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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 41830/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.

Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di Gagliardi di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza: - il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale di appartenenza (l'articolazione della [OSCURATO:PERSONA] diretta dei fratelli Campana); - la consumazione di reati di forte allarme sociale per i quali Gagliardi ha riportato la condanna alla pena in esecuzione (tra cui un omicidio di rilevanza strategica per essere stato commesso in concorso con il capo clan); - l'attuale vitalità della compagine associativa di appartenenza, dimostrata dalla pendenza di numerosi procedimenti nell'ambito dei quali erano state emesse ordinanze di custodia cautelare per reati aggravati dal metodo mafioso commessi fino al luglio 2021 ascritti anche ad affirati operativi già nel periodo di affiliazione di Gagliardi.

2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, per violazione di legge in riferimento all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, da una parte, acquisiti elementi dimostrativi del rischio che il condannato possa riallacciare i collegamenti con il sodalizio di provenienza, dall'altra, ha riconosciuto la sussistenza degli elementi positivi allegati dalla difesa che escludono siffatto rischio.

In particolare, il provvedimento impugnato ha dato atto che: - in sede di cognizione non è stata accertata l'aggravante di cui all'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen.; - la detenzione in regime speciale di Gagliardi perdura ininterrottamente da più di venti anni; - le valutazioni espresse nelle relazioni comportamentali attestano l'avvenuto disconoscimento da parte del detenuto dei valori criminali cui aveva aderito da libero; - non sono state elevate nei suoi confronti contestazioni per fatti commessi in concomitanza con la detenzione; - non sono stati acquisiti elementi sintomatici di interazioni con sodali mafiosi.

Il Tribunale, così operando, ha finito per pretendere dal condannato la dimostrazione della rottura dei rapporti con la consorteria.

Quanto alla permanenza dell'operatività dell'organizzazione criminale in cui Gagliardi ha militato, è stato trascurato che i reati per i quali sono state emesse le citate ordinanze cautelari sono di tipo comune e, comunque, non legati all'appartenenza degli autori alla criminalità organizzata [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248).

Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione.

3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.

4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.

4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).4.2.

Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.

La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004).

Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010).

Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).

4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01).

Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

5. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che Gagliardi possa continuare a svolgere il ruolo di rilievo ricoperto in passato, qualora rimesso in regime penitenziario ordinario.

Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato, il ruolo apicale o comunque di rilievo ricoperto dallo stesso all'interno del sodalizio come accertato con sentenze irrevocabili a prescindere dal riconoscimento dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., la perdurante attività del suo gruppo criminale evidenziata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino ad epoca recente, significativamente poste in essere anche da vecchi affiliati durante la detenzione (da alcune conversazioni captate nel 2018, risulta che [OSCURATO:PERSONA], leader del clan di appartenenza di Gagliardi, ed altri affilki detenuti avevano dato vita nel carcere di Voghera a nuove alleanze per rivitalizzare il gruppo).

Da tali informazioni, il Tribunale ha tratto la convinzione, nient'affatto illogica, che Gagliardi, in virtù del ruolo in passato svolto, possa ancora oggi rappresentare un punto di riferimento capace di mantenere collegamenti con l'esterno.

Il Tribunale ha, infine, evidenziato come la condotta inframuraria di Gagliardi attesta solo una formale rivisitazione critica della condotta deviante ed una apparente volontà di cambiamento non accompagnata, tuttavia, da riferimenti concreti alla sua esperienza di vita, ma solo da affermazioni generiche, come tali insufficienti per trarre la conclusione che lo stesso abbia definitivamente troncato i rapporti con la consorteria.

A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramente confutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, solo apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato.

Il ricorrente, pertanto, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

6. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. 4(»1( Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di Gagliardi di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza: - il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale di appartenenza (l'articolazione della [OSCURATO:PERSONA] diretta dei fratelli Campana); - la consumazione di reati di forte allarme sociale per i quali Gagliardi ha riportato la condanna alla pena in esecuzione (tra cui un omicidio di rilevanza strategica per essere stato commesso in concorso con il capo clan); - l'attuale vitalità della compagine associativa di appartenenza, dimostrata dalla pendenza di numerosi procedimenti nell'ambito dei quali erano state emesse ordinanze di custodia cautelare per reati aggravati dal metodo mafioso commessi fino al luglio 2021 ascritti anche ad affirati operativi già nel periodo di affiliazione di Gagliardi. 2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, per violazione di legge in riferimento all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, da una parte, acquisiti elementi dimostrativi del rischio che il condannato possa riallacciare i collegamenti con il sodalizio di provenienza, dall'altra, ha riconosciuto la sussistenza degli elementi positivi allegati dalla difesa che escludono siffatto rischio. In particolare, il provvedimento impugnato ha dato atto che: - in sede di cognizione non è stata accertata l'aggravante di cui all'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen.; - la detenzione in regime speciale di Gagliardi perdura ininterrottamente da più di venti anni; - le valutazioni espresse nelle relazioni comportamentali attestano l'avvenuto disconoscimento da parte del detenuto dei valori criminali cui aveva aderito da libero; - non sono state elevate nei suoi confronti contestazioni per fatti commessi in concomitanza con la detenzione; - non sono stati acquisiti elementi sintomatici di interazioni con sodali mafiosi. Il Tribunale, così operando, ha finito per pretendere dal condannato la dimostrazione della rottura dei rapporti con la consorteria. Quanto alla permanenza dell'operatività dell'organizzazione criminale in cui Gagliardi ha militato, è stato trascurato che i reati per i quali sono state emesse le citate ordinanze cautelari sono di tipo comune e, comunque, non legati all'appartenenza degli autori alla criminalità organizzata [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione. 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra. 4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale. 4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ). 4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01). Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 5. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che Gagliardi possa continuare a svolgere il ruolo di rilievo ricoperto in passato, qualora rimesso in regime penitenziario ordinario. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato, il ruolo apicale o comunque di rilievo ricoperto dallo stesso all'interno del sodalizio come accertato con sentenze irrevocabili a prescindere dal riconoscimento dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., la perdurante attività del suo gruppo criminale evidenziata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino ad epoca recente, significativamente poste in essere anche da vecchi affiliati durante la detenzione (da alcune conversazioni captate nel 2018, risulta che [OSCURATO:PERSONA], leader del clan di appartenenza di Gagliardi, ed altri affilki detenuti avevano dato vita nel carcere di Voghera a nuove alleanze per rivitalizzare il gruppo). Da tali informazioni, il Tribunale ha tratto la convinzione, nient'affatto illogica, che Gagliardi, in virtù del ruolo in passato svolto, possa ancora oggi rappresentare un punto di riferimento capace di mantenere collegamenti con l'esterno. Il Tribunale ha, infine, evidenziato come la condotta inframuraria di Gagliardi attesta solo una formale rivisitazione critica della condotta deviante ed una apparente volontà di cambiamento non accompagnata, tuttavia, da riferimenti concreti alla sua esperienza di vita, ma solo da affermazioni generiche, come tali insufficienti per trarre la conclusione che lo stesso abbia definitivamente troncato i rapporti con la consorteria. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramente confutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, solo apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato. Il ricorrente, pertanto, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità. 6. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. 4(»1( Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Decreto Cassazione n. 41830/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris