CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA 26 LUG 2023 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; I •••n•••.~... • avverso la sentenza del 25/05/2022 della corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2022, la corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 21 ottobre 2020 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 256 bis Dlgs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per la mancata assoluzione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si osserva che i precedenti penali non ostano alla predetta fattispecie. E si contesta la decisione per il richiamo a riferimenti generici sulla entità del danno e a precedenti penali dell'imputato senza alcuna indicazione dei tipi di reato commessi e del periodo di riferimento. La corte non avrebbe correttamente valutato gli indici-criterio sulla base dei quali valutare la sussistenza della fattispecie in questione. 4. Il ricorso è inammissibile, avendo la corte argomentato nel senso della esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., innanzitutto valorizzando la gravità del fatto, connotato dalla combustione di cavi ricoperti in plastica, integranti rifiuti pericolosi, come tali fonte di emissioni tossiche e quindi pregiudizievoli per la salute. Si tratta di una coerente e per questo insindacabile valutazione del giudice, di per sé sufficiente - siccome riguardante il profilo della gravità del fatto -, per escludere l'applicabilità dell'articolo invocato. Di contro, il motivo appare generico, siccome privo di una puntuale e precisa illustrazione delle ragioni, concrete, integranti il vizio dedotto. Vizio che, occorre precisare, riguarda la violazione di legge, e quindi presuppone circostanze obiettive rispetto alle quali discernere circa la corretta qualificazione giuridica, mentre, nel caso di specie, il ricorso è alla fine incentrato, piuttosto, nella critica alla motivazione, senza illustrazione del tipo di difetto individuato (illogicità, contraddittorietà, carenza). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, Roma, 9 gi