Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 39519/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minigero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26/03/2018 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoepritenuto responsabile del reato di tentato furto semplice di cinque bottiglie di Aperol del valore commerciale di 45,45 euro.

2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 1, comma 3, della

I. 103/2017, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la richiesta, formulata invece tempestivamente alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge citata, di concessione di termine per porre in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si lamenta totale assenza di motivazione in ordine alla specifica doglianza con la quale ci si doleva della ritenuta sussistenza della recidiva.

Considerato in diritto

1. Il primo assorbente motivo è fondato.

Premesso che la Corte territoriale non ha chiarito per quale ragione ha ritenuto tardiva la richiesta di termine, formulata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della

I. n. 103 del 2017, si può supporre che la conclusione sia fondata sul fatto che essa sia stata avanzata nel corso delle conclusioni e, quindi, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Ora, come osservato anche di recente da Sez. 5, n. 30714 del 18/06/2021, S., Rv. 281658 - 0, non massimata sul punto, questa interpretazione contrasta con il dettato normativo.

Il legislatore, infatti, mentre in relazione alla disciplina ordinaria a regime, individua appunto nella dichiarazione di apertura del dibattimento il termine per la riparazione o l'offerta reale (art. 162-ter, primo comma, cod. pen.) ovvero per la richiesta di termine per adempiere (art. 162-ter, secondo comma, cod. pen.), nel dettare la disciplina transitoria, dopo avere attribuito rilevanza anche alle condotte riparatorie compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura, attribuisce all'imputato la facoltà, nella prima udienza [...] successiva alla data di entrata in vigore della legge, la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato a norma dell'articolo 162-ter cod. pen.

Ora, la lettera della legge impedisce, con riguardo ai processi in corso, ancorché scaturiti da un'impugnazione, di configurare la dichiarazione di apertura del dibattimento come adempimento processuale preclusivo alla richiesta di termine: ciò, peraltro, è del tutto evidente, giacché il giudizio ben potrebbe avere superato quella fase, nel momento in cui è entrata in vigore la

I. 103 del 2017.

Né, d'altra parte, emergono considerazioni sistematiche idonee a giustificare una diversa conclusione, dal momento che il riferimento alla prima udienza successiva all'entrata in vigore alla legge è sufficiente a circoscrivere l'esercizio dei poteri processuali dell'imputato in termini razionalmente contenuti rispetto alla finalità deflattiva dell'istituto.

Ne discende che, assorbito, come detto, il secondo motivo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore 6 [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minigero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26/03/2018 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoepritenuto responsabile del reato di tentato furto semplice di cinque bottiglie di Aperol del valore commerciale di 45,45 euro. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 1, comma 3, della I. 103/2017, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la richiesta, formulata invece tempestivamente alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge citata, di concessione di termine per porre in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si lamenta totale assenza di motivazione in ordine alla specifica doglianza con la quale ci si doleva della ritenuta sussistenza della recidiva. Considerato in diritto 1. Il primo assorbente motivo è fondato. Premesso che la Corte territoriale non ha chiarito per quale ragione ha ritenuto tardiva la richiesta di termine, formulata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della I. n. 103 del 2017, si può supporre che la conclusione sia fondata sul fatto che essa sia stata avanzata nel corso delle conclusioni e, quindi, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Ora, come osservato anche di recente da Sez. 5, n. 30714 del 18/06/2021, S., Rv. 281658 - 0, non massimata sul punto, questa interpretazione contrasta con il dettato normativo. Il legislatore, infatti, mentre in relazione alla disciplina ordinaria a regime, individua appunto nella dichiarazione di apertura del dibattimento il termine per la riparazione o l'offerta reale (art. 162-ter, primo comma, cod. pen.) ovvero per la richiesta di termine per adempiere (art. 162-ter, secondo comma, cod. pen.), nel dettare la disciplina transitoria, dopo avere attribuito rilevanza anche alle condotte riparatorie compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura, attribuisce all'imputato la facoltà, nella prima udienza [...] successiva alla data di entrata in vigore della legge, la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato a norma dell'articolo 162-ter cod. pen. Ora, la lettera della legge impedisce, con riguardo ai processi in corso, ancorché scaturiti da un'impugnazione, di configurare la dichiarazione di apertura del dibattimento come adempimento processuale preclusivo alla richiesta di termine: ciò, peraltro, è del tutto evidente, giacché il giudizio ben potrebbe avere superato quella fase, nel momento in cui è entrata in vigore la I. 103 del 2017. Né, d'altra parte, emergono considerazioni sistematiche idonee a giustificare una diversa conclusione, dal momento che il riferimento alla prima udienza successiva all'entrata in vigore alla legge è sufficiente a circoscrivere l'esercizio dei poteri processuali dell'imputato in termini razionalmente contenuti rispetto alla finalità deflattiva dell'istituto. Ne discende che, assorbito, come detto, il secondo motivo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore 6 [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA]