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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17271/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della pronunzia di primo grado, che l'ha condannata per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in fatto e meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo, il quale contesta l'applicazione dell'aggravante dell'arma, risulta del pari reiterativo oltre che manifestamente infondato, in quanto un ombrello configura pacificamente un oggetto potenzialmente idoneo a offendere l'altrui incolumità, in tal modo risultando integrata l'aggravante in questione (in termini conformi Sez. 5, Sentenza n. 27768 del 15/04/2010, Rv. 247888); Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura dell'applicazione della recidiva, non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come il nuovo reato sia stato ritenuto, con apprezzamento insindacabile, manifestazione di maggiore pericolosità dell'imputata; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Considerato che il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto dei fattori ritenuti decisivi per negarne il riconoscimento; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della pronunzia di primo grado, che l'ha condannata per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in fatto e meramente reiterative di quelle già correttamente disattese dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo, il quale contesta l'applicazione dell'aggravante dell'arma, risulta del pari reiterativo oltre che manifestamente infondato, in quanto un ombrello configura pacificamente un oggetto potenzialmente idoneo a offendere l'altrui incolumità, in tal modo risultando integrata l'aggravante in questione (in termini conformi Sez. 5, Sentenza n. 27768 del 15/04/2010, Rv. 247888); Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura dell'applicazione della recidiva, non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come il nuovo reato sia stato ritenuto, con apprezzamento insindacabile, manifestazione di maggiore pericolosità dell'imputata; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Considerato che il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto dei fattori ritenuti decisivi per negarne il riconoscimento; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris