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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 10534/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8958-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8958/2018 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 CC tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 240/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2017 R.G.N. 408/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 20 settembre 2017, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Treviso, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine alla sequenza dei contratti in forza dei quali ciascuno degli istanti aveva lavorato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica in qualità di insegnante o collaboratore scolastico per oltre un triennio, confermata la pronunzia del primo giudice circa l’illegittimità dei predetti contratti a tempo determinato ed esclusa la conversione a tempi indeterminato dei relativi rapporti, rigettava la domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 32, l. n. 183/2010; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi conformare ai principi accolti da questa Corte per cui per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 11 ed in applicazione della direttiva 1999/70/CE è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001 la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della predetta norma rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, con diritto del personale al risarcimento del danno comunitario ex art. 32, legge n. 183/2010 ma ciò fino all’entrata in vigore della legge n. 107/2015, dovendosi qualificare misura proporzionata, effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea la misura della stabilizzazione prevista dalla citata legge n. 107/2015 acquisita dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali, concludendo pertanto per l’insussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall’immissione in ruolo conseguita dagli istanti; - che per la cassazione di tale decisione ricorrevano tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il solo MIUR, non avendo l’altra Amministrazione intimata svolto alcuna attività difensiva; - che le ricorrenti depositavano memoria; - che la causa, inizialmente assegnata alla sezione VI, non sussistendo i presupposti per la decisione della stessa in quella sede, veniva rimessa per latrattazione alla sezione [OSCURATO:PERSONA]- che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare il vizio di violazione e falsa applicazione del principio di risarcibilità del danno comunitario, lamentano la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 32, l. n. 183/2010, non potendo qualificarsi l’immissione in ruolo conseguita dai ricorrenti quale misura proporzionata, effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea; - che, con il secondo motivo, la non conformità a diritto della medesima statuizione resa dalla Corte territoriale è predicata inrelazione al contrasto con il diritto dell’Unione Europea, alla cui stregua l’immissione in ruolo non potrebbe considerarsi sanzione sufficientemente effettiva e dissuasiva, come richiesto dalla Corte di Giustizia; - che, con il terzo motivo, parte ricorr ent e deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza -principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo», censurando la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi; - che tutti gli esposti motivi, ch e, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, prospettano questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass.7 n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.; - che le decisioni si pongono nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenze pubblicate in data 12/2/2020, un. 3472 e 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 99 556/2016, ed affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della

I. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UV nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; - che l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A.

Bonporti, ritenendo che essi, estensibili anche al personale ATA, non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8958-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8958/2018 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 CC tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 240/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2017 R.G.N. 408/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 settembre 2017, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Treviso, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine alla sequenza dei contratti in forza dei quali ciascuno degli istanti aveva lavorato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica in qualità di insegnante o collaboratore scolastico per oltre un triennio, confermata la pronunzia del primo giudice circa l’illegittimità dei predetti contratti a tempo determinato ed esclusa la conversione a tempi indeterminato dei relativi rapporti, rigettava la domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 32, l. n. 183/2010; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi conformare ai principi accolti da questa Corte per cui per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 11 ed in applicazione della direttiva 1999/70/CE è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001 la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della predetta norma rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, con diritto del personale al risarcimento del danno comunitario ex art. 32, legge n. 183/2010 ma ciò fino all’entrata in vigore della legge n. 107/2015, dovendosi qualificare misura proporzionata, effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea la misura della stabilizzazione prevista dalla citata legge n. 107/2015 acquisita dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali, concludendo pertanto per l’insussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall’immissione in ruolo conseguita dagli istanti; - che per la cassazione di tale decisione ricorrevano tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il solo MIUR, non avendo l’altra Amministrazione intimata svolto alcuna attività difensiva; - che le ricorrenti depositavano memoria; - che la causa, inizialmente assegnata alla sezione VI, non sussistendo i presupposti per la decisione della stessa in quella sede, veniva rimessa per latrattazione alla sezione [OSCURATO:PERSONA]- che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare il vizio di violazione e falsa applicazione del principio di risarcibilità del danno comunitario, lamentano la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 32, l. n. 183/2010, non potendo qualificarsi l’immissione in ruolo conseguita dai ricorrenti quale misura proporzionata, effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea; - che, con il secondo motivo, la non conformità a diritto della medesima statuizione resa dalla Corte territoriale è predicata inrelazione al contrasto con il diritto dell’Unione Europea, alla cui stregua l’immissione in ruolo non potrebbe considerarsi sanzione sufficientemente effettiva e dissuasiva, come richiesto dalla Corte di Giustizia; - che, con il terzo motivo, parte ricorr ent e deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza -principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo», censurando la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi; - che tutti gli esposti motivi, ch e, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, prospettano questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass.7 n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.; - che le decisioni si pongono nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenze pubblicate in data 12/2/2020, un. 3472 e 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 99 556/2016, ed affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della I. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UV nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; - che l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi, estensibili anche al personale ATA, non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore im
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