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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 46380/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, revocando l'ordine di demolizione, ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42/2004, per aver realizzato in zona sismica e vincolata opere edilizie abusive (la sostituzione di una vecchia baracca abusiva in legno e lamiere con una nuova baracca con dimensioni di 13,50 mq.).

2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'omessa motivazione in relazione al motivo di doglianza con cui si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 3.

Ad avviso del Collegio, il ricorso, fissato avanti a questa Settima sezione sul rilievo che l'impugnante non si sarebbe confrontato con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non può essere ritenuto inammissibile, sicché, essendo i reati ad oggi pacificamente prescritti e non essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati.

4. La stessa sentenza (pag. 2) dà infatti atto della proposizione, in via subordinata, di quel motivo di gravame, senza tuttavia procedere all'analisi del medesimo ed al suo espresso rigetto.

E' ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la non particolare tenuità del fatto può essere ricavata anche implicitamente dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-02) - che, nel caso di specie, contiene in effetti taluni elementi che potrebbero deporre per questa conclusione - ma, tenendo anche conto della natura del manufatto, delle sue modeste dimensioni e della demolizione del medesimo spontaneamente intervenuta a cura dell'imputato (ciò che ha giustificato la revoca dell'ordine di demolizione), il ricorso non può dirsi manifestamente infondato.

5. Dovendosi dunque ritenere validamente costituito il rapporto processuale in sede di legittimità, ed essendo i reati - consumati prima della data di accertamento del 3 marzo 2017 - certamente ad oggi prescritti, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e il provvedimento, per consolidato orientamento, può essere adottato anche da questa Settima sezione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, revocando l'ordine di demolizione, ha confermato la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42/2004, per aver realizzato in zona sismica e vincolata opere edilizie abusive (la sostituzione di una vecchia baracca abusiva in legno e lamiere con una nuova baracca con dimensioni di 13,50 mq.). 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'omessa motivazione in relazione al motivo di doglianza con cui si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 3. Ad avviso del Collegio, il ricorso, fissato avanti a questa Settima sezione sul rilievo che l'impugnante non si sarebbe confrontato con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non può essere ritenuto inammissibile, sicché, essendo i reati ad oggi pacificamente prescritti e non essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati. 4. La stessa sentenza (pag. 2) dà infatti atto della proposizione, in via subordinata, di quel motivo di gravame, senza tuttavia procedere all'analisi del medesimo ed al suo espresso rigetto. E' ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la non particolare tenuità del fatto può essere ricavata anche implicitamente dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-02) - che, nel caso di specie, contiene in effetti taluni elementi che potrebbero deporre per questa conclusione - ma, tenendo anche conto della natura del manufatto, delle sue modeste dimensioni e della demolizione del medesimo spontaneamente intervenuta a cura dell'imputato (ciò che ha giustificato la revoca dell'ordine di demolizione), il ricorso non può dirsi manifestamente infondato. 5. Dovendosi dunque ritenere validamente costituito il rapporto processuale in sede di legittimità, ed essendo i reati - consumati prima della data di accertamento del 3 marzo 2017 - certamente ad oggi prescritti, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e il provvedimento, per consolidato orientamento, può essere adottato anche da questa Settima sezione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso
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