CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uiL) • Visti gli atti e l'ordinanza impugnata', esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di ammissione al regime di semilibertà proposte nell'interesse di Catena, fondando il negativo giudizio formulato sull'istante a partire dalla pessima condotta dal medesimo tenuta tra il 2010 e il 2020, periodo nel corso del quale, secondo le informazioni di polizia, egli si è reso responsabile, nonostante l'attività lavorativa negli anni sempre svolta, di numerose condotte per reati della stessa indole di quelli oggetto del titolo in esecuzione (violenza privata e atti persecutori), ai danni, dapprima, della ex compagna, e, successivamente, del vicino di casa; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come generiche (non evidenziando chiaramente i profili che sarebbero stati indebitamente pretermessi, se non quello relativo all'attività lavorativa) ed essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così