CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 05495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 27128-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/11/2024 R.G.N. 18475/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27128/2024 Cron. Rep. Ud.09/01/2026 - Con decreto del 6 novembre 2024 Il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, adito a seguito di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 37331 del 20 dicembre 2022, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive (negli importi specificamen te indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dalla prima assunzione a tempo determinato (risalente al 23 giugno 2003 più volte rinnovato fino all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 31 maggio 2008), di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A di inquadramento formale e rientranti nell’Area B,in quanto riconducibili al profilo professionale socio- sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore sulle ambulanze del Servizio di emergenza “118” e successivamente, dal 2014 quale soccorritore di prossimità. - Il Tribunale ha rilevato in premessa che il pregresso provvedimento era stato cassato per non avere il giudice del merito adeguatamente svolto il cd. giudizio trifasico nell’accertamento in ordine al dedotto svolgimento di mansioni superiori. Ha, quindi, esaminato la contrattazione collettiva di riferimento, sia quella vigente all’atto dell’assunzione – CCNL quadriennio normativo 1998-2001, sia quella successiva, CCNL 2006-2009 – ed ha evidenziato che le declaratorie delle aree A e B, si differenziano poiché i lavoratori dell’area A svolgono compiti di supporto ad attività altrui, senza rispondere dei risultati, mentre quelli dell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimento alle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità. Ha ritenuto che le mansioni svolte dall’opponente, quali descritte nell’atto di opposizione, non fosseroriconducibili all’area B, in quanto le attività descritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevano carattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnica adeguata a quella richiesta per l’area A;si trattava, quindi, di attività rispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine di autonomia (intesa come autonoma assunzione di decisioni discrezionali all’esito di un proprio apprezzamento della situazione fattuale) avendo il ricorrente operato a supporto del personale sanitario, ma anche di alcuna responsabilità per i “risultati finali”, elementi invece caratterizzanti gli appartenenti all’area B. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Arpilli affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’ESACRI in liquidazione coatta amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL 2006-2009 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 36 Cost., lamenta a carico del Tribunale il non aver questo osservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza di rinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia di svolgere correttamente il giudizio “trifasico” con comparazione dei profili professionali dell’area A e dell’area B della contrattazione collettiva integrativa tempo per tempo applicabile. Addebita, inoltre, al Tribunale di non avere considerato i precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare con la sentenza n. 20915 del 2019) in ordine al profilo di autista soccorritore di cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratore appartenente all’area B autonomia e responsabilità proprie della declaratoria dell’area - La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato. - Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione del ricorrente quale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso in conformità alle deliberazioni della Regione Lombardia. - Il motivo non è fondato. - In primo luogo, la censura riferita alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo il Tribunale esaminato le declaratorie del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 sia del successivo CCNL 2006-2009, mentre non assume rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specifica disamina della contrattazione collettiva integrativa, che non potrebbe comunque discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazione collettiva di riferimento (in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765). Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione dei principi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamato precedente (in particolare, sentenza n. 20915 del 2019) era stato già chiarito che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio 2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dalla Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale inerente all’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulata exart. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori. - Quanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza del pregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al generico riferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come evidenziato nello storico di lite, il Tribunale ha: ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo; richiamato le attività che il ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte non fossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate su attività di mero supporto e prive di autonomia decisionale e di conseguente assunzione di responsabilità del risultato. - In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto alla ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto, oltre che sullo specifico profilo relativo all’assunzione di responsabilità del risultato, elemento che caratterizza, secondo un livello crescente, anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non è presente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. - Il ricorso va dunque rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q