CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 27710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell' art. 599 cod. proc. pen., ha ridotto a mesi cinque di reclusione la pena inflitta in primo grado all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ravvisata la continuazione ed esclusa la recidiva contestata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motrivi non consentiti. Va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 61.6 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]