica, intrinsecamente caratterizzata da un elevato numero di variabili soggette a mutamento, se non adeguatamente supportata sul piano scientifico, non potrà che essere valutata inaffidabile tanto nel giudizio ordinario quanto in quello abbreviato.Le regole ed i principi processuali inerenti alla valutazione della prova e dell'ol- tre ogni ragionevole dubbio di cui agli art. 192 e 533 cod. proc. pen. restano infatti le medesime.

Pertanto, riprendendo un passaggio proprio della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, che ha gettato le basi per il mutato indirizzo giurisprudenziale in tema di onere della prova in relazione reato di cui all'ad 186 cod. strada, se è vero come è vero che l'affidabilità dell'omologazione e della ta- ratura degli apparecchi elettronici costituisce l'imprescindibile presupposto a che le relative risultanze possano costituire fonte di prova della violazione, non si com- prende come la semplice richiesta di giudizio abbreviato possa, per così dire, sa- nare l'intrinseca ed oggettiva inattendibilità di una sola (come è nel caso che ci occupa!) prova etilometrica non supportata dalla documentazione attestante l'av- venuta revisione della macchina.

In simili ipotesi, proprio ed anche al fine di prevenire affermazioni di respon- sabilità fondate su un compendio probatorio incerto, il codice di procedura penale, all'art. 441 co. 5, avrebbe consentito peraltro al giudice - anche successivamente all'ammissione al rito abbreviato - di attivare poteri istruttori d'ufficio.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Come ricordano le sentenze di merito, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 2,59, l'imputato, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat 500 Abarth in Zogno (Bergamo), veniva fermato e sottoposto a controllo alcolimetrico, il cui esito era, ad una prima prova, di 1,70 O. [OSCURATO:PERSONA], che presentava alito venoso, occhi lucidi e difficoltà di linguaggio, non riusciva ad eseguire il secondo test alcolemico, stante "volume ripetutamente insufficiente".

Nel processo, svoltosi in primo grado con rito abbreviato, l'imputato si richia- mava alle dichiarazioni scritte con le quali aveva affermato di essere dispiaciuto per l'accaduto e di aver bevuto in quell'occasione due birre durante la serata, pre- cisando che tale dose non era incompatibile con la propria conformazione fisica, sia per l'altezza, pari a mt. 1,85, sia per il peso, pari a kg. 90, e giustificando la sua agitazione per il fatto che aveva vissuto qualche anno prima la stessa espe- rienza.

E in proposito il giudice di primo grado ha fatto rilevare che, effettivamente, nel casellario giudiziale del Serafini era annotato il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo in data 12 giugno 2015, esecutivo in data i luglio 2015, per il reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in data 28.2.2015, poi estinto con ordinanza in data 5.2.2016 per esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

3. Orbene, quanto al motivo di appello circa la mancanza di prova che l'etilo- metro fosse stato sottoposto alla revisione periodica ed ai collaudi prescritti per legge, la Corte territoriale ha fornito una logica e congrua motivazione con la quale il ricorrente, in concreto, non si confronta.

Già in appello la Difesa del Serafini aveva obiettato che dagli atti emergeva che l'apparecchiatura utilizzata dagli operanti risultava omologata, ma non anche sottoposta alla doverosa periodica taratura, così come previsto dall'art. 379, comma 7, D.P.R. n. 485/1992 e che, secondo un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di esito positivo di alcooltest, costituiva onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria ad esso, quale la sus- sistenza di vizi dello strumento utilizzato o l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione.

Ebbene, tale doglianza è stata motivatamente confutata sul rilievo che questa Corte di legittimità ha più volte precisato che nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad og- getto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non si- gnifica che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corre- dare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg.

Esec.

Cod.

Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti" (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

E tale onere di allegazione circa il buon funzionamento dell'apparec- chio -è stato precisato- non può risolversi nella richiesta di essere portato a cono- scenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828).

Sarà l'imputato, a dover dimostrare l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'e- tilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280958; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659).

4. Nel caso in esame l'imputato non ha eccepito nulla in ordine al buon fun- zionamento dell'apparecchio né durante il controllo, né espressamente nel corso del processo di primo grado, svoltosi - si badi - con le forme del rito abbreviato, sicché corretto appare da parte della Corte territoriale l'avere ritenuto implicita l'accettazione da parte del Serafini dell'utilizzazione dello scontrino dell'alcoltest (e proprio in tal senso si è espressa la citata sentenza n. 3201/2020).

Tuttavia, con il ricorso il difensore sottolinea che il revirement giurispruden- ziale sopra ricordato è successivo alla definizione del processo di primo grado, il che dovrebbe escludere nella fattispecie un giudizio di "accettazione implicita" de- gli esiti dell'alcoltest coincidente con la richiesta di rito abbreviato, come conse- guenza del mancato assolvimento del citato onere di allegazione che - all'epoca della scelta del rito -non era ancora stato previsto in sede di legittimità.

Orbene, a prescindere dal principio di diritto ora affermato in via inequivoca, non vi è dubbio che la Difesa, nel corso del giudizio di merito, per quanto svoltosi nelle forme del rito abbreviato (rito che, come ricorda lo stesso ricorrente, lascia comunque sempre aperta la facoltà di sollecitate un'integrazione probatoria, nella specie non proposta), non ha messo in discussione la valenza accertativa ricono- sciuta in astratto alla metodologia di accertamento del tasso alcolemico (mediante l'alcoltest), né ha presentato richieste specifiche di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni dell'apparecchio in concreto utiliz- zato, confutandone così l'attendibilità.

Considerato quindi che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità delle prove, così come quelle che sollecitano un giudizio astratto di inattendibilità delle stesse, nella specie neppure chiaramente esplicitato in relazione ad un presunto mancato rispetto delle procedure di omologazione/revisione del macchinario utilizzato, il ricorso si palesa come generico e aspecifico, non ravvisandosi, per contro, discra- sie nel percorso logico della Corte territoriale che, sulla base degli esiti di un ac- certamento tecnicamente corretto (e all'epoca non contestato), ha assunto una decisione a ciò correlata.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza del 19/12/2019 con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di arresto e 1000 euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di anni 2, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 186 co. 2 lettera c) cod. strada perché circolava sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Fiat 500 Abarth targato EF5083D pur essendo in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche e precisamente con un tasso alcolemico riscontrato pari a 1,70 g/I prima prova e volume insufficiente per la seconda prova (a fronte del limite legale di 0,5 g/l). Con l'aggravante di cui all'ad. 186 comma 2 sexies, DIvo 285/92 per avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 del giorno successivo. Accertato in Zogno (BG) in data 08.04.2018 alle ore 02.59. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il Serafini, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 186 cod. strada, 192 e 533 cod. proc. pen. 24 e 27 cost e l'invalidità del test etilometrico. Il difensore ricorrente sostiene di avere suggerito al proprio assistito di richie- dere in primo grado il giudizio abbreviato "facendo affidamento e richiamandosi integralmente" al dictum di questa Sez. 4 n. 38618/19 secondo cui è onere della [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro. Soltanto successivamente -riconosce il ricorrente- è andato consolidandosi il diverso indirizzo che ha valorizzato un onere di allegazione in capo a chi si duole del mancato funzionamento dell'etilometro stesso. E in questa prospettiva, la ri- chiesta di celebrazione del processo abbreviato secco comporterebbe, ora ma non già allora, in assenza di una preliminare eccezione sul punto da parte della difesa, un'implicita accettazione del compendio probatorio e quindi anche delle risultanze etilometriche non corredate dalla prova della corretta omologazione/revisione del macchinario. La logica processuale sottesa all'insegnamento in commento -prosegue il ri- corso- si scontra peraltro con un dato di fatto incontestabile: una prova etilome- trica, intrinsecamente caratterizzata da un elevato numero di variabili soggette a mutamento, se non adeguatamente supportata sul piano scientifico, non potrà che essere valutata inaffidabile tanto nel giudizio ordinario quanto in quello abbreviato.Le regole ed i principi processuali inerenti alla valutazione della prova e dell'ol- tre ogni ragionevole dubbio di cui agli art. 192 e 533 cod. proc. pen. restano infatti le medesime. Pertanto, riprendendo un passaggio proprio della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, che ha gettato le basi per il mutato indirizzo giurisprudenziale in tema di onere della prova in relazione reato di cui all'ad 186 cod. strada, se è vero come è vero che l'affidabilità dell'omologazione e della ta- ratura degli apparecchi elettronici costituisce l'imprescindibile presupposto a che le relative risultanze possano costituire fonte di prova della violazione, non si com- prende come la semplice richiesta di giudizio abbreviato possa, per così dire, sa- nare l'intrinseca ed oggettiva inattendibilità di una sola (come è nel caso che ci occupa!) prova etilometrica non supportata dalla documentazione attestante l'av- venuta revisione della macchina. In simili ipotesi, proprio ed anche al fine di prevenire affermazioni di respon- sabilità fondate su un compendio probatorio incerto, il codice di procedura penale, all'art. 441 co. 5, avrebbe consentito peraltro al giudice - anche successivamente all'ammissione al rito abbreviato - di attivare poteri istruttori d'ufficio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Come ricordano le sentenze di merito, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 2,59, l'imputato, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat 500 Abarth in Zogno (Bergamo), veniva fermato e sottoposto a controllo alcolimetrico, il cui esito era, ad una prima prova, di 1,70 O. [OSCURATO:PERSONA], che presentava alito venoso, occhi lucidi e difficoltà di linguaggio, non riusciva ad eseguire il secondo test alcolemico, stante "volume ripetutamente insufficiente". Nel processo, svoltosi in primo grado con rito abbreviato, l'imputato si richia- mava alle dichiarazioni scritte con le quali aveva affermato di essere dispiaciuto per l'accaduto e di aver bevuto in quell'occasione due birre durante la serata, pre- cisando che tale dose non era incompatibile con la propria conformazione fisica, sia per l'altezza, pari a mt. 1,85, sia per il peso, pari a kg. 90, e giustificando la sua agitazione per il fatto che aveva vissuto qualche anno prima la stessa espe- rienza. E in proposito il giudice di primo grado ha fatto rilevare che, effettivamente, nel casellario giudiziale del Serafini era annotato il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo in data 12 giugno 2015, esecutivo in data i luglio 2015, per il reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in data 28.2.2015, poi estinto con ordinanza in data 5.2.2016 per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. 3. Orbene, quanto al motivo di appello circa la mancanza di prova che l'etilo- metro fosse stato sottoposto alla revisione periodica ed ai collaudi prescritti per legge, la Corte territoriale ha fornito una logica e congrua motivazione con la quale il ricorrente, in concreto, non si confronta. Già in appello la Difesa del Serafini aveva obiettato che dagli atti emergeva che l'apparecchiatura utilizzata dagli operanti risultava omologata, ma non anche sottoposta alla doverosa periodica taratura, così come previsto dall'art. 379, comma 7, D.P.R. n. 485/1992 e che, secondo un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di esito positivo di alcooltest, costituiva onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria ad esso, quale la sus- sistenza di vizi dello strumento utilizzato o l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione. Ebbene, tale doglianza è stata motivatamente confutata sul rilievo che questa Corte di legittimità ha più volte precisato che nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad og- getto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio. Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non si- gnifica che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corre- dare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti" (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). E tale onere di allegazione circa il buon funzionamento dell'apparec- chio -è stato precisato- non può risolversi nella richiesta di essere portato a cono- scenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828). Sarà l'imputato, a dover dimostrare l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'e- tilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280958; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659). 4. Nel caso in esame l'imputato non ha eccepito nulla in ordine al buon fun- zionamento dell'apparecchio né durante il controllo, né espressamente nel corso del processo di primo grado, svoltosi - si badi - con le forme del rito abbreviato, sicché corretto appare da parte della Corte territoriale l'avere ritenuto implicita l'accettazione da parte del Serafini dell'utilizzazione dello scontrino dell'alcoltest (e proprio in tal senso si è espressa la citata sentenza n. 3201/2020). Tuttavia, con il ricorso il difensore sottolinea che il revirement giurispruden- ziale sopra ricordato è successivo alla definizione del processo di primo grado, il che dovrebbe escludere nella fattispecie un giudizio di "accettazione implicita" de- gli esiti dell'alcoltest coincidente con la richiesta di rito abbreviato, come conse- guenza del mancato assolvimento del citato onere di allegazione che - all'epoca della scelta del rito -non era ancora stato previsto in sede di legittimità. Orbene, a prescindere dal principio di diritto ora affermato in via inequivoca, non vi è dubbio che la Difesa, nel corso del giudizio di merito, per quanto svoltosi nelle forme del rito abbreviato (rito che, come ricorda lo stesso ricorrente, lascia comunque sempre aperta la facoltà di sollecitate un'integrazione probatoria, nella specie non proposta), non ha messo in discussione la valenza accertativa ricono- sciuta in astratto alla metodologia di accertamento del tasso alcolemico (mediante l'alcoltest), né ha presentato richieste specifiche di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni dell'apparecchio in concreto utiliz- zato, confutandone così l'attendibilità. Considerato quindi che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità delle prove, così come quelle che sollecitano un giudizio astratto di inattendibilità delle stesse, nella specie neppure chiaramente esplicitato in relazione ad un presunto mancato rispetto delle procedure di omologazione/revisione del macchinario utilizzato, il ricorso si palesa come generico e aspecifico, non ravvisandosi, per contro, discra- sie nel percorso logico della Corte territoriale che, sulla base degli esiti di un ac- certamento tecnicamente corretto (e all'epoca non contestato), ha assunto una decisione a ciò correlata. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r