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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:817
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0001 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 2 ottobre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]) – Giurisdizione obbligatoria – Decisione non vincolante – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑1/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2024, nel procedimento X contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, J.‑C.

Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU 2004, L 373, pag. 37 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]) per una controversia tra X, proprietaria di un’impresa individuale, e l’[OSCURATO:PERSONA] NV, una compagnia di assicurazioni (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in relazione al principio della parità di trattamento tra donne e uomini nell’accesso dei datori di lavoro alle assicurazioni contro le conseguenze dell’assenza del loro personale.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 3 della direttiva 2004/113, intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue: «1.

Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità [europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell’area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. (...)

4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l’impiego e l’occupazione.

La [pr]esente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari». 4 L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Fattori attuariali», al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni».

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 5 L’articolo 7 dell’Algemene wet gelijke behandeling (legge generale sulla parità di trattamento), del 2 marzo 1994 (Stb. 1994, n. 230) (in prosieguo: la «legge sulla parità di trattamento»), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «È vietata la discriminazione nella fornitura di beni o servizi o nella concessione dell’accesso a beni o servizi, nella conclusione, nell’esecuzione o nella risoluzione dei relativi contratti, nonché nella fornitura di orientamenti sulle carriere e di consulenza o di informazioni sull’orientamento scolastico o professionale, quando tali operazioni sono effettuate: a. nell’esercizio di una professione o di un’attività commerciale; b. dalle pubbliche amministrazioni; c. da istituzioni operanti nel settore degli alloggi, della protezione sociale, dell’assistenza sanitaria, della cultura o dell’istruzione, o d. da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione o di un’attività commerciale, purché la fornitura abbia luogo nella sfera pubblica». 6 L’articolo 10, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] voor de rechten van de mens (legge relativa all’Istituto per i diritti umani), del 24 novembre 2011 (Stb. 2011, n. 573), è così formulato: «Su richiesta scritta, il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] può condurre un’indagine per determinare se sia stata o sia commessa una discriminazione ai sensi della legge generale sulla parità di trattamento, della [Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne)] o dell’articolo 646 del libro 7 del [[OSCURATO:PERSONA] (codice civile)], e può comunicare la propria decisione a tale riguardo.

Il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] può inoltre indagare, di propria iniziativa, per determinare se una simile discriminazione sia commessa in modo sistematico e può comunicare la propria decisione a tale riguardo». 7 L’articolo 11 della legge relativa all’Istituto per i diritti umani, al paragrafo 1, così dispone: «Il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] avvia un’indagine e comunica per iscritto la propria decisione, che deve essere motivata, al ricorrente, all’autore della discriminazione e, se del caso, alla vittima della discriminazione». 8 L’articolo 13 di tale legge, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] può agire in giudizio per chiedere che un comportamento contrario alla legge generale sulla parità di trattamento, alla legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne o all’articolo 646 del libro 7 del codice civile sia dichiarato illegale, che tale comportamento sia vietato o che sia ordinato di eliminarne le conseguenze». 9 Ai sensi dell’articolo 28 del Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling (decreto relativo alle modalità dell’indagine sulla parità di trattamento): «La decisione del [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)], eventualmente accompagnata da raccomandazioni, è pubblica.

Qualora, secondo il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)], la tutela degli interessi sostanziali delle parti, delle persone interessate o dei terzi lo giustifichi, può essere sufficiente la consegna di una copia anonimizzata della decisione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 X impiega esclusivamente personale femminile nella propria impresa. 11 L’[OSCURATO:PERSONA] propone assicurazioni non vita agli imprenditori, comprese assicurazioni contro le conseguenze dell’assenza del loro personale. 12 Secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], in caso di assenza di un dipendente per malattia, il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare una parte della retribuzione per un periodo che dura, in linea di principio, fino a 102 settimane.

Il datore di lavoro può assicurarsi contro detto rischio presso un assicuratore, stipulando un’assicurazione contro le conseguenze di una siffatta assenza.

Tale assicurazione prevede il versamento al datore di lavoro di un’indennità che copre una parte della retribuzione di un dipendente malato durante i primi due anni di malattia. 13 Il sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA] contiene uno strumento che consente di calcolare l’importo del premio della polizza assicurativa.

X ha utilizzato tale strumento mentre impiegava esclusivamente personale femminile e, secondo il calcolo effettuato con il medesimo strumento, detto premio ammontava a circa EUR 920,64 al mese.

Dopo aver effettuato un nuovo calcolo, basato sull’ipotesi in cui ella impiegasse soltanto personale maschile, tale premio ammontava a EUR 691,88 al mese. 14 Rispondendo ad una domanda di X, l’[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che l’importo del premio è calcolato in funzione di dati relativi al rischio e di dati storici che includono vari fattori, tra cui in particolare il sesso. 15 Le condizioni di assicurazione dell’[OSCURATO:PERSONA] indicano che l’importo del premio dipende dall’attività dell’impresa, dai dati relativi all’assenza dei dipendenti nel settore di attività, vale a dire in funzione del numero di dipendenti, dai tassi di copertura, dai dati relativi ai dipendenti, quali la retribuzione annua garantita, l’anno di nascita e il sesso, dai giorni di assenza e dalle indennità pagate durante gli ultimi tre anni. 16 X ha proposto un’istanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani), organismo di rinvio, per ottenere una decisione sulla questione se sussista, nelle circostanze sopra descritte, una discriminazione basata sul sesso, che è vietata.

A tale riguardo, ella ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] pratichi una siffatta discriminazione includendo il fattore sesso nel calcolo dell’importo del premio dell’assicurazione contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti.

Ne conseguirebbe che il premio richiesto per un personale interamente femminile sarebbe più elevato di quello richiesto per un personale interamente maschile. 17 Per contro, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, dinanzi all’organismo di rinvio, che essa chiede un premio più elevato per assicurare le donne perché il loro tasso medio di assenza per malattia è statisticamente più elevato.

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], dalla direttiva 2004/113 risulta soltanto che l’utilizzo del sesso come fattore nell’ambito delle assicurazioni non può comportare, per i singoli, differenze in materia di premi e di prestazioni.

Tale direttiva si applicherebbe quindi solo alle assicurazioni e alle pensioni che siano private, volontarie e non legate al rapporto di lavoro.

Orbene, non sarebbe questo il caso dell’assicurazione oggetto della controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi l’organismo di rinvio.

Pertanto, sarebbe consentito utilizzare il sesso come fattore per determinare il premio. 18 L’organismo di rinvio si chiede, in primo luogo, se X possa invocare la direttiva 2004/113.

Esso ritiene che X non possa avvalersi della tutela conferita dall’articolo 7 della legge sulla parità di trattamento, poiché non sarebbe lei ad essere discriminata, bensì le sue dipendenti.

Orbene, l’articolo in parola dovrebbe essere considerato la trasposizione dell’articolo 3 di tale direttiva nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA], il che renderebbe necessario determinare la portata di detta direttiva. 19 In secondo luogo, l’organismo di cui si tratta ritiene che dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/113 si possa dedurre implicitamente che sono consentite differenze in materia di premi e di prestazioni per le persone che non siano singoli, a causa dell’utilizzo del sesso come fattore attuariale.

A suo avviso, nell’ipotesi in cui la direttiva 2004/113 fosse applicabile nel caso di specie, occorrerebbe determinare se la presa in considerazione di differenze attuariali collegate al sesso nel calcolo dell’importo del premio dell’assicurazione contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti comporti una discriminazione indiretta basata sul sesso in quanto un datore di lavoro sarebbe eventualmente meno propenso ad assumere donne.

