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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 40207/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato motivi che, oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In particolare, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo il giudice erroneamente valutato la documentazione contabile, alterata solo erroneamente e non volontariamente, trattandosi di un dato numerico macroscopicamente erroneo.

Con secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze e alla contestazione della recidiva.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato e, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice di merito laddove fa riferimento alla condotta di alterazione grafica del contenuto delle fatture, condotta che radica il dolo del reato in contestazione in ragione dell'apprezzabile abbattimento dell'imponibile che deriva dall'inserimento in contabilità delle suddette fatture, recanti il maggiore importo di 76.200,00 euro.

Anche il motivo afferente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ritenuto di affermare la recidiva e negare le attenuanti in ragione dei numerosissimi e gravi precedenti penali di cui è gravato l'imputato e in ragione del dolo di premeditazione che connota i reati in contestazione.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il qonsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato motivi che, oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In particolare, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo il giudice erroneamente valutato la documentazione contabile, alterata solo erroneamente e non volontariamente, trattandosi di un dato numerico macroscopicamente erroneo. Con secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze e alla contestazione della recidiva. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato e, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice di merito laddove fa riferimento alla condotta di alterazione grafica del contenuto delle fatture, condotta che radica il dolo del reato in contestazione in ragione dell'apprezzabile abbattimento dell'imponibile che deriva dall'inserimento in contabilità delle suddette fatture, recanti il maggiore importo di 76.200,00 euro. Anche il motivo afferente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ritenuto di affermare la recidiva e negare le attenuanti in ragione dei numerosissimi e gravi precedenti penali di cui è gravato l'imputato e in ragione del dolo di premeditazione che connota i reati in contestazione. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il qonsigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 40207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris