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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07894/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n.14770/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.5179/09/2022depositata il 21/12/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1,comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.14770/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.5179/09/2022depositata il 21/12/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1,comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]   
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