Detto organismo si chiede per quale ragione si potrebbe tenere conto delle differenze attuariali tra gli uomini e le donne nei premi che gli imprenditori o i datori di lavoro pagano per assicurazioni contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti, mentre non si potrebbe tenere conto di tali differenze nei premi che gli assicurati, in quanto singoli, pagano per assicurazioni private. 20 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «1) Se la direttiva [2004/113] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche nella situazione della ricorrente, la quale non è ella stessa discriminata a causa del suo sesso, ma subisce uno svantaggio per il fatto di impiegare esclusivamente personale femminile e, di conseguenza, paga un premio più elevato di quello che pagherebbe se impiegasse (anche) personale maschile. 2) Se, tenuto conto anche dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e nell’ipotesi in cui la direttiva 2004/113 si applichi alla situazione della ricorrente in quanto datrice di lavoro, tale direttiva debba essere interpretata nel senso che neanche l’utilizzo del sesso come fattore ai fini dei servizi assicurativi e dei servizi finanziari connessi dovrebbe comportare differenze in materia di premi e di prestazioni per i datori di lavoro (che non siano singoli)».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 23 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono ad essi necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22 , EU:C:2024:384 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 24 Inoltre, al fine di determinare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE – questione rientrante unicamente nel diritto dell’Unione – la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso, l’applicazione, da parte di detto organismo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65 , EU:C:1966:39 , pag. 395; del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 41 , e del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22 , EU:C:2024:384 , punto 35 ). 25 Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta inoltre che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, gli elementi per valutare la sussistenza di una «giurisdizione» emergono dalla risposta dell’organismo di rinvio, pervenuta alla Corte il 5 aprile 2024, ad una richiesta di informazioni rivolta da quest’ultima. 27 Sebbene l’origine legale del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) e della sua competenza, l’applicazione delle norme giuridiche da parte di quest’ultimo nonché lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso sembrino essere confermati dalle disposizioni della legge sull’Istituto per i diritti umani e dai chiarimenti forniti da tale istituto, lo stesso non vale per il requisito secondo cui l’organismo di rinvio deve avere natura di giurisdizione obbligatoria. 28 A tale riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la giurisdizione di un organismo di rinvio, la cui competenza non dipende dall’accordo delle parti, è obbligatoria quando la sua decisione è vincolante per queste ultime (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA], C‑54/96 , EU:C:1997:413 , punti 27 e 29 , e del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del Maresme, C‑203/14 , EU:C:2015:664 , punti da 22 a 25 ). 29 Ciò, manifestamente, non avviene nel caso di specie. 30 In primo luogo, va rilevato che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Corte, tale istituto precisa che le proprie decisioni non hanno la forza di una decisione giudiziaria ai sensi della normativa dei [OSCURATO:PERSONA]. 31 In secondo luogo, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della legge sull’Istituto per i diritti umani, tale istituto è autorizzato, su richiesta scritta, a svolgere un’indagine al fine di determinare se una discriminazione sia stata o sia commessa ai sensi, segnatamente, della legge sulla parità di trattamento o del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’Istituto per i diritti umani, detto istituto comunica la sua decisione motivata al ricorrente, all’autore della discriminazione e, se del caso, alla vittima.

Inoltre, secondo l’articolo 28 del decreto relativo alle modalità dell’indagine sulla parità di trattamento, la decisione del medesimo istituto è pubblica. 32 Tuttavia, tali disposizioni non precisano gli effetti giuridici concreti delle «decisioni» adottate a seguito di un’indagine del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani). 33 È ben vero che, secondo la risposta dell’istituto in parola, le decisioni dello stesso possono avere effetti giuridici.

Secondo la giurisprudenza dello [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), citata in tale risposta, un organo giurisdizionale non può discostarsi da una decisione della Commissie gelijke behandeling (Commissione per la parità di trattamento), che era l’organismo predecessore del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani), senza motivare debitamente la propria posizione a tale riguardo.

Inoltre, secondo un’indagine di «monitoraggio nel prosieguo» delle decisioni di detto istituto, queste ultime indurrebbero il convenuto ad adottare misure conformi alle stesse nel 74% circa dei casi.

Peraltro, poiché tali decisioni sono nella maggior parte dei casi pubblicate sul sito Internet di detto istituto con la menzione del nome della parte oggetto della denuncia, esse avrebbero un effetto dissuasivo. 34 Pertanto, l’unica conseguenza giuridica di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) è quella di far sorgere un obbligo di motivazione specifica in capo al giudice che si pronuncerà nel merito, nel caso in cui tale giudice si discosti da una siffatta decisione. 35 Orbene, ancorché non sembri controverso che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) siano rispettate e generalmente accettate, ciò non toglie che esse non sono vincolanti per le parti e non vincolano i giudici che siano eventualmente chiamati a pronunciarsi sulla controversia seguente a una decisione del genere.

L’unico obbligo del giudice eventualmente adito consistente nello spiegare le ragioni per le quali esso si discosti dalla posizione di tale istituto, che si configura come un obbligo di motivazione rafforzato, non implica che la stessa decisione abbia forza vincolante.

Pertanto, le decisioni di detto istituto non sono vincolanti ai sensi della giurisprudenza della Corte. 36 In terzo luogo, a norma dell’articolo 13 della legge sull’Istituto per i diritti umani, quest’ultimo può agire in giudizio per chiedere che un comportamento contrario alla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] sulla parità di trattamento sia dichiarato illegale, che tale comportamento sia vietato o che sia ordinato di eliminarne le conseguenze.

Inoltre, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, il [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) ha confermato di poter agire in giudizio dopo la chiusura del procedimento pendente dinanzi ad esso nel caso di specie. 37 Tuttavia, tale circostanza, lungi dal dimostrare il carattere giurisdizionale del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) ai sensi della giurisprudenza della Corte, indica che le sue prese di posizione sono prive di carattere vincolante.

Infatti, se la decisione di detto istituto fosse vincolante, l’avvio di un procedimento giudiziario dopo la chiusura della sua indagine non sarebbe necessario.

Pertanto, l’organismo del rinvio sembra fare affidamento piuttosto sulla propria autorevolezza per garantire che le proprie decisioni siano rispettate e, se ciò non avviene, l’istituto in parola o le parti interessate possono avviare un procedimento dinanzi ai giudici civili dei [OSCURATO:PERSONA]. 38 In quarto luogo, secondo la risposta fornita dall’organismo di rinvio, una persona interessata può anche adire i giudici civili competenti, senza che il previo ricorso al [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) sia obbligatorio.

A questo proposito, tale istituto precisa che la sua competenza è «facoltativa» e non «esclusiva». 39 Sebbene un organismo di rinvio possa essere considerato una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nonostante la sua competenza facoltativa nel senso che il ricorrente ha la scelta di adire direttamente un altro organo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del Maresme, C‑203/14 , EU:C:2015:664 , punti da 23 a 25 , e del 20 settembre 2018, Montte, C‑546/16 , EU:C:2018:752 , punti 23 e 24 ), resta il fatto che dai punti da 30 a 37 della presente ordinanza risulta che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) non hanno carattere vincolante per le parti nel procedimento dinanzi ad esso. 40 Pertanto, l’organismo di rinvio nella presente causa manifestamente non soddisfa il requisito dell’obbligatorietà della sua giurisdizione.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) non è una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE e che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organismo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2024, è manifestamente irricevibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0001 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 2 ottobre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]) – Giurisdizione obbligatoria – Decisione non vincolante – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑1/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2024, nel procedimento X contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU 2004, L 373, pag. 37 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]) per una controversia tra X, proprietaria di un’impresa individuale, e l’[OSCURATO:PERSONA] NV, una compagnia di assicurazioni (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in relazione al principio della parità di trattamento tra donne e uomini nell’accesso dei datori di lavoro alle assicurazioni contro le conseguenze dell’assenza del loro personale. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 3 della direttiva 2004/113, intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue: «1.   Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità [europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell’area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. (...) 4.   La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l’impiego e l’occupazione. La [pr]esente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari». 4 L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Fattori attuariali», al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni». Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 5 L’articolo 7 dell’Algemene wet gelijke behandeling (legge generale sulla parità di trattamento), del 2 marzo 1994 (Stb. 1994, n. 230) (in prosieguo: la «legge sulla parità di trattamento»), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «È vietata la discriminazione nella fornitura di beni o servizi o nella concessione dell’accesso a beni o servizi, nella conclusione, nell’esecuzione o nella risoluzione dei relativi contratti, nonché nella fornitura di orientamenti sulle carriere e di consulenza o di informazioni sull’orientamento scolastico o professionale, quando tali operazioni sono effettuate: a. nell’esercizio di una professione o di un’attività commerciale; b. dalle pubbliche amministrazioni; c. da istituzioni operanti nel settore degli alloggi, della protezione sociale, dell’assistenza sanitaria, della cultura o dell’istruzione, o d. da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione o di un’attività commerciale, purché la fornitura abbia luogo nella sfera pubblica». 6 L’articolo 10, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] voor de rechten van de mens (legge relativa all’Istituto per i diritti umani), del 24 novembre 2011 (Stb. 2011, n. 573), è così formulato: «Su richiesta scritta, il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] può condurre un’indagine per determinare se sia stata o sia commessa una discriminazione ai sensi della legge generale sulla parità di trattamento, della [Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne)] o dell’articolo 646 del libro 7 del [[OSCURATO:PERSONA] (codice civile)], e può comunicare la propria decisione a tale riguardo. Il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] può inoltre indagare, di propria iniziativa, per determinare se una simile discriminazione sia commessa in modo sistematico e può comunicare la propria decisione a tale riguardo». 7 L’articolo 11 della legge relativa all’Istituto per i diritti umani, al paragrafo 1, così dispone: «Il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] avvia un’indagine e comunica per iscritto la propria decisione, che deve essere motivata, al ricorrente, all’autore della discriminazione e, se del caso, alla vittima della discriminazione». 8 L’articolo 13 di tale legge, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)] può agire in giudizio per chiedere che un comportamento contrario alla legge generale sulla parità di trattamento, alla legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne o all’articolo 646 del libro 7 del codice civile sia dichiarato illegale, che tale comportamento sia vietato o che sia ordinato di eliminarne le conseguenze». 9 Ai sensi dell’articolo 28 del Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling (decreto relativo alle modalità dell’indagine sulla parità di trattamento): «La decisione del [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)], eventualmente accompagnata da raccomandazioni, è pubblica. Qualora, secondo il [[OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani)], la tutela degli interessi sostanziali delle parti, delle persone interessate o dei terzi lo giustifichi, può essere sufficiente la consegna di una copia anonimizzata della decisione». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 X impiega esclusivamente personale femminile nella propria impresa. 11 L’[OSCURATO:PERSONA] propone assicurazioni non vita agli imprenditori, comprese assicurazioni contro le conseguenze dell’assenza del loro personale. 12 Secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], in caso di assenza di un dipendente per malattia, il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare una parte della retribuzione per un periodo che dura, in linea di principio, fino a 102 settimane. Il datore di lavoro può assicurarsi contro detto rischio presso un assicuratore, stipulando un’assicurazione contro le conseguenze di una siffatta assenza. Tale assicurazione prevede il versamento al datore di lavoro di un’indennità che copre una parte della retribuzione di un dipendente malato durante i primi due anni di malattia. 13 Il sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA] contiene uno strumento che consente di calcolare l’importo del premio della polizza assicurativa. X ha utilizzato tale strumento mentre impiegava esclusivamente personale femminile e, secondo il calcolo effettuato con il medesimo strumento, detto premio ammontava a circa EUR 920,64 al mese. Dopo aver effettuato un nuovo calcolo, basato sull’ipotesi in cui ella impiegasse soltanto personale maschile, tale premio ammontava a EUR 691,88 al mese. 14 Rispondendo ad una domanda di X, l’[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che l’importo del premio è calcolato in funzione di dati relativi al rischio e di dati storici che includono vari fattori, tra cui in particolare il sesso. 15 Le condizioni di assicurazione dell’[OSCURATO:PERSONA] indicano che l’importo del premio dipende dall’attività dell’impresa, dai dati relativi all’assenza dei dipendenti nel settore di attività, vale a dire in funzione del numero di dipendenti, dai tassi di copertura, dai dati relativi ai dipendenti, quali la retribuzione annua garantita, l’anno di nascita e il sesso, dai giorni di assenza e dalle indennità pagate durante gli ultimi tre anni. 16 X ha proposto un’istanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani), organismo di rinvio, per ottenere una decisione sulla questione se sussista, nelle circostanze sopra descritte, una discriminazione basata sul sesso, che è vietata. A tale riguardo, ella ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] pratichi una siffatta discriminazione includendo il fattore sesso nel calcolo dell’importo del premio dell’assicurazione contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti. Ne conseguirebbe che il premio richiesto per un personale interamente femminile sarebbe più elevato di quello richiesto per un personale interamente maschile. 17 Per contro, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, dinanzi all’organismo di rinvio, che essa chiede un premio più elevato per assicurare le donne perché il loro tasso medio di assenza per malattia è statisticamente più elevato. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], dalla direttiva 2004/113 risulta soltanto che l’utilizzo del sesso come fattore nell’ambito delle assicurazioni non può comportare, per i singoli, differenze in materia di premi e di prestazioni. Tale direttiva si applicherebbe quindi solo alle assicurazioni e alle pensioni che siano private, volontarie e non legate al rapporto di lavoro. Orbene, non sarebbe questo il caso dell’assicurazione oggetto della controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi l’organismo di rinvio. Pertanto, sarebbe consentito utilizzare il sesso come fattore per determinare il premio. 18 L’organismo di rinvio si chiede, in primo luogo, se X possa invocare la direttiva 2004/113. Esso ritiene che X non possa avvalersi della tutela conferita dall’articolo 7 della legge sulla parità di trattamento, poiché non sarebbe lei ad essere discriminata, bensì le sue dipendenti. Orbene, l’articolo in parola dovrebbe essere considerato la trasposizione dell’articolo 3 di tale direttiva nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA], il che renderebbe necessario determinare la portata di detta direttiva. 19 In secondo luogo, l’organismo di cui si tratta ritiene che dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/113 si possa dedurre implicitamente che sono consentite differenze in materia di premi e di prestazioni per le persone che non siano singoli, a causa dell’utilizzo del sesso come fattore attuariale. A suo avviso, nell’ipotesi in cui la direttiva 2004/113 fosse applicabile nel caso di specie, occorrerebbe determinare se la presa in considerazione di differenze attuariali collegate al sesso nel calcolo dell’importo del premio dell’assicurazione contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti comporti una discriminazione indiretta basata sul sesso in quanto un datore di lavoro sarebbe eventualmente meno propenso ad assumere donne. Detto organismo si chiede per quale ragione si potrebbe tenere conto delle differenze attuariali tra gli uomini e le donne nei premi che gli imprenditori o i datori di lavoro pagano per assicurazioni contro le conseguenze dell’assenza dei dipendenti, mentre non si potrebbe tenere conto di tali differenze nei premi che gli assicurati, in quanto singoli, pagano per assicurazioni private. 20 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «1) Se la direttiva [2004/113] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche nella situazione della ricorrente, la quale non è ella stessa discriminata a causa del suo sesso, ma subisce uno svantaggio per il fatto di impiegare esclusivamente personale femminile e, di conseguenza, paga un premio più elevato di quello che pagherebbe se impiegasse (anche) personale maschile. 2) Se, tenuto conto anche dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e nell’ipotesi in cui la direttiva 2004/113 si applichi alla situazione della ricorrente in quanto datrice di lavoro, tale direttiva debba essere interpretata nel senso che neanche l’utilizzo del sesso come fattore ai fini dei servizi assicurativi e dei servizi finanziari connessi dovrebbe comportare differenze in materia di premi e di prestazioni per i datori di lavoro (che non siano singoli)». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 23 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono ad essi necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22 , EU:C:2024:384 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 24 Inoltre, al fine di determinare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE – questione rientrante unicamente nel diritto dell’Unione – la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso, l’applicazione, da parte di detto organismo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65 , EU:C:1966:39 , pag. 395; del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 41 , e del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22 , EU:C:2024:384 , punto 35 ). 25 Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta inoltre che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, gli elementi per valutare la sussistenza di una «giurisdizione» emergono dalla risposta dell’organismo di rinvio, pervenuta alla Corte il 5 aprile 2024, ad una richiesta di informazioni rivolta da quest’ultima. 