Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07576/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40116/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, aggravato dall'art. 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., perché la compagna gli aveva portato in carcere un panetto di grammi 216 di hashish che aveva occultato nei pantaloni e deteneva ai fini di spaccio; Rilevato che l'imputato ha eccepito la violazione legge e il vizio di motivazione, senza articolare una doglianza specifica, al di là dell'enunciazione di meri principi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40116/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, aggravato dall'art. 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., perché la compagna gli aveva portato in carcere un panetto di grammi 216 di hashish che aveva occultato nei pantaloni e deteneva ai fini di spaccio; Rilevato che l'imputato ha eccepito la violazione legge e il vizio di motivazione, senza articolare una doglianza specifica, al di là dell'enunciazione di meri principi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07576/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris