CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 09379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 16943/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in proprio ed in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl -intimata- avverso la sentenza nr. 5187/2018 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui si aggiungevano per effetto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] anche gli eredi [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe ,Salvatore, Antonio , Giovanna e [OSCURATO:PERSONA]) convennero in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] e, deducendo la nullità e/o l’inefficacia ai sensi degli artt. 1346, 1418 cc e dell’art. 4 l. 154/1992 della clausola del contratto di mutuo nr 452788, sottoscritto il 9/9/1988 che prevedeva il pagamento degli interessi corrispettivi e /o l’illegittimità per il superamento del tasso soglia, chiedevano che fosse rideterminato il saldo per capitale ed interessi e che la Banca fosse condannata alla restituzione della somme di € 18.406,30 indebitamente percepite. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò, per quanto di interesse in questa sede, la nullità della clausola del contratto di mutuo che fissava la misura degli interessi in misura superiore al saggio legale richiamando parametri generici e, in accoglimento della domanda, condannò l’istituto di credito a restituire agli attori la somma di € 18.406,30, pari alla differenza tra gli interessi corrispettivi effettivamente corrisposti dai mutuatari alla mutuante e l’ammontare degli interessi legali. 3. Sulla impugnazione della Banca, la Corte d’Appello di Milano, ha riformato sul punto la sentenza di primo grado e, ritenendo la validità e l’efficacia della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo, ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dagli attori in dipendenza della nullità della clausola. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con violazione dell’art 132 , comma secondo, nr 4 e all’obbligo di motivazione ivi previsto ai sensi dell’art 360 nr 4 e/o 5 cpc»; la motivazione della sentenza: a) sarebbe affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in quanto dapprima si afferma l’irrilevanza della verificazione della nullità della clausola contrattuale determinativa degli interessi e poi nel dispositivo si accerta la validità e l’efficacia dei detta clausola; b) avrebbe, in maniera del tutto incongrua ed illogica, accertato la liceità della clausola sulla base dell’effetto vantaggioso, peraltro non corrispondente alla realtà, per il mutuatario della variazione del tasso nel corso del rapporto. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 3 comma, 1346 e 1418 cc nonché del disposto di cui all’art 117 tub in relazione all’art. 360 nr 3 cpc; si argomenta che la Corte d’Appello di Milano ha effettuato una valutazione non in considerazione del testo della clausola, la cui interpretazione non poteva che condurre alla sua nullità essendo gli interessi indicati in maniera indeterminata ed indeterminabile, ma sugli effetti considerati ex post derivanti dall’applicazione della clausola. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. È noto che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (sentenza n. 8053 del 2014) 2.1 Nel caso di specie la Corte d’Appello ha così spiegato le ragioni della propria decisione « la clausola che prevede l’obbligazione a carico del mutuatario di pagare gli interessi corrispettivi è palesemente determinata, in quanto come sopra riportato, stabilisce esplicitamente che l’interesse, che deve essere corrisposto dai mutuatari, è commisurato al 13,5% del capitale mutuato. La seconda parte della clausola, lungi da rendere indeterminata l’entità dell’obbligazione posta a carico del mutuatario, prevede invece la facoltà per il mutuante di proporre una modificazione dell’entità suddetta (con riferimento alle variazioni intervenute nelle condizioni del mercato monetario e creditizio ) che, in caso di mancata accettazione da parte del mutuatario, avrebbe determinato la risoluzione del contratto ». Precisano inoltre i giudici milanesiche «nella fattispecie in esame , peraltro, è irrilevante verificare la nullità o meno della descritta causa , che attribuisce alla banca la facoltà di modificazione del tasso di interesse, in quanto nel corso del rapporto, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, la banca ha operato una prima riduzione del tasso di interesse nella misura del 13,23%, e, quindi, una seconda riduzione alla misura del 12,30% trattandosi di variazione intervenute in favore del mutuatario, non sussiste alcun interesse degli appellati ad eccepire l’eventuale illegittimità della variazione» 2.2 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la motivazione della sentenza non si pone al di sotto del minimo costituzionale ed è immune da contraddizioni e vizi logici, dal momento che è stata esclusa, sulla base della lettura del testo della pattuizione, la indeterminabilità della clausola degli interessi essendo stato fissato un tasso preciso (13,50%). 2.3 Fermo restando la validità della clausola sotto l’aspetto della determinatezza, i giudici milanesi hanno ritenuto di non dover esaminare l’ulteriore e distinto profilo di illegittimità della clausola nella parte in cui attribuisce alla banca la facoltà di proporre modificazioni dell’obbligazione accessoria originariamente pattuita che avrebbe potuto, in caso di modifica del tasso in aumento, avere l’effetto di ricondurre l’interesse al tasso del 13.50% indiscutibilmente accettato dai mutuatari, in quanto nel corso del rapporto la banca, ha applicato tassi inferiori rispetto a quello pattuito. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. 3.1 Il giudizio validità, sotto il profilo della determinazione del tasso, della convenzione e degli interessi si fonda sull’esame del dato testuale della clausola e non,come sostengono i ricorrenti, sui vantaggiosi effetti, derivanti dall’applicazione degli interessi nel corso del rapporto. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo l’[OSCURATO:SOCIETA] svolto difese. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.