CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 13410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 15900/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Via R. F auro n. 102 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale autenticata il 27.5.2021 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBANCA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - N. 15900/21R.G. avverso la sentenza n. 1368/2020 del Tribunale di Pescara , depositata i n data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 21.3.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo; rilevato che: -[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara indicata in epigrafe , con cui– nell’ambito di una espropriazione mobiliare presso terz i in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è subentrata quale cessionaria del credito l’odierna ricorrente) – è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’ordinanza di assegnazione del24.4.2018; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; considerato che: - il ricorso non sia stato correttamente notificato agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], debitori esecutati nella suddetta procedura esecutiva, in quanto la notificazione è stata effettuata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore costituito degli stessi nella fase dinanzi al giudice dell’esecuzione; N. 15900/21R.G. -tuttavia, la procura speciale che gli stessi - contumaci nell’unico grado di merito - avrebbero rilasciato al predetto legale non risult i versata in atti [benché indicata, come allegato sub f), in calce alla copia conforme della comparsa di costituzione degli stessi esecutati, che però ne è priva]; - la notifica del ricorso nei confronti degli esecutati, dunque, sia da considerare nulla, in quanto eseguita ad avvocato di cui non si ha prova di rituale costituzione nel grado di merito concluso con la sentenza gravata; - che tra tutte le suddette parti sussista litisconsorzio necessario processuale; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl