CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2020
Cassazione n. 25591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2050-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 04624580488), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA S. VALENTINO, n. 24; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 349/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la C.T.R. della Toscana, con sentenza n. 349/2020 del 26.5.2020 ha rigettato l'appello proposto dalla SARA - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 529/2018, con cui la C.T.P. di Firenze aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento notificatale per riprese relative all'anno 2013; che, in particolare, la C.T.R. ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità della notifica, che la cartella di pagamento fosse stata inoltrata alla contribuente - a mezzo p.e.c. - in formato ".pdf" anziché "p7m"; sicché non potendosi discorrere, nella specie, di notifica nulla né inesistente, non poteva che discenderne la conferma della sentenza di prime cure, quanto alla dichiarata tardività dell'originario ricorso della SARA (sic:come "è innegabile, non controverso, che il ricorso introduttivo sia stato proposto oltre i 60 giorni canonici imposto dall'art. 21 primo comma D.Lgs. 546/92". Cfr. sentenza impugnata, p. 1, penultimo cpv.) che avverso tale decisione la SARA - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 2050 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- Rilevato in via preliminare che dalla lettura della impugnata decisione emerge l'esistenza di un'ulteriore parte processuale, l'AGENZIA DELLE ENTRATE, che non risulta essere stata evocata nel presente giudizio di legittimità; che, tuttavia, in considerazione degli esiti del giudizio, ragioni di economia processuale impongono di non procedere ai sensi degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ.: ed infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 2, 21.5.2018, n. 12515, Rv. 648755-01, nonché Cass., Sez. U, 22.3.2010, n. 6826, Rv. 612077-01); Ric. 2021 n. 2050 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione di legge e, in specie, dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 149-bis, comma 1, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento in commento sulla scorta dell'assunta assimilabilità tra i formati allegati in "pdf" e "cms", laddove essa contribuente aveva, al contrario, posto la diversa questione relativa alla validità dell'uso, da parte dell'Amministrazione, del formato "p7m"; che il motivo è manifestamente infondato; che l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla I. n. 122 del 2010, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile"; che, a propria volta, l'art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti ,informatici allegati". Che, la lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 235 del 1010 - poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" "il documento informatico avente contenuto e forma Ric. 2021 n. 2050 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -4- identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. i- quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 235 del 2010 - nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario"; che, alla luce della complessiva ricognizione normativa che precede, questa Corte (cfr. Cass., Sez. 5, 27.11.2019, n. 30948, Rv. 656343-01, che si richiama anche quale precedente specifico ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici - realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (cfr., nel medesimo senso, Cass., Sez. 6-5, 24.11.2021, n. 36462, non massimata); che dunque - sia pur dovendosi emendare la motivazione della impugnata decisione nei termini che precedono - a notifica della cartella di pagamento in formato ".pdf" deve ritenersi de Ric. 2021 n. 2050 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -5- perfettamente valida e idonea a far decorrere il termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della SARA - [OSCURATO:PERSONA], lin persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la SARÀ - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizi i legittimità, che si liquidano in complessivi 1-nduaLLZ-o € bile 00 (Ldttri a- 00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della SARA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per