CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 28699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 febbraio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Rovereto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine a reati in materia di stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore r [OSCURATO:PERSONA] nte r•1711A