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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 27043/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3671/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MILANO in [OSCURATO:PERSONA] n. 123, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliate presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 7862/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal ConsigliereGIUSEPPE GRASSO; Osserva

1. Con sentenza di questa Corte n. 7862/2022, depositata il 10/3/2022, venne rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei controricorrenti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA].

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi la sentenza di cui sopra in relazione ad un prospettato vizio riconducibile all’art. 395 n. 4) c.p.c.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il ricorso è inammissibile per tardività.

Dispone l’ultima parte del comma primo dell’art. 391-bis cod. proc. civ.: La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento .

Il ricorso per revocazione risulta, nel caso in esame, essere stato notificato per via telematica il 26/1/2023, quindi ben oltre i sei mesi, poiché la sentenza di cui viene chiesta la revocazione venne pubblicata il 10/3/2022.

La soccombente ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della controcorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3671/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MILANO in [OSCURATO:PERSONA] n. 123, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliate presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 7862/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal ConsigliereGIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Con sentenza di questa Corte n. 7862/2022, depositata il 10/3/2022, venne rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei controricorrenti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi la sentenza di cui sopra in relazione ad un prospettato vizio riconducibile all’art. 395 n. 4) c.p.c. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Dispone l’ultima parte del comma primo dell’art. 391-bis cod. proc. civ.: La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento . Il ricorso per revocazione risulta, nel caso in esame, essere stato notificato per via telematica il 26/1/2023, quindi ben oltre i sei mesi, poiché la sentenza di cui viene chiesta la revocazione venne pubblicata il 10/3/2022. La soccombente ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della controcorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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