27 Sebbene l’origine legale del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) e della sua competenza, l’applicazione delle norme giuridiche da parte di quest’ultimo nonché lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso sembrino essere confermati dalle disposizioni della legge sull’Istituto per i diritti umani e dai chiarimenti forniti da tale istituto, lo stesso non vale per il requisito secondo cui l’organismo di rinvio deve avere natura di giurisdizione obbligatoria. 28 A tale riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la giurisdizione di un organismo di rinvio, la cui competenza non dipende dall’accordo delle parti, è obbligatoria quando la sua decisione è vincolante per queste ultime (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA], C‑54/96 , EU:C:1997:413 , punti 27 e 29 , e del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del Maresme, C‑203/14 , EU:C:2015:664 , punti da 22 a 25 ). 29 Ciò, manifestamente, non avviene nel caso di specie. 30 In primo luogo, va rilevato che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Corte, tale istituto precisa che le proprie decisioni non hanno la forza di una decisione giudiziaria ai sensi della normativa dei [OSCURATO:PERSONA]. 31 In secondo luogo, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della legge sull’Istituto per i diritti umani, tale istituto è autorizzato, su richiesta scritta, a svolgere un’indagine al fine di determinare se una discriminazione sia stata o sia commessa ai sensi, segnatamente, della legge sulla parità di trattamento o del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’Istituto per i diritti umani, detto istituto comunica la sua decisione motivata al ricorrente, all’autore della discriminazione e, se del caso, alla vittima. Inoltre, secondo l’articolo 28 del decreto relativo alle modalità dell’indagine sulla parità di trattamento, la decisione del medesimo istituto è pubblica. 32 Tuttavia, tali disposizioni non precisano gli effetti giuridici concreti delle «decisioni» adottate a seguito di un’indagine del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani). 33 È ben vero che, secondo la risposta dell’istituto in parola, le decisioni dello stesso possono avere effetti giuridici. Secondo la giurisprudenza dello [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), citata in tale risposta, un organo giurisdizionale non può discostarsi da una decisione della Commissie gelijke behandeling (Commissione per la parità di trattamento), che era l’organismo predecessore del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani), senza motivare debitamente la propria posizione a tale riguardo. Inoltre, secondo un’indagine di «monitoraggio nel prosieguo» delle decisioni di detto istituto, queste ultime indurrebbero il convenuto ad adottare misure conformi alle stesse nel 74% circa dei casi. Peraltro, poiché tali decisioni sono nella maggior parte dei casi pubblicate sul sito Internet di detto istituto con la menzione del nome della parte oggetto della denuncia, esse avrebbero un effetto dissuasivo. 34 Pertanto, l’unica conseguenza giuridica di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) è quella di far sorgere un obbligo di motivazione specifica in capo al giudice che si pronuncerà nel merito, nel caso in cui tale giudice si discosti da una siffatta decisione. 35 Orbene, ancorché non sembri controverso che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) siano rispettate e generalmente accettate, ciò non toglie che esse non sono vincolanti per le parti e non vincolano i giudici che siano eventualmente chiamati a pronunciarsi sulla controversia seguente a una decisione del genere. L’unico obbligo del giudice eventualmente adito consistente nello spiegare le ragioni per le quali esso si discosti dalla posizione di tale istituto, che si configura come un obbligo di motivazione rafforzato, non implica che la stessa decisione abbia forza vincolante. Pertanto, le decisioni di detto istituto non sono vincolanti ai sensi della giurisprudenza della Corte. 36 In terzo luogo, a norma dell’articolo 13 della legge sull’Istituto per i diritti umani, quest’ultimo può agire in giudizio per chiedere che un comportamento contrario alla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] sulla parità di trattamento sia dichiarato illegale, che tale comportamento sia vietato o che sia ordinato di eliminarne le conseguenze. Inoltre, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, il [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) ha confermato di poter agire in giudizio dopo la chiusura del procedimento pendente dinanzi ad esso nel caso di specie. 37 Tuttavia, tale circostanza, lungi dal dimostrare il carattere giurisdizionale del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) ai sensi della giurisprudenza della Corte, indica che le sue prese di posizione sono prive di carattere vincolante. Infatti, se la decisione di detto istituto fosse vincolante, l’avvio di un procedimento giudiziario dopo la chiusura della sua indagine non sarebbe necessario. Pertanto, l’organismo del rinvio sembra fare affidamento piuttosto sulla propria autorevolezza per garantire che le proprie decisioni siano rispettate e, se ciò non avviene, l’istituto in parola o le parti interessate possono avviare un procedimento dinanzi ai giudici civili dei [OSCURATO:PERSONA]. 38 In quarto luogo, secondo la risposta fornita dall’organismo di rinvio, una persona interessata può anche adire i giudici civili competenti, senza che il previo ricorso al [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) sia obbligatorio. A questo proposito, tale istituto precisa che la sua competenza è «facoltativa» e non «esclusiva». 39 Sebbene un organismo di rinvio possa essere considerato una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nonostante la sua competenza facoltativa nel senso che il ricorrente ha la scelta di adire direttamente un altro organo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del Maresme, C‑203/14 , EU:C:2015:664 , punti da 23 a 25 , e del 20 settembre 2018, Montte, C‑546/16 , EU:C:2018:752 , punti 23 e 24 ), resta il fatto che dai punti da 30 a 37 della presente ordinanza risulta che le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) non hanno carattere vincolante per le parti nel procedimento dinanzi ad esso. 40 Pertanto, l’organismo di rinvio nella presente causa manifestamente non soddisfa il requisito dell’obbligatorietà della sua giurisdizione. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani) non è una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE e che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organismo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] voor de Rechten van de Mens (Istituto per i diritti umani, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2024, è manifestamente irricevibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris